{"componentChunkName":"component---src-templates-approfondimento-template-it-jsx","path":"/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":739483,"field_categoria_primaria":"approfondimento","title":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","field_titolo_esteso":"Contributi per eventi meteo-idro di maggio 2013","field_id_contenuto_originale":739484,"field_data":"2018-01-19T08:28:00+01:00","field_tipo_approfondimento":"1","path":{"alias":"/dipartimento/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/emergenze-il-rischio-meteo-idro/contributi-eventi-meteo-idro-di-maggio-2013"},"field_link_esterni":[{"title":"Cassa depositi e prestiti - Plafond eventi calamitosi","uri":"http://www.cdp.it/Clienti/Istituzioni-Finanziarie/Calamita-Naturali/Plafond-Eventi-Calamitosi/Plafond-Eventi-Calamitosi.kl"}],"field_abstract":null,"body":{"processed":"

Lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità – eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane – che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi – per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive – saranno concessi attraverso un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all’attivazione di un credito di imposta. Questi contributi non riguardano i cittadini che hanno subito danni in seguito agli eventi sismici del 24 agosto nel Centro Italia.

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Le risorse sono state stanziate con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che attua una disposizione della Legge di Stabilità n. 208/2015. Gli importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Nel dettaglio, la ricognizione dei fabbisogni è stata avviata per 49 stati di emergenza. In 40 casi la ricognizione è stata completata, con l’invio del dato al Dipartimento della Protezione Civile.

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I cittadini che hanno subito danni alle abitazioni devono presentare la domanda entro il 29 settembre 2016* al Comune dove si trova l’immobile danneggiato, compilando i moduli allegati alle ordinanze che definiscono – per ogni singola Regione dove si sono verificati gli eventi – le procedure per richiedere i contributi. Successivamente, Comuni e Regioni si occuperanno delle verifiche istruttorie quantificando poi gli effettivi contributi riconoscibili per ciascun evento. Ultimata la fase di verifica, una serie di delibere del Consiglio dei Ministri autorizzerà l’attivazione dei contratti di finanziamento agevolato.

\n

In particolare, i contributi per il patrimonio edilizio abitativo sono finalizzati alla ricostruzione delle abitazioni distrutte o alla loro eventuale delocalizzazione; alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma con ordinanza di sgombero del sindaco; al ripristino delle abitazioni danneggiate o delle parti comuni danneggiate di edifici. Il contributo è previsto anche per il parziale risarcimento delle spese per la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati delle prime case.

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Nel caso di prima casa è concesso un contributo fino all’80% del valore risultante alla fine dell’istruttoria e comunque nel limite massimo di 187.500 euro, se questa è distrutta e quindi da ricostruire o delocalizzare. Se la casa è da risistemare il contributo è fino all’80%, nel limite massimo invece di 150mila euro. Nel caso di abitazione diversa da quella principale il contributo scende al 50%, nel limite massimo di 150mila euro, sia essa distrutta o da risistemare. Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è inoltre concesso un ulteriore contributo fino a 10mila euro.

\n

Per quanto riguarda la richiesta di contributo per i danni alle attività economiche e produttive i cittadini devono invece fare riferimento alle singole Regioni che metteranno a disposizione i moduli per la domanda.

\n

 

\n

* per la regione Basilicata il termine per la presentazione della domanda è il 4 ottobre 2016

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È possibile ottenere una proroga per la presentazione della domanda?
\nNo

\n

È possibile ottenere una proroga per la presentazione degli allegati?
\nNo, possono essere fatte integrazioni in caso di presentazione incompleta della domanda

\n

Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?
\nPer le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.

\n

Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?
\nOccorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 \"Delega dei comproprietari\"***.

\n

La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
\nSì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

\n

La promessa d'acquisto deve essere redatta da un notaio o è sufficiente una scrittura privata?
\nÈ sufficiente la scrittura privata, purché la promessa d’acquisto sia stata accettata dal venditore. Considerato, infatti, che la regola sarebbe quella di produrre un contratto preliminare o definitivo di acquisto (che è sottoscritto da entrambe le parti), in mancanza di uno di questi contratti, è possibile produrre la promessa d’acquisto con accettazione dell’altra parte. In ogni caso, se il prezzo indicato successivamente nel contratto definitivo d'acquisto risultasse superiore, si terrà conto del prezzo indicato nella promessa d'acquisto.

\n

Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?
\nDeve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.

\n

Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?
\nSì.

\n

Il perito può essere il tecnico comunale?
\nNo, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.

\n

A redigere la perizia può essere un qualsiasi tecnico (es. perito meccanico/chimico...)?
\nA redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare.

\n

Per edifici vincolati dalla Soprintendenza la perizia può essere presentata da qualunque tecnico?
\nA redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare.

\n

La perizia asseverata deve essere redatta anche nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo le spese siano state completamente sostenute e rendicontate?
\nSì, nel caso di spese già sostenute nella perizia asseverata è necessario attestare la congruità delle stesse con il prezziario della Regione oppure, per le voci non presenti, con il prezziario della locale Camera di Commercio.

\n

Nel caso in cui chi presenta domanda di contributo sia un tecnico, può fare la perizia asseverata?
\nPremesso che non c'è alcuna disposizione che lo vieta espressamente, per ragioni di opportunità è auspicabile che i danni siano valutati da un esperto indipendente, terzo rispetto al danneggiato, iscritto ad apposito albo (domanda aggiornata l'11 ottobre 2016).

\n

È necessario allegare alla domanda la documentazione fiscale originale?
\nLa documentazione fiscale da allegare può essere in originale o in copia conforme all’originale.

\n

Quali sono gli allegati obbligatori alla domanda di contributo visto che nella modulistica (Allegato A1) sono indicati tutti come da produrre “solo se ricorre il caso”?
\n- All A2: sempre, a meno di domanda di contributo per soli beni mobili;
\n- All A3: in caso di più proprietari dell'immobile;
\n- All A4: in caso di presentazione della domanda da parte di un condomino;
\n- All A5: nel caso in cui siano state sostenute tutte le spese al momento della presentazione della domanda;
\n- verbale dell'assemblea condominiale: in caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore condominiale;
\n- nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare è necessario allegare il quadro economico di progetto (per le abitazioni distrutte e da ricostruire) o il contratto preliminare o definitivo di acquisto o l'atto contenente la promessa di acquisto (nel caso di acquisto di altra abitazione);
\n- perizia della compagnia di assicurazione e quietanza liberatoria, nel caso in cui sia già stato percepito un indennizzo assicurativo
\n- documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto un eventuale altro contributo da parte di ente pubblico. 

\n

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?
\nLa planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.

\n

Nel caso di trasferimento della proprietà di un'abitazione prima della presentazione della domanda di contributo, può presentare domanda il nuovo proprietario?
\nSì, ma solo se il nuovo proprietario è uno dei soggetti previsti al punto 13.2., lettere a), b) o c) dell’Allegato 1. Nel caso in cui il nuovo proprietario sia un soggetto diverso da questi ultimi, sia il nuovo proprietario che il precedente non possono accedere al contributo.

\n

Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?
\nSì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).

\n

Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell'erede?
\nSì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).

\n

Se l'erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?
\nIl paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

\n

Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire - non indicato per svariati motivi - come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
\nPer questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.

\n

Chi deve presentare domanda di contributo se chi aveva presentato la scheda B* nel frattempo è deceduto?
\nLa domanda di contributo deve essere presentata dagli eredi o da un eventuale comproprietario. 

\n

In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?
\nIl paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.

\n

La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
\nFacendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)

\n

È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?
\nSì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.

\n

La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?
\nIl comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.

\n

Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?
\nLa data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre (ndr. per la regione Basilicata il termine è il 4 ottobre), la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

\n

Può presentare domanda di contributo chi in fase di ricognizione dei fabbisogni ha segnalato i danni all'amministrazione comunale utilizzando un modello diverso dalla scheda B, ma che conteneva comunque gli elementi conoscitivi richiesti?
\nSì, purchè tale modello contenga gli elementi richiesti dalla scheda B.

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Nel caso di una scheda B che segnala danni per due abitazioni di proprietari diversi, chi presenta la domanda di contributo? Come viene considerato il valore indicato nella scheda B?
\nOgni proprietario deve presentare domanda di contributo per la propria unità abitativa. Sarà compito del perito che redige la perizia asseverata ripartire l’importo dei danni se indicato cumulativamente per le due abitazioni nella scheda B e quindi indicare l'importo da utilizzare nel calcolo del minor valore del contributo.

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Se nella scheda B, nella segnalazione relativa ai i beni immobili, sono stati riportati solo i parziali, in base all'ambito di intervento, e non è stato indicato il totale, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?
\nSi prende a riferimento la somma dei parziali indicati per i danni alle parti strutturali. 

\n

Se durante la fase istruttoria a cura del Comune ci sono stati errori nella compilazione dei riepiloghi delle schede B inviati alla Regione, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?
\nSi prende a riferimento il valore della scheda B.

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Se per lo stesso immobile sono state presentate due schede B, che valore si considera per fare l'istruttoria? 
\nSe più eventi calamitosi hanno danneggiato porzioni diverse dell’immobile e sono state presentate le rispettive schede B, si sommano i relativi importi indicati nelle schede, ferma restando la presentazione di un’unica domanda di contributo.

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Come si calcola il contributo quando nella scheda B non è stato indicato alcun importo o non è stata specificata alcuna cifra? 
\nNel caso di abitazioni danneggiate per le quali non è stato indicato nessun importo in scheda B il contributo non è riconoscibile. Il contributo può essere concesso, in via eccezionale, solo nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare. 

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È possibile \"trasferire\" segnalazioni di attività produttive/agricole presentate erroneamente con scheda B nelle ricognizioni di schede C e D?
\nSì
Viceversa, è possibile far confluire segnalazioni relative a schede C o D nell'elenco riepilogativo delle schede B, a suo tempo trasmesso?
\nSì

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Se nella scheda B non è stato indicato alcun importo ma sono stati allegati scontrini e fatture si può considerare la somma della documentazione di spesa come valore di riferimento della scheda B?
\nSì, se alla scheda B è allegata documentazione contabile che attesta le spese effettuate.

\n

È possibile accedere al contributo, se le spese sono intestate a un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile e sono state sostenute prima dell'entrata in vigore delle ordinanze che definiscono le procedure per richiedere i contributi?
\nSì, se chi ha sostenuto la spesa è un comodatario, locatario o usufruttuario dell’abitazione e ha presentato la scheda B.

\n

Gli scontrini sono ammissibili come documentazione di spesa?
\nSì, gli scontrini fiscali sono ammissibili, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l’effettuazione delle spese e l’avvio delle procedure di riconoscimento del contributo.

\n

Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
\nNell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.

\n

Cos'è lo stato legittimo dell'immobile?
\nÈ l’ultimo progetto per l’immobile depositato in Comune per il quale prima dell’evento calamitoso sia stato rilasciato un titolo abilitativo o presentato un titolo abilitativo eseguibile.

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È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una società/impresa?
\nNo, la domanda potrà essere presentata dalla società/impresa successivamente. La concessione dei contributi per i danni alle attività economiche e produttive è gestita direttamente dalle Regioni. Le modalità di gestione delle domande, compresa la modulistica, saranno rese disponibili dalla Regione, dopo che avrà individuato la struttura che si occuperà dell’istruttoria delle domande.

