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Il decreto che definisce le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari e completa il quadro normativo sulla sicurezza

\n","value":"

Il decreto che definisce le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari e completa il quadro normativo sulla sicurezza

\r\n"},"body":{"processed":"

Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

\n

\nQuesto “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:

\n

• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
\n• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
\n• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

\n

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.

\n

Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

\n

A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.

\n

A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

\n

Foto di repertorio: esercitazione Calabria 2011

\n"},"fields":{"slug":"/approfondimento/volontariato-di-protezione-civile-il-quadro-normativo-sulla-sicurezza/"},"field_tabella":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/approfondimento/la-sicurezza-dei-volontari-di-protezione-civile-/"}},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_accordion":[{"field_titolo":"Il quadro normativo","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"

1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo

\n

Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

\n

2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo

\n

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

\n

Questi principi, in estrema sintesi, sono:

\n

- le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

\n

- l’individuazione preventiva di:

\n

- l’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

\n

- l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;

\n

- la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

\n

- la puntualizzazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

\n

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

\n

- è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;

\n

- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;

\n

- la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;

\n

- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell’azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;

\n

- la cura della salute dei volontari merita un’attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

\n

Si è voluto, in altri termini, concentrare l’attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell’ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l’esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l’attività di formazione e addestramento operativo.

\n

3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo

\n

Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

\n

Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

\n

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell’intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l’azione sulle diverse tematiche trattate.

\n

Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all’intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

\n

- indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;

\n

- indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale;

\n

- indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività.

\n

Questi tre documenti contenenti “indirizzi comuni”, costituiscono le basi di partenza per l’applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull’adempimento alle misure stabilite. Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l’acquisizione di una ‘patente’ da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell’organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

\n

Da essi è scaturito il testo dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L’intesa si concentra sulle modalità per l’agevole misurazione dell’eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi.

\n

I tre documenti con gli indirizzi comuni di base e il testo dell’intesa sulla sorveglianza sanitaria, elaborati dal gruppo di lavoro ai primi di dicembre, sono già stati condivisi, in linea tecnica, con la Commissione “Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

\n

Per la loro formale adozione è stata necessaria l’approvazione, a livello politico, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riunita in seduta straordinaria l'11 gennaio.

\n

Il 12 gennaio il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l’ha trasmesso gli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

\n

Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell’elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Altrettanto particolare, infine, è l’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi Comunali e Provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l’autonomia di quelle comunità.

\n

Il provvedimento è completato da 4 allegati che ne sono parte integrante e fondamentale.

\n

Nel gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sono state aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto ha abrogato e sostituito l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

\n

Il nuovo allegato – più flessibile e di minor impatto burocratico – tiene conto del fatto che le attività svolte dai volontari di protezione civile sono molto diversificate e individua una serie di azioni per accrescere la consapevolezza rispetto alla salute e alla cura personale del volontario.
\nIl periodo 2010-2014 segna, quindi, segna una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

\n

L’applicazione dei tre capisaldi sopra illustrati, mediante azioni concrete ed utili, costituirà una delle principali linee di sviluppo per l’attività del volontariato di protezione civile dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse, a partire dai contributi che annualmente il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione del potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato.

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1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo

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Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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\r\n2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo

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Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

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Questi principi, in estrema sintesi, sono:

\r\n\r\n

- le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

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- l’individuazione preventiva di:

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- l’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

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- l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;

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- la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

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- la puntualizzazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

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Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

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- è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;
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\r\n- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;

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- la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;

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- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell’azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;

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- la cura della salute dei volontari merita un’attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

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Si è voluto, in altri termini, concentrare l’attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell’ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l’esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l’attività di formazione e addestramento operativo.

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\r\n3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo

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Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

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Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

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Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell’intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l’azione sulle diverse tematiche trattate.

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Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all’intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

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- indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;

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- indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale;

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- indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività.

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Questi tre documenti contenenti “indirizzi comuni”, costituiscono le basi di partenza per l’applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull’adempimento alle misure stabilite. Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l’acquisizione di una ‘patente’ da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell’organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

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Da essi è scaturito il testo dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L’intesa si concentra sulle modalità per l’agevole misurazione dell’eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi.

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I tre documenti con gli indirizzi comuni di base e il testo dell’intesa sulla sorveglianza sanitaria, elaborati dal gruppo di lavoro ai primi di dicembre, sono già stati condivisi, in linea tecnica, con la Commissione “Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

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Per la loro formale adozione è stata necessaria l’approvazione, a livello politico, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riunita in seduta straordinaria l'11 gennaio.