\n

Una frana attivata da uno degli episodi di maltempo previsti dalle ordinanze**** ha avuto effetti anche successivamente alla chiusura della ricognizione dei fabbisogni, causando ulteriori danni ad un’abitazione. Il cittadino non ha potuto dare conto della situazione completa al momento della ricognizione; è possibile ammettere comunque la domanda di contributo per danni inizialmente non individuati e quantificati in scheda B?
\nNo, è possibile fare interventi nei limiti degli importi segnalati in scheda B all'atto della ricognizione dei fabbisogni.

\n

*Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell’Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.

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**Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”. 

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***Allegato A3 - Uno degli allegati presenti nelle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi in seguito alla delibera del 28 luglio 2016. Gli altri moduli sono:  Allegato A \"Domanda di contributo\", Allegato A1 \"Dichiarazione sostitutiva\", Allegato A2  \"Perizia asseverata\", Allegato A4 \"Delega dei condomini\" e Allegato A5 \"Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili\". 

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**** ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016.

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È possibile ottenere una proroga per la presentazione della domanda?
\r\nNo

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È possibile ottenere una proroga per la presentazione degli allegati?
\r\nNo, possono essere fatte integrazioni in caso di presentazione incompleta della domanda

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Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?
\r\nPer le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.

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Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?
\r\nOccorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 \"Delega dei comproprietari\"***.

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La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
\r\nSì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

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La promessa d'acquisto deve essere redatta da un notaio o è sufficiente una scrittura privata?
\r\nÈ sufficiente la scrittura privata, purché la promessa d’acquisto sia stata accettata dal venditore. Considerato, infatti, che la regola sarebbe quella di produrre un contratto preliminare o definitivo di acquisto (che è sottoscritto da entrambe le parti), in mancanza di uno di questi contratti, è possibile produrre la promessa d’acquisto con accettazione dell’altra parte. In ogni caso, se il prezzo indicato successivamente nel contratto definitivo d'acquisto risultasse superiore, si terrà conto del prezzo indicato nella promessa d'acquisto.

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Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?
\r\nDeve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.

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Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?
\r\nSì.

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Il perito può essere il tecnico comunale?
\r\nNo, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.

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A redigere la perizia può essere un qualsiasi tecnico (es. perito meccanico/chimico...)?
\r\nA redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare.

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Per edifici vincolati dalla Soprintendenza la perizia può essere presentata da qualunque tecnico?
\r\nA redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare.

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La perizia asseverata deve essere redatta anche nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo le spese siano state completamente sostenute e rendicontate?
\r\nSì, nel caso di spese già sostenute nella perizia asseverata è necessario attestare la congruità delle stesse con il prezziario della Regione oppure, per le voci non presenti, con il prezziario della locale Camera di Commercio.

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Nel caso in cui chi presenta domanda di contributo sia un tecnico, può fare la perizia asseverata?
\r\nPremesso che non c'è alcuna disposizione che lo vieta espressamente, per ragioni di opportunità è auspicabile che i danni siano valutati da un esperto indipendente, terzo rispetto al danneggiato, iscritto ad apposito albo (domanda aggiornata l'11 ottobre 2016).

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È necessario allegare alla domanda la documentazione fiscale originale?
\r\nLa documentazione fiscale da allegare può essere in originale o in copia conforme all’originale.

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Quali sono gli allegati obbligatori alla domanda di contributo visto che nella modulistica (Allegato A1) sono indicati tutti come da produrre “solo se ricorre il caso”?
\r\n- All A2: sempre, a meno di domanda di contributo per soli beni mobili;
\r\n- All A3: in caso di più proprietari dell'immobile;
\r\n- All A4: in caso di presentazione della domanda da parte di un condomino;
\r\n- All A5: nel caso in cui siano state sostenute tutte le spese al momento della presentazione della domanda;
\r\n- verbale dell'assemblea condominiale: in caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore condominiale;
\r\n- nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare è necessario allegare il quadro economico di progetto (per le abitazioni distrutte e da ricostruire) o il contratto preliminare o definitivo di acquisto o l'atto contenente la promessa di acquisto (nel caso di acquisto di altra abitazione);
\r\n- perizia della compagnia di assicurazione e quietanza liberatoria, nel caso in cui sia già stato percepito un indennizzo assicurativo
\r\n- documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto un eventuale altro contributo da parte di ente pubblico. 

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Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?
\r\nLa planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.

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Nel caso di trasferimento della proprietà di un'abitazione prima della presentazione della domanda di contributo, può presentare domanda il nuovo proprietario?
\r\nSì, ma solo se il nuovo proprietario è uno dei soggetti previsti al punto 13.2., lettere a), b) o c) dell’Allegato 1. Nel caso in cui il nuovo proprietario sia un soggetto diverso da questi ultimi, sia il nuovo proprietario che il precedente non possono accedere al contributo.

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Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?
\r\nSì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).

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Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell'erede?
\r\nSì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).

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Se l'erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?
\r\nIl paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

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Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire - non indicato per svariati motivi - come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
\r\nPer questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.

\r\n\r\n

Chi deve presentare domanda di contributo se chi aveva presentato la scheda B* nel frattempo è deceduto?
\r\nLa domanda di contributo deve essere presentata dagli eredi o da un eventuale comproprietario. 

\r\n\r\n

In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?
\r\nIl paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.

\r\n\r\n

La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
\r\nFacendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)

\r\n\r\n

È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?
\r\nSì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.

\r\n\r\n

La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?
\r\nIl comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.

\r\n\r\n

Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?
\r\nLa data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre (ndr. per la regione Basilicata il termine è il 4 ottobre), la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

\r\n\r\n

Può presentare domanda di contributo chi in fase di ricognizione dei fabbisogni ha segnalato i danni all'amministrazione comunale utilizzando un modello diverso dalla scheda B, ma che conteneva comunque gli elementi conoscitivi richiesti?
\r\nSì, purchè tale modello contenga gli elementi richiesti dalla scheda B.

\r\n\r\n

Nel caso di una scheda B che segnala danni per due abitazioni di proprietari diversi, chi presenta la domanda di contributo? Come viene considerato il valore indicato nella scheda B?
\r\nOgni proprietario deve presentare domanda di contributo per la propria unità abitativa. Sarà compito del perito che redige la perizia asseverata ripartire l’importo dei danni se indicato cumulativamente per le due abitazioni nella scheda B e quindi indicare l'importo da utilizzare nel calcolo del minor valore del contributo.

\r\n\r\n

Se nella scheda B, nella segnalazione relativa ai i beni immobili, sono stati riportati solo i parziali, in base all'ambito di intervento, e non è stato indicato il totale, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?
\r\nSi prende a riferimento la somma dei parziali indicati per i danni alle parti strutturali. 

\r\n\r\n

Se durante la fase istruttoria a cura del Comune ci sono stati errori nella compilazione dei riepiloghi delle schede B inviati alla Regione, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?
\r\nSi prende a riferimento il valore della scheda B.

\r\n\r\n

Se per lo stesso immobile sono state presentate due schede B, che valore si considera per fare l'istruttoria? 
\r\nSe più eventi calamitosi hanno danneggiato porzioni diverse dell’immobile e sono state presentate le rispettive schede B, si sommano i relativi importi indicati nelle schede, ferma restando la presentazione di un’unica domanda di contributo.

\r\n\r\n

Come si calcola il contributo quando nella scheda B non è stato indicato alcun importo o non è stata specificata alcuna cifra? 
\r\nNel caso di abitazioni danneggiate per le quali non è stato indicato nessun importo in scheda B il contributo non è riconoscibile. Il contributo può essere concesso, in via eccezionale, solo nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare. 

\r\n\r\n

È possibile \"trasferire\" segnalazioni di attività produttive/agricole presentate erroneamente con scheda B nelle ricognizioni di schede C e D?
\r\nSì
\r\nViceversa, è possibile far confluire segnalazioni relative a schede C o D nell'elenco riepilogativo delle schede B, a suo tempo trasmesso?
\r\nSì

\r\n\r\n

Se nella scheda B non è stato indicato alcun importo ma sono stati allegati scontrini e fatture si può considerare la somma della documentazione di spesa come valore di riferimento della scheda B?
\r\nSì, se alla scheda B è allegata documentazione contabile che attesta le spese effettuate.

\r\n\r\n

È possibile accedere al contributo, se le spese sono intestate a un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile e sono state sostenute prima dell'entrata in vigore delle ordinanze che definiscono le procedure per richiedere i contributi?
\r\nSì, se chi ha sostenuto la spesa è un comodatario, locatario o usufruttuario dell’abitazione e ha presentato la scheda B.

\r\n\r\n

Gli scontrini sono ammissibili come documentazione di spesa?
\r\nSì, gli scontrini fiscali sono ammissibili, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l’effettuazione delle spese e l’avvio delle procedure di riconoscimento del contributo.

\r\n\r\n

Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
\r\nNell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.

\r\n\r\n

Cos'è lo stato legittimo dell'immobile?
\r\nÈ l’ultimo progetto per l’immobile depositato in Comune per il quale prima dell’evento calamitoso sia stato rilasciato un titolo abilitativo o presentato un titolo abilitativo eseguibile.

\r\n\r\n

È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una società/impresa?
\r\nNo, la domanda potrà essere presentata dalla società/impresa successivamente. La concessione dei contributi per i danni alle attività economiche e produttive è gestita direttamente dalle Regioni. Le modalità di gestione delle domande, compresa la modulistica, saranno rese disponibili dalla Regione, dopo che avrà individuato la struttura che si occuperà dell’istruttoria delle domande.

\r\n\r\n

Una frana attivata da uno degli episodi di maltempo previsti dalle ordinanze**** ha avuto effetti anche successivamente alla chiusura della ricognizione dei fabbisogni, causando ulteriori danni ad un’abitazione. Il cittadino non ha potuto dare conto della situazione completa al momento della ricognizione; è possibile ammettere comunque la domanda di contributo per danni inizialmente non individuati e quantificati in scheda B?
\r\nNo, è possibile fare interventi nei limiti degli importi segnalati in scheda B all'atto della ricognizione dei fabbisogni.
\r\n
\r\n*Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell’Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.

\r\n\r\n

**Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”. 

\r\n\r\n

***Allegato A3 - Uno degli allegati presenti nelle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi in seguito alla delibera del 28 luglio 2016. Gli altri moduli sono:  Allegato A \"Domanda di contributo\", Allegato A1 \"Dichiarazione sostitutiva\", Allegato A2  \"Perizia asseverata\", Allegato A4 \"Delega dei condomini\" e Allegato A5 \"Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili\". 

\r\n\r\n

**** ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016.

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Se un privato ha avuto la casa danneggiata da più eventi, somma i danni?
\nSì se dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere riparato ogni volta.

\n

I beni mobili sono ammessi a contributo solo se c’è un danno anche all’immobile? Oppure sono ammissibili anche a prescindere?
\nAnche se il contributo viene calcolato in modo forfettario, è necessario l’allegato A5* con i documenti di spesa allegati?

\nSono ammissibili a prescindere. Non è necessario allegare alcuna documentazione.

\n

Gli enti di gestione delle case popolari (che avevano fatto scheda B**) possono fare domanda per abitazioni con affittuari?
\nL’Istituto diocesano per il sostentamento del clero (che aveva fatto scheda B) può presentare domanda per abitazioni in affitto di cui è proprietario? Può essere presentata domanda per la canonica come abitazione del parroco?

\nNo, se si tratta di Enti pubblici. Se si tratta di enti di diritto privato, si procede alla presentazione della domanda come seconda casa. Se la proprietà dell’abitazione è di una società con scopo di lucro, si deve presentare domanda per le attività produttive.
\nPer la canonica, in quanto non di proprietà del parroco, potrà essere riconosciuto un contributo per seconda casa.