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Il 12 gennaio il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l’ha trasmesso gli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

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Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell’elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Altrettanto particolare, infine, è l’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi Comunali e Provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l’autonomia di quelle comunità.
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\r\nIl provvedimento è completato da 4 allegati che ne sono parte integrante e fondamentale.
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\r\nNel gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sono state aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto ha abrogato e sostituito l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.
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\r\nIl nuovo allegato – più flessibile e di minor impatto burocratico – tiene conto del fatto che le attività svolte dai volontari di protezione civile sono molto diversificate e individua una serie di azioni per accrescere la consapevolezza rispetto alla salute e alla cura personale del volontario.
\r\nIl periodo 2010-2014 segna, quindi, segna una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

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L’applicazione dei tre capisaldi sopra illustrati, mediante azioni concrete ed utili, costituirà una delle principali linee di sviluppo per l’attività del volontariato di protezione civile dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse, a partire dai contributi che annualmente il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione del potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato.

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Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

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\nQuesto “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:

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• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
\n• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
\n• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

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Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.

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Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

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A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.

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A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

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Foto di repertorio: esercitazione Calabria 2011

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Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

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\r\nQuesto “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:
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\r\n• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
\r\n• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
\r\n• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.
\r\n
\r\nIl decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.
\r\n
\r\nIl decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.
\r\n
\r\nA dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.
\r\n
\r\nA gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

\r\n\r\n


\r\nFoto di repertorio: esercitazione Calabria 2011

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Il decreto che definisce le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari e completa il quadro normativo sulla sicurezza

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Il decreto che definisce le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari e completa il quadro normativo sulla sicurezza

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La CRI-Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864, è la Società Nazionale operante in Italia del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ausiliaria dei Pubblici Poteri e Struttura Operativa del Sistema di Protezione Civile, ha l’obiettivo di prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico.

\n

Calamità naturali. La Croce Rossa lavora per formare le comunità sulla prevenzione e la riduzione del rischio oltre a garantire un’efficace e tempestiva risposta durante le emergenze nazionali e internazionali. In caso di calamità naturali contribuisce con mezzi e personale allo sgombero delle zone colpite, al soccorso e all'assistenza sanitaria dei feriti, all'allestimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie da campo, di posti di pronto soccorso e campi per ospitare la popolazione e i soccorritori. Partecipa alla ricerca dei dispersi grazie a volontari e dipendenti specializzati e al loro ricongiungimento con le famiglie. Garantisce la potabilizzazione delle acque a supporto delle strutture sanitarie e servizi di produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e per la popolazione. La CRI può inoltre dispiegare, a poche ore dall’evento, nuclei di valutazione composti da personale con competenze di gestione dell’emergenza, sanitarie, tecnico logistiche, socio assistenziali e psicologiche.

\n

Struttura. L’organismo della CRI che si occupa della gestione delle emergenze nazionali ed internazionali è l'Unità di Crisi Nazionale mentre la Sala Operativa Nazionale (SON), attiva h24 7/7, è la struttura a capo del monitoraggio e della raccolta dati e da cui vengono coordinate tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza in condizioni di emergenza o di possibile emergenza. La SON, oltre a restare in contatto con la postazione CRI in Sala Italia, si avvale dell’apporto dei suoi analoghi regionali e locali (Sala Operativa Regionale - SOR e Sala Operativa Locale - SOL), così da poter fornire dati e informazioni sulle attività in corso.

\n

Il Presidente nazionale e il suo Delegato nazionale per le attività di emergenza pianificano gli interventi di protezione civile, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento di tutte le strutture nazionali, territoriali e di supporto oltre ad occuparsi di pianificare la formazione del personale volontario e dipendente. 

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La CRI-Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864, è la Società Nazionale operante in Italia del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ausiliaria dei Pubblici Poteri e Struttura Operativa del Sistema di Protezione Civile, ha l’obiettivo di prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico.

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Calamità naturali. La Croce Rossa lavora per formare le comunità sulla prevenzione e la riduzione del rischio oltre a garantire un’efficace e tempestiva risposta durante le emergenze nazionali e internazionali. In caso di calamità naturali contribuisce con mezzi e personale allo sgombero delle zone colpite, al soccorso e all'assistenza sanitaria dei feriti, all'allestimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie da campo, di posti di pronto soccorso e campi per ospitare la popolazione e i soccorritori. Partecipa alla ricerca dei dispersi grazie a volontari e dipendenti specializzati e al loro ricongiungimento con le famiglie. Garantisce la potabilizzazione delle acque a supporto delle strutture sanitarie e servizi di produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e per la popolazione. La CRI può inoltre dispiegare, a poche ore dall’evento, nuclei di valutazione composti da personale con competenze di gestione dell’emergenza, sanitarie, tecnico logistiche, socio assistenziali e psicologiche.