\n

È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una Arcidiocesi? (Canonica accatastata come abitazione - cat. A4)
\nSì ma come seconda casa.

\n

È concesso il contributo per il crollo di porzioni di mura di cinta di un Monastero?
\nNo

\n

È concesso il contributo per i beni mobili nel caso in cui nessuno risulti residente al momento dell'evento?
\nNo

\n

Può essere concesso il contributo per un fabbricato non destinato ad abitazione, non facente parte dello stesso stabile dell'abitazione principale, non destinato ad attività produttiva?
\nNo

\n

Può essere concesso il contributo per un fabbricato utilizzato come capannone avicolo?
\nNo

\n

La frana a valle di una casa (cinque metri dall’edificio) può essere ammissibile a contributo? È ammissibile un’ipotesi simile, quella del muro di sostegno a valle della abitazione, che garantisce la sua stabilità, anche se a distanza dalla stessa? In generale, se le pertinenze si configurano come unità strutturali distinte rispetto all’unità abitativa, sono escluse (ad es. il garage posto in locale attiguo alla casa)?
\nNo in entrambi i casi. Le strutture separate dall’edificio principale sono escluse.

\n

È concesso il contributo per i danni strutturali causati dal cedimento del terreno allagato, che rendono necessari interventi alle fondazioni (pali di fondazione)?
\nSì, le fondazioni rientrano tra le strutture portanti. 

\n

È riconosciuto il contributo per le pertinenze che sono distinte unità strutturali rispetto all'abitazione?
\nNo, è riconosciuto il contributo solo per le pertinenze comprese nella stessa unità strutturale dell'abitazione.

\n

È concesso il contributo per i danni alle taverne?
\nI danni subiti alle taverne che costituiscono parte dell’abitazione, sia essa principale o di altra natura, sono ammissibili se conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Se invece sono considerate pertinenze sotto il profilo catastale, sono considerate ammissibili soltanto se ricomprese nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione. In ogni caso, non vanno considerate per il contributo per i beni mobili.

\n

Le abitazioni rurali sono ammisse a contributo?
\nSì

\n

Chi ha subito un danneggiamento/allagamento del garage, ha diritto al contributo per i beni mobili?
\nNo

\n

È concesso il contributo per i beni mobili registrati?
\nNo

\n

È concesso il contributo per i danni alle strade di accesso privato e danneggiate da frane?
\nNo

\n

È concesso il contributo per i danni alle recinzioni esterne? Per le aree cortilive? E per le alberature?
\nNo

\n

È concesso il contributo per il danneggiamento di un pozzo per acqua potabile (a servizio di abitazioni private) realizzato a ridosso di un torrente e lontano dalle abitazioni?
\nNo, salvo che il pozzo sia l’unica fonte di approvvigionamento idrico e l’area non sia servita da una rete generale pubblica. In tal caso infatti, si può considerare il pozzo come parte strutturale dell’impianto idrico.

\n

È ammissibile il contributo per il locale tecnico (staccato dal condominio) dove sono stati danneggiati il depuratore, l'impianto di pompaggio e l'impianto elettrico?
\nSì, come previsto dal paragrafo 3, punto 3.2.2 dell'Allegato 1.

\n

È concesso il contributo per danni alle inferriate, all'interno della categoria dei serramenti?
\nSì

\n

È concesso il contributo per danni a grondaie, esalatori, comignoli, converse, scossaline ed alla guaina di copertura?
\nSì, in quanto considerati parti integranti e funzionalmente essenziali degli elementi strutturali.

\n

È concesso il contributo per opere di consolidamento realizzate a valle del fabbricato per garantire la stabilità dell'immobile?
\nNo

\n

È concesso il contributo per tensostrutture danneggiate?
\nNo

\n

È riconosciuto il contributo per derrate alimentari andate a male o per i beni mobili danneggiati in seguito all'interruzione di corrente elettrica?
\nNo

\n

È concesso il contributo per pensiline danneggiate?
\nNo, perchè non rientrano nell'elenco delle finiture esterne di cui al paragrafo 3.2.3 dell'Allegato 1. 

\n

Sono ammissibili i danni alle parti comuni di un fabbricato in cui c'è almeno un’abitazione principale e il resto è di proprietà di un'impresa?
\nSì, nel momento in cui, alla data dell'evento calamitoso, oltre alle unità abitative destinate ad attività economiche e commerciali, c'era almeno un'unità abitativa principale (o non principale), di proprietà di una persona fisica. Se l’intera proprietà è di un'impresa il contributo non è ammissibile. 

\n

Le spese per il ripristino dei danni agli immobili situati in aree golenali sono ammesse a contributo?
\nIn linea generale, possono essere ammesse a contributo le spese per il ripristino o la delocalizzazione di edifici realizzati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. In questo caso, se non ricorrono le cause di esclusione previste al punto 5 dell’Allegato 1***, potrà essere riconosciuto il contributo, purché nei relativi atti di concessione (o equivalenti) degli immobili non ci sia una rinuncia espressa del privato al riconoscimento di un eventuale contributo in caso di danni da eventi calamitosi.

\n

Sono ammessi a contributo i danni alle gradinate di accesso?
\nSì, se sono strutturalmente connesse alla struttura dell’abitazione, come indicato nell'Allegato 1 al punto 3.2.2 (montascale). Non è ammesso il contributo nel caso in cui le gradinate siano considerate distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale dell'abitazione. 

\n

Sono ammessi a contributo gli interventi di contenimento delle scarpate?
\nNo, trattandosi di danni ad aree e fondi esterni al fabbricato. 

\n

Sono ammissibili gli adeguamenti dovuti per legge non indicati in scheda B*?
\nGli adeguamenti dovuti per legge sono ammissibili. Concorrono alla quantificazione complessiva del danno ammissibile e devono essere evidenziati specificamente nel computo estimativo della perizia. Il contributo concedibile sarà in ogni caso quello minore tra quanto rilevato in perizia e quanto riportato nella scheda B.

\n

Se l’abitazione principale è in costruzione e si abita in affitto, o si è proprietari di un’altra abitazione, può essere riconosciuto il danno alla casa in costruzione? Come si deve procedere?
\nSono ammessi a contributo solo i danni all’abitazione, principale o destinata ad abitazione diversa, del soggetto che richiede il contributo. Sono esclusi i fabbricati che alla data dell’evento calamitoso risultavano in corso di costruzione.

\n

L’attuale proprietario ha acquistato l’immobile dopo l’evento calamitoso e quindi non ha presentato la scheda B* perché l’aveva presentata il precedente proprietario. Può comunque presentare la domanda di contributo?
\nIl nuovo proprietario non può presentare domanda di contributo, tranne nei casi previsti dal punto 13.2 dell'Allegato 1*.

\n

Sono ammessi i danni prodotti su un muro di contenimento (quindi non di recinzione della proprietà) che permette l’accesso al fabbricato residenziale di cui è pertinenza?
\nNo

\n

Sono ammessi i danni causati dalla caduta di un albero (di proprietà dell’Ente) su di un fabbricato, che ha danneggiato la recinzione e parte del tetto?
\nÈ ammesso il solo danno al fabbricato se dimostrato il nesso di causalità con l’evento calamitoso.

\n

I beni mobili ammessi a contributo sono riferiti solo a immobili distrutti o allagati, o si fa riferimento anche ai danni per vento? Si possono considerare anche le tende da sole o le tettoie portate via appunto dal vento?
\nNo, questi tipi di danno non rientrano tra quelle ammesse a contributo.

\n

Chi ha provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino mediante lavori in economia e/o autonomamente (tinteggiature, sostituzione di pavimenti ecc.) senza poter dimostrare, oggi, la spesa sostenuta, ha diritto ad ottenere il relativo contributo, avendo presentato all’epoca dei fatti la documentazione circa la stima dei danni (schede B)?
\nNo, è in ogni caso necessaria la documentazione (vedi Allegato 1, punto 3.1, punto 6.7 e Allegato A5, dove viene espressamente richiesto di allegare la documentazione di spesa).

\n

Il mancato appoggio al terreno della fondazione di un fabbricato, a causa dello scivolamento del terreno stesso a seguito dell'evento meteorologico, è considerato danno anche se la struttura in elevazione del fabbricato non presenta danni visibili (crepe, etc.)?
\nIl contributo è ammisso qualora ci sia un danno diretto alle fondazioni.

\n

Nel caso di danni alle fondazioni (abbassamento del piano d'appoggio) di un condominio in cui parte dei condomini siano irreperibili o non interessati a chiedere contributi, un privato può chiedere contributi per ripristinare il danno solo nella parte di edificio in cui si trova la sua abitazione senza bisogno della delega?
\nSì, come previsto dal punto 8.2. dell’Allegato 1.

\n

È possibile riconoscere il contributo a chi ha segnalato i danni all'amministrazione comunale presentando scheda B entro i termini consentiti, ma per errore non è stato inserito nei riepiloghi che il Comune ha inviato alla Regione e quindi non fa parte della ricognizione dei fabbisogni inviata al Dipartimento della Protezione Civile?
\nSì

\n

È possibile riconoscere il contributo a chi ha segnalato i danni all'amministrazione comunale presentando scheda B oltre i termini consentiti?
\nSì, a condizione che la data di presentazione della scheda B sia anteriore al 28 luglio 2016 (data della delibera del Consiglio dei Ministri che stanzia le risorse per il ristoro dei danni). Il contributo può essere riconosciuto anche a chi non è stato inserito nei riepiloghi che il Comune ha inviato alla Regione e quindi nella ricognizione dei fabbisogni inviata dalla Regione al Dipartimento della Protezione Civile.

\n

Nel caso di richieste di contributo per edifici parzialmente difformi dai titoli abilitativi, il contributo può essere concesso per la porzione conforme?
\nNo, attesa la necessità di assicurare la massima coerenza con il principio dell’etica generale cui sono chiamati tutti i cittadini.

\n

Quali difformità (relative al paragrafo 5.1 lettera d delll'Allegato 1) sono ritenute \"sostanziali\"?
\nTutte le difformità (sostanziali e non) che non siano state sanate prima dell’evento calamitoso comportano l’esclusione del contributo.

\n

Il contributo per la demolizione è da intendersi come condizione per ricostruire in loco oppure come contributo finalizzato alla sola eliminazione del pericolo?
\nLa demolizione è prevista come condizione per l’accesso al contributo per le abitazioni da ricostruire in loco o da delocalizzare, salvo che la demolizione non sia possibile perché vietata da leggi di settore (es.: normativa vigente in materia di beni vincolati dalla Soprintendenza) o perché l’abitazione è parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale.

\n

* Allegato A5 - Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi relativo alla rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili

\n

** Scheda B - scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni 

\n

*** Allegato 1 - allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili

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Se un privato ha avuto la casa danneggiata da più eventi, somma i danni?
\r\nSì se dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere riparato ogni volta.

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I beni mobili sono ammessi a contributo solo se c’è un danno anche all’immobile? Oppure sono ammissibili anche a prescindere?
\r\nAnche se il contributo viene calcolato in modo forfettario, è necessario l’allegato A5* con i documenti di spesa allegati?

\r\nSono ammissibili a prescindere. Non è necessario allegare alcuna documentazione.

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Gli enti di gestione delle case popolari (che avevano fatto scheda B**) possono fare domanda per abitazioni con affittuari?
\r\nL’Istituto diocesano per il sostentamento del clero (che aveva fatto scheda B) può presentare domanda per abitazioni in affitto di cui è proprietario? Può essere presentata domanda per la canonica come abitazione del parroco?