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Struttura. L’organismo della CRI che si occupa della gestione delle emergenze nazionali ed internazionali è l'Unità di Crisi Nazionale mentre la Sala Operativa Nazionale (SON), attiva h24 7/7, è la struttura a capo del monitoraggio e della raccolta dati e da cui vengono coordinate tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza in condizioni di emergenza o di possibile emergenza. La SON, oltre a restare in contatto con la postazione CRI in Sala Italia, si avvale dell’apporto dei suoi analoghi regionali e locali (Sala Operativa Regionale - SOR e Sala Operativa Locale - SOL), così da poter fornire dati e informazioni sulle attività in corso.

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Il Presidente nazionale e il suo Delegato nazionale per le attività di emergenza pianificano gli interventi di protezione civile, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento di tutte le strutture nazionali, territoriali e di supporto oltre ad occuparsi di pianificare la formazione del personale volontario e dipendente. 

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Nell’ambito del Servizio Nazionale, il volontariato di Protezione Civile è una Struttura operativa e si articola in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali.

\n

Una realtà multiforme sia sotto il profilo operativo sia per la varietà delle professionalità e delle competenze espresse che spaziano dal soccorso all’assistenza sanitaria, dall’antincendio boschivo alla tutela dei beni culturali, dalle telecomunicazioni all’allestimento delle aree di accoglienza.

\n

Il volontariato opera in modo integrato con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale sia in ordinario sia in emergenza e partecipa regolarmente alle attività esercitative per garantire piena sinergia con tutti gli attori del Sistema.

\n

Rappresentato dal Comitato nazionale, come previsto dall’art. 42 del Codice della Protezione Civile, è organizzato in un Elenco nazionale articolato in un Elenco centrale e in Elenchi territoriali cui aderiscono tutte le organizzazioni riconosciute. 

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Nell’ambito del Servizio Nazionale, il volontariato di Protezione Civile è una Struttura operativa e si articola in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali.
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Rappresentato dal Comitato nazionale, come previsto dall’art. 42 del Codice della Protezione Civile, è organizzato in un Elenco nazionale articolato in un Elenco centrale e in Elenchi territoriali cui aderiscono tutte le organizzazioni riconosciute. 

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Nell'ambito del Servizio Nazionale è una Struttura operativa e si articola in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali

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Nell'ambito del Servizio Nazionale è una Struttura operativa e si articola in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali

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Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

\n

\nQuesto “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:

\n

• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
\n• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
\n• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

\n

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.

\n

Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

\n

A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.

\n

A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

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Foto di repertorio: esercitazione Calabria 2011

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Il periodo 2010-2014 ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

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\r\nQuesto “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi:
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\r\n• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
\r\n• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
\r\n• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.
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\r\nIl decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.
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\r\nIl decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.
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\r\nA dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.
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\r\nA gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

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\r\nFoto di repertorio: esercitazione Calabria 2011

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Il decreto che definisce le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari e completa il quadro normativo sulla sicurezza

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Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile

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Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012.

\n

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile

\n

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;

\n

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante \"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59\" e successive modifiche ed integrazioni;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante \"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

\n

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante \"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile\";

\n

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

\n

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante \"Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;

\n

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante \"Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 23 agosto 2013, reg. 7, fg. 202, con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

\n

Vista la direttiva adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, recante: “indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”.;

\n

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

\n

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

\n

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale) con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, è stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;

\n

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con il quale si è proceduto all’adozione dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;

\n

Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed all’ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;

\n

Dato atto, altresì, che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;

\n

Visto che nel richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 è stato stabilito che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;

\n

Vista la nota prot. 4222/C13PC/CR del 20 settembre 2013, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato l’approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui all’allegato 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;

\n

Visto il parere favorevole sulla proposta di revisione ed aggiornamento degli indirizzi condivisi in materia di controllo sanitario proposta dalla Commissione speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008, in presenza dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

\n

Considerato che l’esigenza di revisione ed aggiornamento dei precedenti indirizzi comuni è scaturita a seguito delle incongruenze tecniche riscontrate dalle Regioni in fase di prima applicazione degli indirizzi stessi, anche in coerenza con l’evoluzione delle attività sanitarie ed il superamento di criteri certificatori obsoleti;

\n

Ritenuto di doversi procedere ad una elaborazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto e dato atto che questa azione richiede un approfondimento delle macro-categorie di tali compiti, come elencate nell’allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012;

\n

Dato atto che d’intesa con la Commissione speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si è dato avvio agli approfondimenti di cui sopra, mediante l’istituzione di appositi gruppi di lavoro misti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

\n

Considerato che il documento proposto dalla Commissione speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è stato perfezionato tenendo conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle competenti Direzioni dei Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali nella riunione svoltasi in data 16 ottobre 2013 presso il Dipartimento della Protezione Civile, per rendere gli indirizzi maggiormente coerenti con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di controllo sanitario;

\n

Decreta

\n

Art. 1
\nL’allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito dal testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente l’aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale e delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

\n

Art. 2
\nGli indirizzi minimi comuni adottati con il presente decreto sono operativi nelle more della determinazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto elencati nell’allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012, attualmente in corso di elaborazione.