\r\nNo, se si tratta di Enti pubblici. Se si tratta di enti di diritto privato, si procede alla presentazione della domanda come seconda casa. Se la proprietà dell’abitazione è di una società con scopo di lucro, si deve presentare domanda per le attività produttive.
\r\nPer la canonica, in quanto non di proprietà del parroco, potrà essere riconosciuto un contributo per seconda casa.

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È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una Arcidiocesi? (Canonica accatastata come abitazione - cat. A4)
\r\nSì ma come seconda casa.

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È concesso il contributo per il crollo di porzioni di mura di cinta di un Monastero?
\r\nNo

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È concesso il contributo per i beni mobili nel caso in cui nessuno risulti residente al momento dell'evento?
\r\nNo

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Può essere concesso il contributo per un fabbricato non destinato ad abitazione, non facente parte dello stesso stabile dell'abitazione principale, non destinato ad attività produttiva?
\r\nNo

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Può essere concesso il contributo per un fabbricato utilizzato come capannone avicolo?
\r\nNo

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La frana a valle di una casa (cinque metri dall’edificio) può essere ammissibile a contributo? È ammissibile un’ipotesi simile, quella del muro di sostegno a valle della abitazione, che garantisce la sua stabilità, anche se a distanza dalla stessa? In generale, se le pertinenze si configurano come unità strutturali distinte rispetto all’unità abitativa, sono escluse (ad es. il garage posto in locale attiguo alla casa)?
\r\nNo in entrambi i casi. Le strutture separate dall’edificio principale sono escluse.

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È concesso il contributo per i danni strutturali causati dal cedimento del terreno allagato, che rendono necessari interventi alle fondazioni (pali di fondazione)?
\r\nSì, le fondazioni rientrano tra le strutture portanti. 

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È riconosciuto il contributo per le pertinenze che sono distinte unità strutturali rispetto all'abitazione?
\r\nNo, è riconosciuto il contributo solo per le pertinenze comprese nella stessa unità strutturale dell'abitazione.

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È concesso il contributo per i danni alle taverne?
\r\nI danni subiti alle taverne che costituiscono parte dell’abitazione, sia essa principale o di altra natura, sono ammissibili se conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Se invece sono considerate pertinenze sotto il profilo catastale, sono considerate ammissibili soltanto se ricomprese nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione. In ogni caso, non vanno considerate per il contributo per i beni mobili.

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Le abitazioni rurali sono ammisse a contributo?
\r\nSì

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Chi ha subito un danneggiamento/allagamento del garage, ha diritto al contributo per i beni mobili?
\r\nNo

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È concesso il contributo per i beni mobili registrati?
\r\nNo

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È concesso il contributo per i danni alle strade di accesso privato e danneggiate da frane?
\r\nNo

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È concesso il contributo per i danni alle recinzioni esterne? Per le aree cortilive? E per le alberature?
\r\nNo

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È concesso il contributo per il danneggiamento di un pozzo per acqua potabile (a servizio di abitazioni private) realizzato a ridosso di un torrente e lontano dalle abitazioni?
\r\nNo, salvo che il pozzo sia l’unica fonte di approvvigionamento idrico e l’area non sia servita da una rete generale pubblica. In tal caso infatti, si può considerare il pozzo come parte strutturale dell’impianto idrico.

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È ammissibile il contributo per il locale tecnico (staccato dal condominio) dove sono stati danneggiati il depuratore, l'impianto di pompaggio e l'impianto elettrico?
\r\nSì, come previsto dal paragrafo 3, punto 3.2.2 dell'Allegato 1.

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È concesso il contributo per danni alle inferriate, all'interno della categoria dei serramenti?
\r\nSì

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È concesso il contributo per danni a grondaie, esalatori, comignoli, converse, scossaline ed alla guaina di copertura?
\r\nSì, in quanto considerati parti integranti e funzionalmente essenziali degli elementi strutturali.

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È concesso il contributo per opere di consolidamento realizzate a valle del fabbricato per garantire la stabilità dell'immobile?
\r\nNo

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È concesso il contributo per tensostrutture danneggiate?
\r\nNo

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È riconosciuto il contributo per derrate alimentari andate a male o per i beni mobili danneggiati in seguito all'interruzione di corrente elettrica?
\r\nNo

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È concesso il contributo per pensiline danneggiate?
\r\nNo, perchè non rientrano nell'elenco delle finiture esterne di cui al paragrafo 3.2.3 dell'Allegato 1. 

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Sono ammissibili i danni alle parti comuni di un fabbricato in cui c'è almeno un’abitazione principale e il resto è di proprietà di un'impresa?
\r\nSì, nel momento in cui, alla data dell'evento calamitoso, oltre alle unità abitative destinate ad attività economiche e commerciali, c'era almeno un'unità abitativa principale (o non principale), di proprietà di una persona fisica. Se l’intera proprietà è di un'impresa il contributo non è ammissibile. 

\r\n\r\n

Le spese per il ripristino dei danni agli immobili situati in aree golenali sono ammesse a contributo?
\r\nIn linea generale, possono essere ammesse a contributo le spese per il ripristino o la delocalizzazione di edifici realizzati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. In questo caso, se non ricorrono le cause di esclusione previste al punto 5 dell’Allegato 1***, potrà essere riconosciuto il contributo, purché nei relativi atti di concessione (o equivalenti) degli immobili non ci sia una rinuncia espressa del privato al riconoscimento di un eventuale contributo in caso di danni da eventi calamitosi.

\r\n\r\n

Sono ammessi a contributo i danni alle gradinate di accesso?
\r\nSì, se sono strutturalmente connesse alla struttura dell’abitazione, come indicato nell'Allegato 1 al punto 3.2.2 (montascale). Non è ammesso il contributo nel caso in cui le gradinate siano considerate distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale dell'abitazione. 

\r\n\r\n

Sono ammessi a contributo gli interventi di contenimento delle scarpate?
\r\nNo, trattandosi di danni ad aree e fondi esterni al fabbricato. 

\r\n\r\n

Sono ammissibili gli adeguamenti dovuti per legge non indicati in scheda B*?
\r\nGli adeguamenti dovuti per legge sono ammissibili. Concorrono alla quantificazione complessiva del danno ammissibile e devono essere evidenziati specificamente nel computo estimativo della perizia. Il contributo concedibile sarà in ogni caso quello minore tra quanto rilevato in perizia e quanto riportato nella scheda B.

\r\n\r\n

Se l’abitazione principale è in costruzione e si abita in affitto, o si è proprietari di un’altra abitazione, può essere riconosciuto il danno alla casa in costruzione? Come si deve procedere?
\r\nSono ammessi a contributo solo i danni all’abitazione, principale o destinata ad abitazione diversa, del soggetto che richiede il contributo. Sono esclusi i fabbricati che alla data dell’evento calamitoso risultavano in corso di costruzione.

\r\n\r\n

L’attuale proprietario ha acquistato l’immobile dopo l’evento calamitoso e quindi non ha presentato la scheda B* perché l’aveva presentata il precedente proprietario. Può comunque presentare la domanda di contributo?
\r\nIl nuovo proprietario non può presentare domanda di contributo, tranne nei casi previsti dal punto 13.2 dell'Allegato 1*.

\r\n\r\n

Sono ammessi i danni prodotti su un muro di contenimento (quindi non di recinzione della proprietà) che permette l’accesso al fabbricato residenziale di cui è pertinenza?
\r\nNo

\r\n\r\n

Sono ammessi i danni causati dalla caduta di un albero (di proprietà dell’Ente) su di un fabbricato, che ha danneggiato la recinzione e parte del tetto?
\r\nÈ ammesso il solo danno al fabbricato se dimostrato il nesso di causalità con l’evento calamitoso.

\r\n\r\n

I beni mobili ammessi a contributo sono riferiti solo a immobili distrutti o allagati, o si fa riferimento anche ai danni per vento? Si possono considerare anche le tende da sole o le tettoie portate via appunto dal vento?
\r\nNo, questi tipi di danno non rientrano tra quelle ammesse a contributo.

\r\n\r\n

Chi ha provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino mediante lavori in economia e/o autonomamente (tinteggiature, sostituzione di pavimenti ecc.) senza poter dimostrare, oggi, la spesa sostenuta, ha diritto ad ottenere il relativo contributo, avendo presentato all’epoca dei fatti la documentazione circa la stima dei danni (schede B)?
\r\nNo, è in ogni caso necessaria la documentazione (vedi Allegato 1, punto 3.1, punto 6.7 e Allegato A5, dove viene espressamente richiesto di allegare la documentazione di spesa).

\r\n\r\n

Il mancato appoggio al terreno della fondazione di un fabbricato, a causa dello scivolamento del terreno stesso a seguito dell'evento meteorologico, è considerato danno anche se la struttura in elevazione del fabbricato non presenta danni visibili (crepe, etc.)?
\r\nIl contributo è ammisso qualora ci sia un danno diretto alle fondazioni.

\r\n\r\n

Nel caso di danni alle fondazioni (abbassamento del piano d'appoggio) di un condominio in cui parte dei condomini siano irreperibili o non interessati a chiedere contributi, un privato può chiedere contributi per ripristinare il danno solo nella parte di edificio in cui si trova la sua abitazione senza bisogno della delega?
\r\nSì, come previsto dal punto 8.2. dell’Allegato 1.

\r\n\r\n

È possibile riconoscere il contributo a chi ha segnalato i danni all'amministrazione comunale presentando scheda B entro i termini consentiti, ma per errore non è stato inserito nei riepiloghi che il Comune ha inviato alla Regione e quindi non fa parte della ricognizione dei fabbisogni inviata al Dipartimento della Protezione Civile?
\r\nSì

\r\n\r\n

È possibile riconoscere il contributo a chi ha segnalato i danni all'amministrazione comunale presentando scheda B oltre i termini consentiti?
\r\nSì, a condizione che la data di presentazione della scheda B sia anteriore al 28 luglio 2016 (data della delibera del Consiglio dei Ministri che stanzia le risorse per il ristoro dei danni). Il contributo può essere riconosciuto anche a chi non è stato inserito nei riepiloghi che il Comune ha inviato alla Regione e quindi nella ricognizione dei fabbisogni inviata dalla Regione al Dipartimento della Protezione Civile.

\r\n\r\n

Nel caso di richieste di contributo per edifici parzialmente difformi dai titoli abilitativi, il contributo può essere concesso per la porzione conforme?
\r\nNo, attesa la necessità di assicurare la massima coerenza con il principio dell’etica generale cui sono chiamati tutti i cittadini.

\r\n\r\n

Quali difformità (relative al paragrafo 5.1 lettera d delll'Allegato 1) sono ritenute \"sostanziali\"?
\r\nTutte le difformità (sostanziali e non) che non siano state sanate prima dell’evento calamitoso comportano l’esclusione del contributo.

\r\n\r\n

Il contributo per la demolizione è da intendersi come condizione per ricostruire in loco oppure come contributo finalizzato alla sola eliminazione del pericolo?
\r\nLa demolizione è prevista come condizione per l’accesso al contributo per le abitazioni da ricostruire in loco o da delocalizzare, salvo che la demolizione non sia possibile perché vietata da leggi di settore (es.: normativa vigente in materia di beni vincolati dalla Soprintendenza) o perché l’abitazione è parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale.