\n

Art. 3
\nNelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta le disposizioni contenute nell’allegato parte integrante del presente decreto si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed all’ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Il Capo del Dipartimento

\n

Franco Gabrielli 

\n

Allegato 3

\n

Aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

\n

1. Finalità e ambito di applicazione

\n

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

\n

Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.

\n

I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e per le organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

\n

2. Contenuti

\n

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

\n

Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l’effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l’operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

\n

3. Periodicità

\n

La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura:

\n

a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013;
\nb) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.

\n

Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all’uopo disponibili.
\nPer la Regione Autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4).
\nPer la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

\n

4. Disposizioni organizzative

\n

Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l’ottimale impiego delle risorse disponibili, l’effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.

\n

Al responsabile dell’Organizzazione spetta il compito di registrare l’avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione di cui al punto 2.

\n

5. Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 194/2001

\n

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate.

\n

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni prodotte dal responsabile dell’Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

\n

Il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

\n

6. Applicazione degli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001

\n

Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

\n

7. Percorsi specifici e attività sperimentali

\n

Il Dipartimento della Protezione Civile può condividere con la Commissione Speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da parte dei volontari.

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Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile

\r\n\r\n

Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012.
\r\n
\r\nIl Capo Dipartimento della Protezione Civile

\r\n\r\n

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;
\r\n
\r\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante \"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59\" e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante \"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
\r\n
\r\nVisto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante \"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile\";
\r\n
\r\nVisto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
\r\n
\r\nVisto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
\r\n
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante \"Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;
\r\n
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;
\r\n
\r\nVisto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante \"Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;
\r\n
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 23 agosto 2013, reg. 7, fg. 202, con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nVisto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
\r\n
\r\nVista la direttiva adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, recante: “indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”.;
\r\n
\r\nVisto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
\r\n
\r\nVisto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
\r\n
\r\nVisto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale) con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, è stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
\r\n
\r\nVisto il proprio decreto in data 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con il quale si è proceduto all’adozione dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;
\r\n
\r\nDato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed all’ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
\r\n
\r\nDato atto, altresì, che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
\r\n
\r\nVisto che nel richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 è stato stabilito che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
\r\n
\r\nVista la nota prot. 4222/C13PC/CR del 20 settembre 2013, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato l’approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui all’allegato 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;
\r\n
\r\nVisto il parere favorevole sulla proposta di revisione ed aggiornamento degli indirizzi condivisi in materia di controllo sanitario proposta dalla Commissione speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008, in presenza dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
\r\n
\r\nConsiderato che l’esigenza di revisione ed aggiornamento dei precedenti indirizzi comuni è scaturita a seguito delle incongruenze tecniche riscontrate dalle Regioni in fase di prima applicazione degli indirizzi stessi, anche in coerenza con l’evoluzione delle attività sanitarie ed il superamento di criteri certificatori obsoleti;
\r\n
\r\nRitenuto di doversi procedere ad una elaborazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto e dato atto che questa azione richiede un approfondimento delle macro-categorie di tali compiti, come elencate nell’allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012;
\r\n
\r\nDato atto che d’intesa con la Commissione speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si è dato avvio agli approfondimenti di cui sopra, mediante l’istituzione di appositi gruppi di lavoro misti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
\r\n
\r\nConsiderato che il documento proposto dalla Commissione speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è stato perfezionato tenendo conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle competenti Direzioni dei Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali nella riunione svoltasi in data 16 ottobre 2013 presso il Dipartimento della Protezione Civile, per rendere gli indirizzi maggiormente coerenti con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di controllo sanitario;

\r\n\r\n

Decreta
\r\n
\r\nArt. 1
\r\nL’allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito dal testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente l’aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale e delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
\r\n
\r\nArt. 2
\r\nGli indirizzi minimi comuni adottati con il presente decreto sono operativi nelle more della determinazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto elencati nell’allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012, attualmente in corso di elaborazione.
\r\n
\r\nArt. 3
\r\nNelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta le disposizioni contenute nell’allegato parte integrante del presente decreto si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed all’ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.
\r\n
\r\nIl presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nIl Capo del Dipartimento
\r\n
\r\nFranco Gabrielli 

\r\n\r\n


\r\nAllegato 3

\r\n\r\n

Aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

\r\n\r\n


\r\n1. Finalità e ambito di applicazione
\r\n
\r\nI volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

\r\n\r\n

Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.

\r\n\r\n

I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e per le organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

\r\n\r\n

2. Contenuti
\r\n
\r\nIl controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

\r\n\r\n

Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l’effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l’operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

\r\n\r\n

3. Periodicità
\r\n
\r\nLa partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura:

\r\n\r\n

a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013;
\r\nb) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all’uopo disponibili.
\r\nPer la Regione Autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4).
\r\nPer la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

\r\n\r\n

4. Disposizioni organizzative
\r\n
\r\nAl fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l’ottimale impiego delle risorse disponibili, l’effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.

\r\n\r\n

Al responsabile dell’Organizzazione spetta il compito di registrare l’avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione di cui al punto 2.
\r\n
\r\n5. Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 194/2001
\r\n
\r\nAi fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate.

\r\n\r\n

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni prodotte dal responsabile dell’Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

\r\n\r\n

6. Applicazione degli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001
\r\n
\r\nAgli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.
\r\n
\r\n7. Percorsi specifici e attività sperimentali
\r\n
\r\nIl Dipartimento della Protezione Civile può condividere con la Commissione Speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da parte dei volontari.

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014

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Decreto 12 gennaio 2012
\nAdozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

\n

 

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma
\n3;
\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante \"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59\" e successive modifiche ed integrazioni;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante \"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
\nVisto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante \"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile\";
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante \"Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
\ndel Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;
\nVisto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante \"Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;
\nVisto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVisto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile;
\nPremesso che:
\nil decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
\nil decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;
\nl'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita';
\nil predetto decreto interministeriale e' stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);
\nla richiamata disciplina ha stabilito, in particolare, all'art. 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
\nall'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attivita' e gli interventi:
\na) necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
\nb) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
\nc) imprevedibilita' ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;
\nd) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
\nall'art. 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non puo' comportare l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);
\nall'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attivita' ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' specificate al successivo art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
\nall'art. 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;
\nall'art. 4, comma,1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
\nall'art. 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
\nall'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;
\nall'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attivita' di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
\nall'art. 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorita' competenti di protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari;
\nall'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):
\na) le attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalita' di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;
\nb) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo;
\nall'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n, 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;
\nall'art. 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;
\nall'art. 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attivita' di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente gia' individuati dalle autorita' competenti;
\nall'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
\nche il decreto interministeriale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'art. 5, comma 3, e nell'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;
\nche per la piu' approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, e' stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;
\nche il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;
\nche il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validita', anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresi' la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioniidentificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;
\nche al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attivita' del predetto gruppo di lavoro, si e' convenuto, in particolare, sull'opportunita' di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:
\ncondividere indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;
\ncondividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale;
\ncondividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonche' per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalita' di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attivita', nel rispetto delle finalita' ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
\nche il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;
\nche e' possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale nonche' degli indirizzi condivisi sopra enunciati;
\nche nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
\nche nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
\nche, in ragione della particolare complessita' delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonche' dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attivita' e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
\nche e' fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;
\nViste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali e' stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;
\nVisto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;
\nVisto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;
\nVisto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;
\nVista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale e' stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di
\nTrento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto e' stato integralmente recepito nel presente provvedimento;

\n

Decreta:

\n

Art. 1

\n

L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.

\n

Art. 2

\n

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine di assicurare il
\nconsolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;

\n

Art. 3

\n

L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', nonche'
\nper l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' medesima, nel rispetto delle finalita' ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni inmateria di tutela della riservatezza dei dati personali;

\n

Art. 4

\n

L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalita' di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonche' delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.
\n81/2008.

\n

Art. 5

\n

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

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Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 12 gennaio 2012

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Il capo del Dipartimento: Gabrielli

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Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2012
\nPresidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 199

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Allegato 1

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Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

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Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

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Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

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La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attivita' di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

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1. SCENARI DI RISCHIO

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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:
\n- scenario eventi atmosferici avversi;
\n- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
\n- scenario rischio idrogeologico - frane;
\n- scenario rischio sismico;
\n- scenario rischio vulcanico;
\n- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
\n- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
\n- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
\n- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).

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In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

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- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
\n- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
\n- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
\n- attivita' di difesa civile.

\n

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorita' di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorita' individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

\n

2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

\n

- assistenza alla popolazione, intesa come:
\n- attivita' psicosociale;
\n- attivita' socio-assistenziale;
\n- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
\n- informazione alla popolazione;
\n- logistica;
\n- soccorso e assistenza sanitaria;
\n- uso di attrezzature speciali;
\n- conduzione di mezzi speciali;
\n- predisposizione e somministrazione pasti;
\n- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
\n- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria;
\n- presidio del territorio;
\n- attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
\n- attivita' formative;
\n- attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
\n- attivita' subacquea;
\n- attivita' cinofile.

\n

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

\n

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
\nCiascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

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Allegato 2

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Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

\n

Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonche' a quelle di rilievo nazionale.

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1. COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI

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Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realta' a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilita', provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

\n

La Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attivita' di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.

\n

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attivita' di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.

\n

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attivita' di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

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2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

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A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attivita' formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

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Le organizzazioni devono altresi' curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal  fabbricante.