\r\n\r\n

* Allegato A5 - Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi relativo alla rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili

\r\n\r\n

** Scheda B - scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni 

\r\n\r\n

*** Allegato 1 - allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili

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Quando verranno erogati i contributi?
\nI contributi saranno erogati – indicativamente – a partire dai primi mesi del 2017. Le modalità con i cui i beneficiari potranno fruire del contributo saranno definite dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e Abi (Associazione Bancaria Italiana) e saranno dettagliate in appositi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

\n

Qual è la natura giuridica, modalità, forma e liquidazione del contributo?
\nIl contributo viene erogato come finanziamento direttamente da parte dell’istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest’ultimo cede il proprio credito d’imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia se non siano ancora stati avviati. In quest’ultimo caso l’erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo.

\n

Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l’erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con convenzione e decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalle singole ordinanze emante per le diverse Regioni .

\n

Un proprietario con la casa danneggiata, pur ricevendo fino al massimo dell’80 % della spesa necessaria agli interventi come da perizia asseverata, non è in grado di far fronte al rimanente 20% in quanto nullatenente, senza occupazione e senza la possibilità di finanziamenti/mutui da istituti di credito. Può realizzare gli interventi solo fino all’importo del contributo? Se non possibile, quale può essere l’iter percorribile? 
\nNon è prevista la copertura integrale del danno subito. La Regione interessata, in piena autonomia, può valutare se provvedere all'integrazione delle risorse con fondi propri.

\n

Nel caso di abitazione da delocalizzare mediante acquisto o nuova costruzione, l'importo del contributo viene determinato nella misura del 80% riferito al valore del fabbricato distrutto (indicato nella scheda B*) oppure riferito al valore del fabbricato da acquistare o da costruire?
\nIl contributo viene calcolato applicando l'80% al minor valore tra quanto indicato in scheda B e il valore dichiarato per l'acquisto o la costruzione rispettivamente nel contratto di acquisto o nel quadro economico.

\n

A seguito della presentazione della domanda per ottenere il contributo relativo all'acquisto o alla costruzione di un immobile, in caso di ripensamento o impedimenti, è possibile, mantenendo l'importo richiesto e ottenuto, cambiare tipologia di intervento, ad esempio da acquisto a costruzione e viceversa?
\nNo

\n

È possibile ottenere altre risorse dalla Regione, nel caso in cui il valore dell'immobile sia molto superiore rispetto al contributo massimo concedibile (187.500€)?
\nNo

\n

Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell’Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.

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Quando verranno erogati i contributi?
\r\nI contributi saranno erogati – indicativamente – a partire dai primi mesi del 2017. Le modalità con i cui i beneficiari potranno fruire del contributo saranno definite dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e Abi (Associazione Bancaria Italiana) e saranno dettagliate in appositi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

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Qual è la natura giuridica, modalità, forma e liquidazione del contributo?
\r\nIl contributo viene erogato come finanziamento direttamente da parte dell’istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest’ultimo cede il proprio credito d’imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia se non siano ancora stati avviati. In quest’ultimo caso l’erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo.

\r\n\r\n

Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l’erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con convenzione e decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalle singole ordinanze emante per le diverse Regioni .

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Un proprietario con la casa danneggiata, pur ricevendo fino al massimo dell’80 % della spesa necessaria agli interventi come da perizia asseverata, non è in grado di far fronte al rimanente 20% in quanto nullatenente, senza occupazione e senza la possibilità di finanziamenti/mutui da istituti di credito. Può realizzare gli interventi solo fino all’importo del contributo? Se non possibile, quale può essere l’iter percorribile? 
\r\nNon è prevista la copertura integrale del danno subito. La Regione interessata, in piena autonomia, può valutare se provvedere all'integrazione delle risorse con fondi propri.

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Nel caso di abitazione da delocalizzare mediante acquisto o nuova costruzione, l'importo del contributo viene determinato nella misura del 80% riferito al valore del fabbricato distrutto (indicato nella scheda B*) oppure riferito al valore del fabbricato da acquistare o da costruire?
\r\nIl contributo viene calcolato applicando l'80% al minor valore tra quanto indicato in scheda B e il valore dichiarato per l'acquisto o la costruzione rispettivamente nel contratto di acquisto o nel quadro economico.

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A seguito della presentazione della domanda per ottenere il contributo relativo all'acquisto o alla costruzione di un immobile, in caso di ripensamento o impedimenti, è possibile, mantenendo l'importo richiesto e ottenuto, cambiare tipologia di intervento, ad esempio da acquisto a costruzione e viceversa?
\r\nNo

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È possibile ottenere altre risorse dalla Regione, nel caso in cui il valore dell'immobile sia molto superiore rispetto al contributo massimo concedibile (187.500€)?
\r\nNo

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Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell’Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.

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La regolarità urbanistica/edilizia dev'essere dichiarata dal richiedente e anche da parte del tecnico nella perizia. Poiché il comune procederà al controllo a campione delle domande e non delle perizie, quale delle due dichiarazioni è quella prevalente?
\nIl Comune deve controllare l’intera documentazione a corredo, di cui fa parte integrante la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.

\n

Quali sono i controlli demandati ai Comuni?
\nI controlli sono quelli previsti dal punto 15 dell’Allegato 1*. Si tratta di controlli a campione, nella misura almeno del 20 % delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Nel caso di un elevato numero di domande, si rinvia al punto 15.2 dell’Allegato.

\n

L'istruttoria può essere fatta anche da un Unione di Comuni? 
\nSì, se i Comuni che compongono l’Unione hanno previsto di svolgere tale compito in forma associata.

\n

*Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”.

\n","value":"

La regolarità urbanistica/edilizia dev'essere dichiarata dal richiedente e anche da parte del tecnico nella perizia. Poiché il comune procederà al controllo a campione delle domande e non delle perizie, quale delle due dichiarazioni è quella prevalente?
\r\nIl Comune deve controllare l’intera documentazione a corredo, di cui fa parte integrante la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.

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Quali sono i controlli demandati ai Comuni?
\r\nI controlli sono quelli previsti dal punto 15 dell’Allegato 1*. Si tratta di controlli a campione, nella misura almeno del 20 % delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Nel caso di un elevato numero di domande, si rinvia al punto 15.2 dell’Allegato.

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L'istruttoria può essere fatta anche da un Unione di Comuni? 
\r\nSì, se i Comuni che compongono l’Unione hanno previsto di svolgere tale compito in forma associata.

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*Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”.

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Se per alcuni interventi già eseguiti prima dell’avvio della procedura, il privato ha avuto la detrazione fiscale per le spese sostenute, che si fa? Vanno detratte dal contributo attuale?
\nNella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi Allegato 1*, punto 9)

\n

Come ci si deve regolare nell’ipotesi in cui esiste il credito di imposta?
\nNella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)

\n

Nella compilazione dell’Allegato A1 nella sezione dedicata ai contributi ricevuti, i proprietari degli immobili devono indicare eventuali detrazioni fiscali (detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e detrazione fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie) relative ai lavori di ripristino oggetto del contributo?
\nNo, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie non vanno considerate (vedi Allegato 1, punto 9). Nella domanda vanno indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dopo la ricognizione dei fabbisogni.

\n

La cifra portata in detrazione fiscale va detratta dal valore massimo di contributo ammissibile?
\nNella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)

\n

Nel caso in cui la copertura assicurativa segnalata in scheda B non non sia stata seguita dalla concessione di un indennizzo, è necessario dichiararlo?
\nSì, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi (o di altri contributi), come previsto dal paragrafo 9.5 dell’Allegato 1.

\n

Come si considerano eventuali donazioni (es. da parrocchie, o altro....) nel calcolo del contributo?
\nDevono essere considerati solo i contributi riconosciuti per le stesse finalità da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 dell’Allegato 1.

\n

Il controllo del comune ai sensi del punto 15.1 dell'Allegato 1 è sulla domanda e dichiarazione sostitutiva del privato o anche sulla perizia? L’allegato A5** va compilato in parte dal cittadino? Come è possibile verificare quanto è l’importo dei contributi assicurativi? Il comune si attiene a quanto dichiarato dal privato, ma come può fare a controllare la sua dichiarazione?
\nÈ su tutto. Il cittadino deve produrre attestazione di quanto percepisce (paragrafi 9.2 e 9.3 dell'Allegato 1) o di quanto non percepisce (paragrafo 9.5). A questo si limita il controllo del comune. La Regione provvederà, una volta ottenuti gli elenchi riepilogativi di cui al punto 1.3 dell’Allegato 1, a sommare l’importo dell’indennizzo assicurativo al contributo determinato ai sensi dei punti 3.3 o 3.5 dell’All.1 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (vedi punto 9.1 dell’All.1).  

\n

* allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili

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** scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni

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Se per alcuni interventi già eseguiti prima dell’avvio della procedura, il privato ha avuto la detrazione fiscale per le spese sostenute, che si fa? Vanno detratte dal contributo attuale?
\r\nNella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi Allegato 1*, punto 9)

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Come ci si deve regolare nell’ipotesi in cui esiste il credito di imposta?
\r\nNella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)

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Nella compilazione dell’Allegato A1 nella sezione dedicata ai contributi ricevuti, i proprietari degli immobili devono indicare eventuali detrazioni fiscali (detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e detrazione fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie) relative ai lavori di ripristino oggetto del contributo?
\r\nNo, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie non vanno considerate (vedi Allegato 1, punto 9). Nella domanda vanno indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dopo la ricognizione dei fabbisogni.

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La cifra portata in detrazione fiscale va detratta dal valore massimo di contributo ammissibile?
\r\nNella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)

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Nel caso in cui la copertura assicurativa segnalata in scheda B non non sia stata seguita dalla concessione di un indennizzo, è necessario dichiararlo?
\r\nSì, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi (o di altri contributi), come previsto dal paragrafo 9.5 dell’Allegato 1.

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Come si considerano eventuali donazioni (es. da parrocchie, o altro....) nel calcolo del contributo?
\r\nDevono essere considerati solo i contributi riconosciuti per le stesse finalità da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 dell’Allegato 1.

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Il controllo del comune ai sensi del punto 15.1 dell'Allegato 1 è sulla domanda e dichiarazione sostitutiva del privato o anche sulla perizia? L’allegato A5** va compilato in parte dal cittadino? Come è possibile verificare quanto è l’importo dei contributi assicurativi? Il comune si attiene a quanto dichiarato dal privato, ma come può fare a controllare la sua dichiarazione?
\r\nÈ su tutto. Il cittadino deve produrre attestazione di quanto percepisce (paragrafi 9.2 e 9.3 dell'Allegato 1) o di quanto non percepisce (paragrafo 9.5). A questo si limita il controllo del comune. La Regione provvederà, una volta ottenuti gli elenchi riepilogativi di cui al punto 1.3 dell’Allegato 1, a sommare l’importo dell’indennizzo assicurativo al contributo determinato ai sensi dei punti 3.3 o 3.5 dell’All.1 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (vedi punto 9.1 dell’All.1).  

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* allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili

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Per l’evento di ottobre 2013 la Regione Toscana aveva avviato la ricognizione dei danni prima dell’approvazione dell’ordinanza del Capo Dipartimento n. 134 del 13 novembre 2013, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 19 maggio 2008. In particolare, i privati danneggiati avevano segnalato il danno con le apposite schede regionali. Una volta pubblicata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile la Regione invitò tutti gli enti a non far ripetere la segnalazione da parte dei privati con la scheda B*, perché sarebbe stato un inutile aggravio di procedimento. Venne distribuito un modello integrativo della scheda regionale che conteneva gli elementi mancanti rispetto alla scheda B. Il Comune (...) non ha pertanto la scheda B dei privati danneggiati. Si può far fare comunque la domanda a questi privati?
\nSe il privato ha adoperato la scheda regionale in sostituzione con l’integrazione, valgono quelle e può fare la domanda. L’importante è che tali schede contengano gli elementi essenziali previsti dalla scheda B.

\n

È possibile delocalizzare l'abitazione distrutta in un comune limitrofo?
\nSì, se è confinante. In caso contrario no.

\n

* scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni

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Per l’evento di ottobre 2013 la Regione Toscana aveva avviato la ricognizione dei danni prima dell’approvazione dell’ordinanza del Capo Dipartimento n. 134 del 13 novembre 2013, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 19 maggio 2008. In particolare, i privati danneggiati avevano segnalato il danno con le apposite schede regionali. Una volta pubblicata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile la Regione invitò tutti gli enti a non far ripetere la segnalazione da parte dei privati con la scheda B*, perché sarebbe stato un inutile aggravio di procedimento. Venne distribuito un modello integrativo della scheda regionale che conteneva gli elementi mancanti rispetto alla scheda B. Il Comune (...) non ha pertanto la scheda B dei privati danneggiati. Si può far fare comunque la domanda a questi privati?
\r\nSe il privato ha adoperato la scheda regionale in sostituzione con l’integrazione, valgono quelle e può fare la domanda. L’importante è che tali schede contengano gli elementi essenziali previsti dalla scheda B.

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È possibile delocalizzare l'abitazione distrutta in un comune limitrofo?
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* scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni

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Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Basilicata

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Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

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Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto in particolare il comma 2 del richiamato art. 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare
le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia
intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita' (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda
delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonche' del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera»;
Visto il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, e' fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell'anno 2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Basilicata sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 28.004.703,13;
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l'adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2013 recante «Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni»;
Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita' attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;
Dato atto che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attivita' ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione e' necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l'esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;
Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

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Dispone:

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Art. 1 - Contributi a favore dei soggetti privati
1. All'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalita' previste dall'allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Art. 2 - Contributi a favore delle attivita' economiche e produttive
1. All'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attivita' economiche e produttive si provvede con le modalita' previste dall'allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3 - Attivita' connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento
1. Alle attivita' connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

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Art. 4 - Limiti di importo
1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Basilicata come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all'art. 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 14.000.000,00.

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Art. 5 - Attivita' di monitoraggio
1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attivita' di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Basilicata assicura, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

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Art. 6 - Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all'espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

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La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 23 agosto 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio

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Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Basilicata

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto in particolare il comma 2 del richiamato art. 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare
le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia
intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita' (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda
delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonche' del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera»;
Visto il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, e' fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell'anno 2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Basilicata sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 28.004.703,13;
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l'adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2013 recante «Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni»;
Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita' attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;
Dato atto che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attivita' ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione e' necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l'esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;
Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1 - Contributi a favore dei soggetti privati
1. All'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalita' previste dall'allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 2 - Contributi a favore delle attivita' economiche e produttive
1. All'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attivita' economiche e produttive si provvede con le modalita' previste dall'allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 3 - Attivita' connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento
1. Alle attivita' connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Art. 4 - Limiti di importo
1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Basilicata come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all'art. 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 14.000.000,00.

Art. 5 - Attivita' di monitoraggio
1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attivita' di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Basilicata assicura, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6 - Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all'espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.198 del 25 agosto 2016

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Ocdpc n.386 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Puglia

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

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VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

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VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

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VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

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VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 135 del 27 novembre 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 173 dell’8 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Puglia sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 13.623.284,71;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Puglia;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

 

\n

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Puglia come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 6.800.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Puglia assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, del 16 agosto 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Ocdpc n.386 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Puglia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 135 del 27 novembre 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 173 dell’8 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Puglia sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 13.623.284,71;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Puglia;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

 

 

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Puglia come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 6.800.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Puglia assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Ocdpc n.385 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

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VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

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VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

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VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);
VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

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VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

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CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 26 novembre 2013 recante “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 278 del 17 agosto 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d’Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Veneto sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 62.699.649,65;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Veneto come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 31.000.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Veneto assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, del 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Ocdpc n.385 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);
VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 26 novembre 2013 recante “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 278 del 17 agosto 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d’Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Veneto sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 62.699.649,65;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Veneto come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 31.000.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Veneto assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Ocdpc n.384 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Umbria

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

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VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

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VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

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VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

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VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

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VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

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CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 180 dell’11 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria”;

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VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

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VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Umbria sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 17.449.187,00;

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VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

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RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

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DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

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ACQUISITA l’intesa della Regione Umbria;

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DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

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DISPONE

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Articolo1
\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

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1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

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Articolo 2
\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

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1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

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Art. 3
\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

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1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

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Art. 4
\n(Limiti di importo)

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1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Umbria come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 8.700.000,00.

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Art. 5
\n(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\n2. La Regione Umbria assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
\n(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

Ocdpc n.384 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Umbria

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\r\n\r\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 180 dell’11 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria”;

\r\n\r\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Umbria sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 17.449.187,00;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\r\n\r\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\r\n\r\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Umbria;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

Articolo1
\r\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Articolo 2
\r\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Art. 3
\r\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\r\n\r\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Art. 4
\r\n(Limiti di importo)

\r\n\r\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Umbria come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 8.700.000,00.

\r\n\r\n

Art. 5
\r\n(Attività di monitoraggio)

\r\n\r\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\r\n2. La Regione Umbria assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\r\n\r\n

Art. 6
\r\n(Invarianza della spesa)

\r\n\r\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\r\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
\r\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 16 agosto 2016

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 126 del 22 novembre 2013 recante “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 157 del 5 marzo 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 201 dell’11 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 255 del 25 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 300 del 19 novembre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Toscana sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 149.257.245,44;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3
\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 4
\n(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Toscana come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 74.500.000,00.

\n

Art. 5
\n(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\n2. La Regione Toscana assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
\n(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, del 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

Ocdpc n.383 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\r\n\r\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 126 del 22 novembre 2013 recante “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 157 del 5 marzo 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 201 dell’11 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 255 del 25 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 300 del 19 novembre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena”;

\r\n\r\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Toscana sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 149.257.245,44;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\r\n\r\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\r\n\r\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

Articolo1
\r\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Articolo 2
\r\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Art. 3
\r\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\r\n\r\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Art. 4
\r\n(Limiti di importo)

\r\n\r\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Toscana come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 74.500.000,00.

\r\n\r\n

Art. 5
\r\n(Attività di monitoraggio)

\r\n\r\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\r\n2. La Regione Toscana assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\r\n\r\n

Art. 6
\r\n(Invarianza della spesa)

\r\n\r\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\r\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, del 16 agosto 2016

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sicilia

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257 del 30 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Sicilia sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 2.904.282,40;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Sicilia;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3
\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 4
\n(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Sicilia come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.400.000,00.

\n

Art. 5
\n(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\n2. La Regione Sicilia assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
\n(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, del 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sicilia

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\r\n\r\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257 del 30 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;

\r\n\r\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Sicilia sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 2.904.282,40;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\r\n\r\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\r\n\r\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Sicilia;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

Articolo1
\r\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Articolo 2
\r\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Art. 3
\r\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\r\n\r\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\r\n\r\n

Art. 4
\r\n(Limiti di importo)

\r\n\r\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Sicilia come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.400.000,00.

\r\n\r\n

Art. 5
\r\n(Attività di monitoraggio)

\r\n\r\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\r\n2. La Regione Sicilia assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\r\n\r\n

Art. 6
\r\n(Invarianza della spesa)

\r\n\r\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\r\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, del 16 agosto 2016

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2016

\n

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e);
Considerato che tale articolazione in due fasi è stata introdotta nell'ordinamento in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalità e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalità omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
Dato atto che, in considerazione della richiamata novella normativa, l'attività di ricognizione dei fabbisogni da svolgersi secondo le procedure sopra richiamate è stata prevista per tutti i contesti emergenziali di rilievo nazionale a decorrere dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, ad eccezione di specifiche situazioni emergenziali per le quali tale attività non è risultata necessaria, ovvero per contesti emergenziali per i quali si è provveduto in via legislativa all'individuazione e assegnazione di specifiche risorse finanziarie destinate a fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e delle attività economiche e produttive;
Dato atto che in occasione dei predetti contesti emergenziali si è proceduto, mediante apposite ordinanze di protezione civile, alla disciplina per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio dei ministri per la realizzazione delle attività e degli interventi urgenti specificate dalle lettere a), b) e c) del comma 2, del richiamato art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro;
Considerato che, alla data della presente deliberazione, la predetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive è stata avviata in complessivi 49 contesti emergenziali individuati nella tabella in allegato 1 alla presente deliberazione;
Dato atto che alla data della presente deliberazione, per 40 dei predetti contesti emergenziali, individuati nella tabella in allegato 2 alla presente deliberazione, la prevista ricognizione dei predetti fabbisogni è stata completata dai commissari delegati e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria;
Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i danni relativi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive effettuata nei predetti contesti emergenziali consente di disporre di una valutazione dei danni occorsi e delle stime dei costi relative alle seguenti tipologie di interventi:
a) ripristino strutturale degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture);
b) ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, nonché il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili;
Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio delle misure più urgenti, nell'ambito del settore dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono essere concessi con la modalità del credito d'imposta da fruire in compensazione, secondo modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, è stato quantificato in euro 804.657.134,36, per quanto riguarda i danni al patrimonio abitativo privato, e in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda i danni alle attività economiche e produttive;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 59706/2016 del 14 luglio 2016;
Dato atto dell'esigenza di differenziare i termini temporali per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle diverse caratteristiche dei procedimenti relativi ai danni al patrimonio abitativo privato e per quelli relativa ai danni alle attività economiche e produttive;
Ritenuto, in ragione di tale differenziazione, di destinare gli spazi finanziari disponibili nell'esercizio 2016, determinati in conformità a quanto stabilito dal richiamato comma 427, agli interventi relativi ai danni subiti dal patrimonio abitativo privato, stabilendo che essi potranno essere fronteggiati nella misura massima del 50% del fabbisogno complessivo oggetto di ricognizione;
Considerato che all'esito delle attività istruttorie relative ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'individuazione delle finalità e dei criteri con i quali determinare i contributi concedibili, rinviando ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la definizione delle relative modalità attuative;
Considerato che con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovrà, altresì, essere assicurata uniformità di trattamento per i cittadini e i titolari di attività economiche produttive danneggiati sull'intero territorio nazionale, oltre a un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse;
Considerato, inoltre, che:
i finanziamenti devono essere erogati al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità e da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato;
i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero per utilizzo, anche parziale, per finalità diverse da quelle previste dalla norma di riferimento e, in tali circostanze, si procede come stabilito dal comma 426, dell'art. 1 citato;
Dato atto che in esito alla determinazione dei contributi effettivamente concedibili, con successive deliberazioni si provvederà alla determinazione dei limiti di importo autorizzati in relazione a ciascuno specifico contesto emergenziale, quali distinti massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
Ritenuto, infine, che le eventuali disponibilità che, nell'ambito del limite massimo sopra richiamato, residueranno all'esito dei procedimenti relativi ai 40 contesti emergenziali individuati nell'allegato 2, potranno essere destinate, con successive deliberazioni, al soddisfacimento degli ulteriori fabbisogni che saranno completati dai commissari delegati e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per la prescritta istruttoria successivamente alla data della presente deliberazione;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2914 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 21 luglio 2016;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. CG/37538 del 22 luglio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

\n

Delibera:

\n

Art. 1.
1. Lo stato di attuazione dei 49 processi di ricognizione dei fabbisogni di danno previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225/1992 avviati, è rappresentato, alla data della presente deliberazione, nella tabella in allegato 1.