\n

Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attivita' formative in tema di sicurezza.

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3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

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Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.
\nA tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

\n

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.

\n

Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attivita' formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all'interno della rispettiva programmazione di attivita', un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.

\n

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato.

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4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

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E' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi. 

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Allegato 3

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Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di  volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

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1 FINALITA'

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I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attivita' di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel
\nquadro delle attivita' di educazione e promozione alla salute.

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2 CONTENUTI

\n

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalita' specifiche sopra richiamate:

\n

- VISITA MEDICA
\nComprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attivita' operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.  
\n- VACCINAZIONI
\nObbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.

\n

3. PERIODICITA'

\n

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

\n

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai 60 anni;
\n- con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai 60 anni.

\n

L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalita' degli iscritti.

\n

4. PROCEDURE

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L'effettuazione del controllo sanitario puo' essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonche' con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l'effettuazione del controllo sanitario puo' essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il
\ncui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.
\nL'esito del controllo sanitario riconosce la capacita' generica del soggetto allo svolgimento dell'attivita' di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che e' responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).
\nIl controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.
\nIl volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.
\nL'attestazione del medico concernente l'e ito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalita' dei dati personali comuni.

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5. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

\n

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari
\nsecondo le scadenze prefissate.
\nA tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.
\nLa Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla
\nverifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali.

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6. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 194/2001

\n

Agli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonche' della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

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7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

\n

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
\nI volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.

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Allegato 4

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Intesa concernente la definizione delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalita' di svolgimento delle medesime, nonche' delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti.  

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1. FINALITA'

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I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita' e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della
\nprotezione civile, ossia la tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

\n

2. CONTENUTI

\n

La sorveglianza sanitaria e' l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

\n

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI  ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO

\n

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attivita' di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

\n

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90
\ngiorni di attivita', di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresi' l'effettuazione di attivita' formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

\n

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attivita' operative di volontariato per piu' di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine e' determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attivita' orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla
\nsorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui.

\n

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attivita' svolte nel 2012.  Le attivita' di volontariato non devono comportare l'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del
\ndecreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell'attivita' di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

\n

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l'esposizione o, comunque, nel piu' breve tempo possibile.

\n

4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL  D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI

\n

Il medico competente effettua le attivita' di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

\n

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacita' generica del soggetto allo svolgimento dell'attivita' di volontariato derivate dall'attivita' di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.

\n

5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI

\n

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici
\ncompetenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attivita' formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.
\nLa Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all'individuazione dei medici competenti per
\ni volontari ad essi appartenenti.

\n

6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE  ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI

\n

I nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell'organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
\nPer quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalita', agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato. Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.
\nPer quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata
\nagli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.

\n

7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE  DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO

\n

I volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell'ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.
\nI volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si rivolgono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5. 

\n

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI

\n

I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di
\nidoneita' scevra di dati sensibili.
\nL'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove e' iscritta che tutti i volontari
\nindividuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.
\nE' responsabilita' dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano piu' compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneita' negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneita' temporanea.
\nLa comunicazione concernente l'esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalita' dei dati personali comuni.
\nI dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.
\nI dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresi' tenuti a verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' relative.

\n

9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

\n

Ai fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari
\nindividuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.
\nA tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.

\n

10. CONVENZIONI

\n

L'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilita' di bilancio, e' assicurata:

\n

- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l'organizzazione di appartenenza;
\n- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;
\n- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all'organizzazione;
\n- dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.

\n

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo
\nNazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.
\nSono, altresi', stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.

\n

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

\n

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonche' agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorita' competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

\n

12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA  DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

\n

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
\nI volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.

\n

13. CONTESTI INTERNAZIONALI

\n

Per i volontari da impiegare in attivita' all'estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, e' necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.
\nA tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilita' da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell'impiego nell'ambito del moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.
\nLa Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attivita' istituzionali da effettuare all'estero.