\n

2. Per 40 dei predetti processi di ricognizione dei predetti fabbisogni, i commissari delegati o i soggetti responsabili ad essi subentrati in regime ordinario, hanno provveduto, alla data della presente deliberazione, al completamento della ricognizione e alla sua trasmissione al Dipartimento della protezione civile e i relativi importi, relativamente ai danni segnalati al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225/1992, sono indicati nella tabella in allegato 2.

\n

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'art. 1 della legge n. 208/2015 si procederà in quattro fasi successive:
a) la prima, finalizzata a determinare i soggetti beneficiari e il contributo massimo rispettivamente concedibile, nel rispetto delle finalità e dei criteri di seguito specificati, e con riferimento agli elementi contenuti nelle schede di ricognizione dei fabbisogni di danno già presentate alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente delibera;
b) la seconda, finalizzata alla raccolta dei dati riepilogativi relativi ai predetti contributi massimi concedibili, propedeutica all'adozione di successive specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri con le quali si provvederà, per ciascun contesto emergenziale, alla determinazione dei limiti di importo autorizzati quali massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati con distinto riferimento al patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, nel rispetto dei rispettivi tetti massimi definiti come illustrato in premessa;
c) la terza, finalizzata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari così individuati, della richiesta di finanziamento agevolato;
d) la quarta, finalizzata all'erogazione del finanziamento agevolato da parte degli istituti autorizzati all'esercizio del credito mediante i contratti-tipo definiti ai sensi della convenzione con l'Associazione bancaria italiana richiamata in premessa, sulla base della documentazione fiscale ammissibile, del relativo monitoraggio e dei controlli in corso d'opera.

\n

4. Con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/1992, saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, secondo le fasi suindicate, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle finalità di seguito specificate:
a) i contributi autorizzati dai commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015 sono finalizzati al finanziamento di prime misure per fare fronte alle esigenze urgenti per concorrere al ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio edilizio privato in occasione degli eventi calamitosi individuati come illustrato in premessa;
b) relativamente ai soggetti privati, i predetti contributi sono concessi allo scopo di accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
c) per i soli casi di abitazioni distrutte o da delocalizzare i contributi di cui alla lettera b) sono concessi, entro limiti massimi prestabiliti, allo scopo di concorrere alla ricostruzione dell'unità abitativa o alla sua delocalizzazione tramite costruzione in altro sito o acquisto di una nuova unità abitativa, ovvero alle documentate spese sostenute ai medesimi fini;
d) relativamente ai titolari di attività economiche e produttive, i predetti contributi sono concessi allo scopo di assicurare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, la rapida ripresa delle rispettive attività, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
e) i predetti contributi sono determinati secondo procedure uniformi per l'intero territorio nazionale;
f) in relazione a ciascuno dei contesti emergenziali considerati, l'ammontare dei contributi concedibili è determinato nel rispetto dei criteri previsti dalla presente delibera per ciascuna tipologia di danno segnalato al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definite ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge n. 208 del 2015 e dei distinti tetti massimi definiti come illustrato in premessa. Le disposizioni di cui al successivo comma 5, lettera e) e seguenti, che definiscono la misura del contributo per ciascuna categoria di beni danneggiati, costituiscono il limite massimo del ristoro concedibile da determinarsi in relazione alle disponibilità finanziarie;
g) assicurare, relativamente ai contributi concedibili alle attività economiche e produttive, la conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come richiamata in premessa.

\n

5. Le citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) individuare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l'importo massimo, nelle amministrazioni comunali per i danni subiti dal patrimonio privato, e nelle regioni per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
b) attribuire alle regioni territorialmente interessate, in via generale, il compito di provvedere al monitoraggio e ai controlli in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo, stabilendo che, a tal fine, possano avvalersi delle amministrazioni comunali, degli altri enti locali o di altri soggetti pubblici all'uopo individuati definendo, altresì, le procedure per la rideterminazione, decadenza o revoca dei contributi in caso di irregolarità riscontrate in fase di controllo, fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità;
c) individuare in modo univoco i soggetti beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede «B» di «ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» o «C» di «ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno, anche prevedendo idonee procedure nei casi di condomini con parti comuni danneggiate, di terzi titolari di diritti reali di godimento, di comproprietà o di successione;
d) prevedere modalità operative e relativa modulistica, ove possibile da gestire in modalità telematica, allo scopo di rendere le attività conseguenti tempestive e di immediata applicazione;
e) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell'evento, ad abitazione principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, corrispondente all'80% dell'importo massimo ammissibile della casa distrutta di cui alla successiva lettera g), con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti;
f) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell'evento, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell'50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti;
g) prevedere che il limite massimo indicato alla lettera e) sia incrementato fino a 187.500,00 euro quale contributo massimo spettante nel caso di immobile distrutto o da delocalizzare in conseguenza dell'evento calamitoso, destinandosi il contributo, in tal caso, alla ricostruzione dell'unità abitativa o all'acquisizione di una nuova unità abitativa; riconoscere altresì un ulteriore contributo per la demolizione del precedente immobile nel limite massimo di 10.000,00 euro;
h) limitatamente agli immobili distrutti o allagati, destinati ad abitazione principale, a titolo di diritto reale o personale di godimento, riconoscere un contributo per il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi in questione, fino a un massimo di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite massimo di 1.500,00 euro;
i) in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel limite del 80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;
j) indicare la documentazione fiscale da presentare con riferimento alle spese ammissibili, fermo restando il limite dei contributi massimi concedibili come determinati in esito a quanto stabilito;
k) prevedere che i contributi siano erogati decurtando dall'importo dei danni ammissibili eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato, oltre che eventuali altri contributi riconosciuti per la medesima finalità;
l) prevedere che la domanda di finanziamento, entro il limite massimo del contributo concedibile come sopra determinato, sia corredata da apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l'eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo;
m) i soggetti beneficiari che, alla data di adozione delle ordinanze di protezione civili abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono presentare la domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione fiscale relativa alle spese già sostenute; in tali casi la perizia asseverata deve attestare, oltre al nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, anche la congruità della documentazione presentata con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l'eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo;
n) stabilire idonee e distinte tempistiche per l'attuazione delle diverse fasi relative agli interventi per il patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, che coniughino l'esigenza della celere attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi con il rispetto dei principi di partecipazione sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
o) prevedere organiche e trasparenti modalità di pubblicazione delle risultanze delle diverse fasi, oltre che dei contributi concessi ed erogati, nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

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6. Per gli eventi calamitosi per i quali la ricognizione dell'impatto finanziario dei danni non è ancora è stata completata alla data della presente delibera, si potrà procedere, per l'anno 2017 e seguenti, nell'ambito delle risorse disponibili, con le medesime modalità della presente deliberazione.

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7. Con riferimento alle annualità 2016 e seguenti, le deliberazioni previste da quanto stabilito al comma 3, lettera b), saranno adottate, fermi restando i tetti massimi definiti come illustrato in premessa, secondo l'ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015.

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Per l' \"Elenco delle situazioni di emergenza per le quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno ai senti dell'art.5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.225\" consulta il pdf allegato(1511 Kb).

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Roma, 28 luglio 2016

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Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi

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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e);
Considerato che tale articolazione in due fasi è stata introdotta nell'ordinamento in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalità e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalità omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
Dato atto che, in considerazione della richiamata novella normativa, l'attività di ricognizione dei fabbisogni da svolgersi secondo le procedure sopra richiamate è stata prevista per tutti i contesti emergenziali di rilievo nazionale a decorrere dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, ad eccezione di specifiche situazioni emergenziali per le quali tale attività non è risultata necessaria, ovvero per contesti emergenziali per i quali si è provveduto in via legislativa all'individuazione e assegnazione di specifiche risorse finanziarie destinate a fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e delle attività economiche e produttive;
Dato atto che in occasione dei predetti contesti emergenziali si è proceduto, mediante apposite ordinanze di protezione civile, alla disciplina per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio dei ministri per la realizzazione delle attività e degli interventi urgenti specificate dalle lettere a), b) e c) del comma 2, del richiamato art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro;
Considerato che, alla data della presente deliberazione, la predetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive è stata avviata in complessivi 49 contesti emergenziali individuati nella tabella in allegato 1 alla presente deliberazione;
Dato atto che alla data della presente deliberazione, per 40 dei predetti contesti emergenziali, individuati nella tabella in allegato 2 alla presente deliberazione, la prevista ricognizione dei predetti fabbisogni è stata completata dai commissari delegati e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria;
Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i danni relativi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive effettuata nei predetti contesti emergenziali consente di disporre di una valutazione dei danni occorsi e delle stime dei costi relative alle seguenti tipologie di interventi:
a) ripristino strutturale degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture);
b) ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, nonché il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili;
Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio delle misure più urgenti, nell'ambito del settore dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono essere concessi con la modalità del credito d'imposta da fruire in compensazione, secondo modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, è stato quantificato in euro 804.657.134,36, per quanto riguarda i danni al patrimonio abitativo privato, e in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda i danni alle attività economiche e produttive;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 59706/2016 del 14 luglio 2016;
Dato atto dell'esigenza di differenziare i termini temporali per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle diverse caratteristiche dei procedimenti relativi ai danni al patrimonio abitativo privato e per quelli relativa ai danni alle attività economiche e produttive;
Ritenuto, in ragione di tale differenziazione, di destinare gli spazi finanziari disponibili nell'esercizio 2016, determinati in conformità a quanto stabilito dal richiamato comma 427, agli interventi relativi ai danni subiti dal patrimonio abitativo privato, stabilendo che essi potranno essere fronteggiati nella misura massima del 50% del fabbisogno complessivo oggetto di ricognizione;
Considerato che all'esito delle attività istruttorie relative ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'individuazione delle finalità e dei criteri con i quali determinare i contributi concedibili, rinviando ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la definizione delle relative modalità attuative;
Considerato che con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovrà, altresì, essere assicurata uniformità di trattamento per i cittadini e i titolari di attività economiche produttive danneggiati sull'intero territorio nazionale, oltre a un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse;
Considerato, inoltre, che:
i finanziamenti devono essere erogati al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità e da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato;
i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero per utilizzo, anche parziale, per finalità diverse da quelle previste dalla norma di riferimento e, in tali circostanze, si procede come stabilito dal comma 426, dell'art. 1 citato;
Dato atto che in esito alla determinazione dei contributi effettivamente concedibili, con successive deliberazioni si provvederà alla determinazione dei limiti di importo autorizzati in relazione a ciascuno specifico contesto emergenziale, quali distinti massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
Ritenuto, infine, che le eventuali disponibilità che, nell'ambito del limite massimo sopra richiamato, residueranno all'esito dei procedimenti relativi ai 40 contesti emergenziali individuati nell'allegato 2, potranno essere destinate, con successive deliberazioni, al soddisfacimento degli ulteriori fabbisogni che saranno completati dai commissari delegati e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per la prescritta istruttoria successivamente alla data della presente deliberazione;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2914 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 21 luglio 2016;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. CG/37538 del 22 luglio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.
1. Lo stato di attuazione dei 49 processi di ricognizione dei fabbisogni di danno previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225/1992 avviati, è rappresentato, alla data della presente deliberazione, nella tabella in allegato 1.