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Decreto 12 gennaio 2012
\r\nAdozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma
\r\n3;
\r\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante \"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59\" e successive modifiche ed integrazioni;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante \"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
\r\nVisto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante \"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile\";
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante \"Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante \"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
\r\ndel Consiglio dei Ministri\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;
\r\nVisto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante \"Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile\", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;
\r\nVisto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\nVisto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile;
\r\nPremesso che:
\r\nil decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
\r\nil decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;
\r\nl'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita';
\r\nil predetto decreto interministeriale e' stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);
\r\nla richiamata disciplina ha stabilito, in particolare, all'art. 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
\r\nall'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attivita' e gli interventi:
\r\na) necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
\r\nb) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
\r\nc) imprevedibilita' ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;
\r\nd) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
\r\nall'art. 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non puo' comportare l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);
\r\nall'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attivita' ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' specificate al successivo art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
\r\nall'art. 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;
\r\nall'art. 4, comma,1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
\r\nall'art. 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
\r\nall'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;
\r\nall'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attivita' di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
\r\nall'art. 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorita' competenti di protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari;
\r\nall'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):
\r\na) le attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalita' di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;
\r\nb) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo;
\r\nall'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n, 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;
\r\nall'art. 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;
\r\nall'art. 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attivita' di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente gia' individuati dalle autorita' competenti;
\r\nall'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
\r\nche il decreto interministeriale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'art. 5, comma 3, e nell'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;
\r\nche per la piu' approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, e' stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;
\r\nche il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;
\r\nche il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validita', anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresi' la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioniidentificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;
\r\nche al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attivita' del predetto gruppo di lavoro, si e' convenuto, in particolare, sull'opportunita' di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:
\r\ncondividere indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;
\r\ncondividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale;
\r\ncondividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonche' per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalita' di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attivita', nel rispetto delle finalita' ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
\r\nche il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;
\r\nche e' possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale nonche' degli indirizzi condivisi sopra enunciati;
\r\nche nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
\r\nche nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
\r\nche, in ragione della particolare complessita' delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonche' dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attivita' e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
\r\nche e' fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;
\r\nViste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali e' stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;
\r\nVisto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;
\r\nVisto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;
\r\nVisto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;
\r\nVista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale e' stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di
\r\nTrento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto e' stato integralmente recepito nel presente provvedimento;

\r\n\r\n

Decreta:

\r\n\r\n

Art. 1

\r\n\r\n

L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.

\r\n\r\n

Art. 2

\r\n\r\n

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine di assicurare il
\r\nconsolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;

\r\n\r\n

Art. 3

\r\n\r\n

L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', nonche'
\r\nper l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' medesima, nel rispetto delle finalita' ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni inmateria di tutela della riservatezza dei dati personali;

\r\n\r\n

Art. 4

\r\n\r\n

L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalita' di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonche' delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.
\r\n81/2008.

\r\n\r\n

Art. 5

\r\n\r\n

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

\r\n\r\n

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 12 gennaio 2012

\r\n\r\n

Il capo del Dipartimento: Gabrielli

\r\n\r\n

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2012
\r\nPresidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 199

\r\n\r\n

 
\r\nAllegato 1
\r\n
\r\nCondivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.
\r\n
\r\nAl fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

\r\n\r\n

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

\r\n\r\n

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attivita' di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
\r\n
\r\n1. SCENARI DI RISCHIO
\r\n
\r\nAi fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:
\r\n- scenario eventi atmosferici avversi;
\r\n- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
\r\n- scenario rischio idrogeologico - frane;
\r\n- scenario rischio sismico;
\r\n- scenario rischio vulcanico;
\r\n- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
\r\n- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
\r\n- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
\r\n- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).

\r\n\r\n

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

\r\n\r\n

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
\r\n- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
\r\n- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
\r\n- attivita' di difesa civile.
\r\n
\r\nCon riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorita' di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorita' individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
\r\n
\r\n2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI
\r\n
\r\nAi fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

\r\n\r\n

- assistenza alla popolazione, intesa come:
\r\n- attivita' psicosociale;
\r\n- attivita' socio-assistenziale;
\r\n- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
\r\n- informazione alla popolazione;
\r\n- logistica;
\r\n- soccorso e assistenza sanitaria;
\r\n- uso di attrezzature speciali;
\r\n- conduzione di mezzi speciali;
\r\n- predisposizione e somministrazione pasti;
\r\n- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
\r\n- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria;
\r\n- presidio del territorio;
\r\n- attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
\r\n- attivita' formative;
\r\n- attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
\r\n- attivita' subacquea;
\r\n- attivita' cinofile.

\r\n\r\n

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.
\r\n
\r\nI compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
\r\nCiascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

\r\n\r\n

Allegato 2
\r\n
\r\nCondivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.
\r\n
\r\nAl fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonche' a quelle di rilievo nazionale.
\r\n
\r\n1. COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI
\r\n
\r\nLe Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realta' a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilita', provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.
\r\n
\r\nLa Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attivita' di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.
\r\n
\r\nIl Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attivita' di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.
\r\n
\r\nLe Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attivita' di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

\r\n\r\n

2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI
\r\n
\r\nA partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attivita' formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
\r\n
\r\nLe organizzazioni devono altresi' curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal  fabbricante.
\r\n
\r\nIl Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attivita' formative in tema di sicurezza.
\r\n
\r\n3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
\r\n
\r\nAi fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.
\r\nA tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.

\r\n\r\n

Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attivita' formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all'interno della rispettiva programmazione di attivita', un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato.

\r\n\r\n

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
\r\n
\r\nE' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi. 