2. Per 40 dei predetti processi di ricognizione dei predetti fabbisogni, i commissari delegati o i soggetti responsabili ad essi subentrati in regime ordinario, hanno provveduto, alla data della presente deliberazione, al completamento della ricognizione e alla sua trasmissione al Dipartimento della protezione civile e i relativi importi, relativamente ai danni segnalati al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225/1992, sono indicati nella tabella in allegato 2.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'art. 1 della legge n. 208/2015 si procederà in quattro fasi successive:
a) la prima, finalizzata a determinare i soggetti beneficiari e il contributo massimo rispettivamente concedibile, nel rispetto delle finalità e dei criteri di seguito specificati, e con riferimento agli elementi contenuti nelle schede di ricognizione dei fabbisogni di danno già presentate alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente delibera;
b) la seconda, finalizzata alla raccolta dei dati riepilogativi relativi ai predetti contributi massimi concedibili, propedeutica all'adozione di successive specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri con le quali si provvederà, per ciascun contesto emergenziale, alla determinazione dei limiti di importo autorizzati quali massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati con distinto riferimento al patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, nel rispetto dei rispettivi tetti massimi definiti come illustrato in premessa;
c) la terza, finalizzata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari così individuati, della richiesta di finanziamento agevolato;
d) la quarta, finalizzata all'erogazione del finanziamento agevolato da parte degli istituti autorizzati all'esercizio del credito mediante i contratti-tipo definiti ai sensi della convenzione con l'Associazione bancaria italiana richiamata in premessa, sulla base della documentazione fiscale ammissibile, del relativo monitoraggio e dei controlli in corso d'opera.

4. Con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/1992, saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, secondo le fasi suindicate, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle finalità di seguito specificate:
a) i contributi autorizzati dai commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015 sono finalizzati al finanziamento di prime misure per fare fronte alle esigenze urgenti per concorrere al ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio edilizio privato in occasione degli eventi calamitosi individuati come illustrato in premessa;
b) relativamente ai soggetti privati, i predetti contributi sono concessi allo scopo di accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
c) per i soli casi di abitazioni distrutte o da delocalizzare i contributi di cui alla lettera b) sono concessi, entro limiti massimi prestabiliti, allo scopo di concorrere alla ricostruzione dell'unità abitativa o alla sua delocalizzazione tramite costruzione in altro sito o acquisto di una nuova unità abitativa, ovvero alle documentate spese sostenute ai medesimi fini;
d) relativamente ai titolari di attività economiche e produttive, i predetti contributi sono concessi allo scopo di assicurare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, la rapida ripresa delle rispettive attività, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
e) i predetti contributi sono determinati secondo procedure uniformi per l'intero territorio nazionale;
f) in relazione a ciascuno dei contesti emergenziali considerati, l'ammontare dei contributi concedibili è determinato nel rispetto dei criteri previsti dalla presente delibera per ciascuna tipologia di danno segnalato al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definite ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge n. 208 del 2015 e dei distinti tetti massimi definiti come illustrato in premessa. Le disposizioni di cui al successivo comma 5, lettera e) e seguenti, che definiscono la misura del contributo per ciascuna categoria di beni danneggiati, costituiscono il limite massimo del ristoro concedibile da determinarsi in relazione alle disponibilità finanziarie;
g) assicurare, relativamente ai contributi concedibili alle attività economiche e produttive, la conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come richiamata in premessa.

5. Le citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) individuare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l'importo massimo, nelle amministrazioni comunali per i danni subiti dal patrimonio privato, e nelle regioni per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
b) attribuire alle regioni territorialmente interessate, in via generale, il compito di provvedere al monitoraggio e ai controlli in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo, stabilendo che, a tal fine, possano avvalersi delle amministrazioni comunali, degli altri enti locali o di altri soggetti pubblici all'uopo individuati definendo, altresì, le procedure per la rideterminazione, decadenza o revoca dei contributi in caso di irregolarità riscontrate in fase di controllo, fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità;
c) individuare in modo univoco i soggetti beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede «B» di «ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» o «C» di «ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno, anche prevedendo idonee procedure nei casi di condomini con parti comuni danneggiate, di terzi titolari di diritti reali di godimento, di comproprietà o di successione;
d) prevedere modalità operative e relativa modulistica, ove possibile da gestire in modalità telematica, allo scopo di rendere le attività conseguenti tempestive e di immediata applicazione;
e) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell'evento, ad abitazione principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, corrispondente all'80% dell'importo massimo ammissibile della casa distrutta di cui alla successiva lettera g), con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti;
f) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell'evento, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell'50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti;
g) prevedere che il limite massimo indicato alla lettera e) sia incrementato fino a 187.500,00 euro quale contributo massimo spettante nel caso di immobile distrutto o da delocalizzare in conseguenza dell'evento calamitoso, destinandosi il contributo, in tal caso, alla ricostruzione dell'unità abitativa o all'acquisizione di una nuova unità abitativa; riconoscere altresì un ulteriore contributo per la demolizione del precedente immobile nel limite massimo di 10.000,00 euro;
h) limitatamente agli immobili distrutti o allagati, destinati ad abitazione principale, a titolo di diritto reale o personale di godimento, riconoscere un contributo per il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi in questione, fino a un massimo di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite massimo di 1.500,00 euro;
i) in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel limite del 80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;
j) indicare la documentazione fiscale da presentare con riferimento alle spese ammissibili, fermo restando il limite dei contributi massimi concedibili come determinati in esito a quanto stabilito;
k) prevedere che i contributi siano erogati decurtando dall'importo dei danni ammissibili eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato, oltre che eventuali altri contributi riconosciuti per la medesima finalità;
l) prevedere che la domanda di finanziamento, entro il limite massimo del contributo concedibile come sopra determinato, sia corredata da apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l'eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo;
m) i soggetti beneficiari che, alla data di adozione delle ordinanze di protezione civili abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono presentare la domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione fiscale relativa alle spese già sostenute; in tali casi la perizia asseverata deve attestare, oltre al nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso, anche la congruità della documentazione presentata con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l'eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo;
n) stabilire idonee e distinte tempistiche per l'attuazione delle diverse fasi relative agli interventi per il patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, che coniughino l'esigenza della celere attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi con il rispetto dei principi di partecipazione sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
o) prevedere organiche e trasparenti modalità di pubblicazione delle risultanze delle diverse fasi, oltre che dei contributi concessi ed erogati, nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

6. Per gli eventi calamitosi per i quali la ricognizione dell'impatto finanziario dei danni non è ancora è stata completata alla data della presente delibera, si potrà procedere, per l'anno 2017 e seguenti, nell'ambito delle risorse disponibili, con le medesime modalità della presente deliberazione.

7. Con riferimento alle annualità 2016 e seguenti, le deliberazioni previste da quanto stabilito al comma 3, lettera b), saranno adottate, fermi restando i tetti massimi definiti come illustrato in premessa, secondo l'ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015.

Per l' "Elenco delle situazioni di emergenza per le quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno ai senti dell'art.5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.225" consulta il pdf allegato(1511 Kb).

Roma, 28 luglio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Piemonte

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 269 del 24 luglio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Piemonte sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 17.487.685,51;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Piemonte;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Piemonte come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 8.700.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Piemonte assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

 

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, del 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Piemonte

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 269 del 24 luglio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Piemonte sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 17.487.685,51;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Piemonte;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Piemonte come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 8.700.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Piemonte assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

 

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

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VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

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VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 280 del 4 settembre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Molise sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 2.591.521,92;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Molise;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Molise come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.200.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Molise assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, del 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Molise

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 280 del 4 settembre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Molise sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 2.591.521,92;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Molise;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Molise come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.200.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Molise assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Marche

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

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VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

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VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 179 del 10 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche”;

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VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Marche sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 70.413.165,59;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Marche;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

 

\n

 

\n

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Marche come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 35.000.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Marche assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

 

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, del 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Marche

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 179 del 10 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Marche sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 70.413.165,59;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Marche;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

 

 

 

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Marche come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 35.000.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Marche assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

 

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall’11 al 22 novembre 2014;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

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VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Lombardia sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 27.532.560,87;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Lombardia;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

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DISPONE

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Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n


Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

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Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

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Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lombardia come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 13.500.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Lombardia assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, del 16 agosto 2016

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio
 

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall’11 al 22 novembre 2014;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Lombardia sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 27.532.560,87;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Lombardia;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.


Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lombardia come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 13.500.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Lombardia assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio
 

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Liguria

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

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CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria”;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova”;

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VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Liguria sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 125.797.607,41;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

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RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

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DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

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ACQUISITA l’intesa della Regione Liguria;

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DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

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DISPONE

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Articolo 1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

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1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

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Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

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1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

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Articolo 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

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1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

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Articolo 4
(Limiti di importo)

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1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Liguria come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 62.500.000,00.

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Art. 5
(Attività di monitoraggio)

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1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Liguria assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

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Art. 6
(Invarianza della spesa)

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1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

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La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, del 16 agosto 2016

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Liguria

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Liguria sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 125.797.607,41;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Liguria;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo 1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

 


Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.


Articolo 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.


Articolo 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Liguria come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 62.500.000,00.


Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Liguria assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.


Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lazio

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 184 del 29 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Lazio sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 9.682.127,00;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Lazio;

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DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

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DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n


Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lazio come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 4.800.000,00.

\n


Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Lazio assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n


Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

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La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, del 16 agosto 2016

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lazio

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 184 del 29 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Lazio sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 9.682.127,00;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Lazio;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.


Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.


Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lazio come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 4.800.000,00.


Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Lazio assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.


Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, del 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 130 del 22 novembre 2013 recante “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna.”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 9 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 292 del 19 ottobre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Emilia-Romagna sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 90.650.740,07;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n


Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

 

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Emilia-Romagna come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 45.000.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Emilia-Romagna assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 130 del 22 novembre 2013 recante “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna.”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 9 luglio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 292 del 19 ottobre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Emilia-Romagna sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 90.650.740,07;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.


Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.


Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

 

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Emilia-Romagna come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 45.000.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Emilia-Romagna assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.


La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Campania

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania”;

\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Campania sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 73.880.664,41;

\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Campania;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 4
(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Campania come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 36.500.000,00.

\n

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Campania assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Campania

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Campania sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 73.880.664,41;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Campania;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.


Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.


Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Campania come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 36.500.000,00.


Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Campania assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

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VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

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VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

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VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

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CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo”;

\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo;

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VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

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VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Abruzzo sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 73.276.168,36;

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VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

Articolo1
\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

\n

Articolo 2
\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 3
\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

\n

Art. 4
\n(Limiti di importo)

\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Abruzzo come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 36.500.000,00.

\n

Art. 5
\n(Attività di monitoraggio)

\n

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
\n2. La Regione Abruzzo assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

\n

Art. 6
\n(Invarianza della spesa)

\n

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\n2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 16 agosto 2016

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

\r\n\r\n

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

\r\n\r\n

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

\r\n\r\n

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo”;

\r\n\r\n

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo;

\r\n\r\n

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Abruzzo sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 73.276.168,36;

\r\n\r\n

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

\r\n\r\n

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

\r\n\r\n

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE
\r\n
\r\nArticolo1
\r\n(Contributi a favore dei soggetti privati)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.
\r\n
\r\nArticolo 2
\r\n(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

\r\n\r\n

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.
\r\n
\r\nArt. 3
\r\n(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

\r\n\r\n

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.
\r\n
\r\nArt. 4
\r\n(Limiti di importo)

\r\n\r\n

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Abruzzo come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 36.500.000,00.
\r\n
\r\nArt. 5
\r\n(Attività di monitoraggio)

\r\n\r\n

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\r\n2. La Regione Abruzzo assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.
\r\n
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\r\n\r\n

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

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