\r\n\r\n

Allegato 3
\r\n
\r\nCondivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di  volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.
\r\n
\r\n1 FINALITA'
\r\n
\r\nI volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attivita' di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel
\r\nquadro delle attivita' di educazione e promozione alla salute.
\r\n
\r\n2 CONTENUTI
\r\n
\r\nIl controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalita' specifiche sopra richiamate:

\r\n\r\n

- VISITA MEDICA
\r\nComprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attivita' operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.  
\r\n- VACCINAZIONI
\r\nObbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.
\r\n
\r\n3. PERIODICITA'
\r\n
\r\nIl controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

\r\n\r\n

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai 60 anni;
\r\n- con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai 60 anni.

\r\n\r\n

L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalita' degli iscritti.
\r\n
\r\n4. PROCEDURE
\r\n
\r\nL'effettuazione del controllo sanitario puo' essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonche' con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l'effettuazione del controllo sanitario puo' essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il
\r\ncui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.
\r\nL'esito del controllo sanitario riconosce la capacita' generica del soggetto allo svolgimento dell'attivita' di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che e' responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).
\r\nIl controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.
\r\nIl volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.
\r\nL'attestazione del medico concernente l'e ito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalita' dei dati personali comuni.
\r\n
\r\n5. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
\r\n
\r\nAi fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari
\r\nsecondo le scadenze prefissate.
\r\nA tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
\r\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.
\r\nLa Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla
\r\nverifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali.
\r\n
\r\n6. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 194/2001
\r\n
\r\nAgli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonche' della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.
\r\n
\r\n7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
\r\n
\r\nE' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
\r\nI volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.
\r\n
\r\nAllegato 4
\r\n
\r\nIntesa concernente la definizione delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalita' di svolgimento delle medesime, nonche' delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti.  

\r\n\r\n

1. FINALITA'
\r\n
\r\nI volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita' e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della
\r\nprotezione civile, ossia la tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

\r\n\r\n

2. CONTENUTI

\r\n\r\n

La sorveglianza sanitaria e' l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

\r\n\r\n

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI  ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO
\r\n
\r\nLe organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attivita' di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

\r\n\r\n

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90
\r\ngiorni di attivita', di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresi' l'effettuazione di attivita' formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

\r\n\r\n

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attivita' operative di volontariato per piu' di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine e' determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attivita' orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla
\r\nsorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui.

\r\n\r\n

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attivita' svolte nel 2012.  Le attivita' di volontariato non devono comportare l'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del
\r\ndecreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell'attivita' di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

\r\n\r\n

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l'esposizione o, comunque, nel piu' breve tempo possibile.

\r\n\r\n

4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL  D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI
\r\n
\r\nIl medico competente effettua le attivita' di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

\r\n\r\n

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacita' generica del soggetto allo svolgimento dell'attivita' di volontariato derivate dall'attivita' di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.
\r\n
\r\n5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI
\r\n
\r\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici
\r\ncompetenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
\r\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attivita' formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.
\r\nLa Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all'individuazione dei medici competenti per
\r\ni volontari ad essi appartenenti.
\r\n
\r\n6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE  ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI
\r\n
\r\nI nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell'organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
\r\nPer quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalita', agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato. Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.
\r\nPer quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata
\r\nagli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.
\r\n
\r\n7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE  DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO
\r\n
\r\nI volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell'ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.
\r\nI volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si rivolgono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5. 

\r\n\r\n

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI

\r\n\r\n

I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di
\r\nidoneita' scevra di dati sensibili.
\r\nL'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove e' iscritta che tutti i volontari
\r\nindividuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.
\r\nE' responsabilita' dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano piu' compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneita' negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneita' temporanea.
\r\nLa comunicazione concernente l'esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalita' dei dati personali comuni.
\r\nI dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.
\r\nI dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresi' tenuti a verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' relative.
\r\n
\r\n9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
\r\n
\r\nAi fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari
\r\nindividuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.
\r\nA tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
\r\nIl Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.

\r\n\r\n

10. CONVENZIONI
\r\n
\r\nL'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilita' di bilancio, e' assicurata:

\r\n\r\n

- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l'organizzazione di appartenenza;
\r\n- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;
\r\n- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all'organizzazione;
\r\n- dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo
\r\nNazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.
\r\nSono, altresi', stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.
\r\n
\r\n11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
\r\n
\r\nNelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonche' agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorita' competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
\r\n
\r\n12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA  DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
\r\n
\r\nE' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
\r\nI volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.

\r\n\r\n

13. CONTESTI INTERNAZIONALI
\r\n
\r\nPer i volontari da impiegare in attivita' all'estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, e' necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.
\r\nA tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilita' da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell'impiego nell'ambito del moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.
\r\nLa Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attivita' istituzionali da effettuare all'estero.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

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