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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

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VISTO il decreto del 14 marzo 2025 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione in conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della regione Toscana a partire dal 14 marzo 2025;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia; 

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;  

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CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;

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RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

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ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

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ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

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DISPONE

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ART. 1
(Piano degli interventi)

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  1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato.
  2. \n
  3. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \n
  5. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:
    \n\ta) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all’effettuazione di rilevazioni, anche aeree, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, nonché individuare gli interventi più idonei e prioritari da realizzare;
    \n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
  6. \n
  7. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l’indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del Piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.
  8. \n
  9. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 9, comma 4, del presente provvedimento.
  10. \n
  11. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo,  rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
  12. \n
  13. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell’articolo 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
  14. \n
  15. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
  16. \n
  17. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio.
  18. \n
  19. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
  20. \n

ART. 2
(Contributi di autonoma sistemazione)

\n
  1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente non utilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. \n
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 9.
  6. \n
  7. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.
  8. \n

ART. 3
(Deroghe)

\n
  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  2. \n

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

\n

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

\n

- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

\n

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

\n

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;

\n

- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;

\n

- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;

\n

- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;

\n

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11;

\n

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

\n

- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;

\n

- legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

\n

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

\n

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;

\n

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

\n

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

\n

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

\n

- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

\n

  - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

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- decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;

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- legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F;

\n

- legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l’emergenza gli interventi necessari;

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- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11;

\n

- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

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  1. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all’ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall’articolo 23 Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.
  2. \n
  3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
  4. \n

-   22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

\n

- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

\n

- 41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAB;

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- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

\n

- 43, comma 1, al fine di velocizzare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;

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- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;

\n

- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

\n

- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

\n

-   62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

\n

- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

\n

-  119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;

\n

- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

\n
  1. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  2. \n
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  4. \n
  5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  6. \n
  7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  8. \n

ART. 4
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

\n
  1. Il Commissario delegato identifica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
  2. \n
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all’indicazione delle singole stime di costo.
  4. \n
  5. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziate per l’emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
    \n\ta) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
    \n\tb) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
  6. \n
  7. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile.
  8. \n
  9. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
  10. \n
  11. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
  12. \n

ART. 5
(Gestione dei materiali)

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  1. In attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali – esclusi i tronchi e rami degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui al successivo articolo 6, rimossi dal demanio idrico e lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente, ovvero a favore di altri enti locali, per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dagli eventi, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi dei lavori previsti dal piano con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
  2. \n
  3. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e lacuale per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. \n
  5. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 9.
  6. \n
  7. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 \"rifiuti urbani non specificati altrimenti\", fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.
  8. \n
  9. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.
  10. \n
  11. Al fine di ridurre i rischi per l’ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Autorità competente, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.
  12. \n
  13. Per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali è escluso l’obbligo di pretrattamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. Nel rispetto dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 il Commissario delegato, anche tramite la ATO di riferimento, può definire il prezzo di conferimento agli impianti di discarica.
  14. \n
  15. ARPA Toscana e le Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti forniranno supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
  16. \n

ART. 6
(Rimozione degli alberi abbattuti)

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  1. In attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti e di ripristino delle relative aree sono soggette alla seguente disciplina.
  2. \n
  3. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell’area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire, ove possibile, anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.
  4. \n
  5. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.
  6. \n
  7. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell’urgenza, il Commissario delegato o i Soggetti Attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  8. \n
  9. Il Commissario delegato ovvero i Soggetti Attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al Comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.
  10. \n
  11. Il Commissario delegato e i Soggetti attuatori dallo stesso individuati per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali possono, anche in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione nel rapporto con gli appaltatori. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. A tal fine il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato, oltre che a compensare le spese di rimozione e trasporto, alla esecuzione dei successivi interventi di reimpianto o ripristino sia nell’area di intervento che in altre aree dello stesso Comune. A tal fine può essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricato purché dotati dei requisiti tecnici richiesti.
  12. \n
  13. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e lacuale, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.
  14. \n

ART. 7
(Procedure di approvazione dei progetti)

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  1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2. \n
  3. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  4. \n
  5. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  6. \n
  7. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.
  8. \n

ART. 8
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

\n
  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Toscana nelle attività previste dall’articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Toscana  provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale.
  4. \n
  5. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto della Regione Toscana con squadre di volontari che hanno operato nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
  6. \n
  7. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, può provvedere alla copertura delle spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9. Il Commissario delegato provvede alla relativa istruttoria, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.
  8. \n

ART. 9
(Copertura finanziaria)

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  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente   ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalle delibere del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 citate in premessa.
  2. \n
  3. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  4. \n
  5. La Regione Toscana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
  6. \n
  7. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  8. \n
  9. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  10. \n

ART. 10
(Relazioni del Commissario delegato)

\n
  1. ll Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1, commi 5 e 6.
  2. \n
  3. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
  4. \n
  5. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
  6. \n
  7. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  8. \n
  9. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.
  10. \n

ART. 11
(Sospensione dei mutui)

\n
  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  2. \n
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
  4. \n

ART. 12
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

\n
  1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 2, in base alla valutazione del Commissario delegato sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 2.
  2. \n
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  4. \n
  5. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
  6. \n
  7. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi novanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.
  8. \n

ART. 13
(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

\n
  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, è corrisposto, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti:
    \n\ta) per l'impiego sul territorio colpito connesso al predetto contesto emergenziale, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego;
    \n\tb) per l'impiego in sede, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  2. \n
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, durante la vigenza dello stato di emergenza:
    \n\ta) per l'impiego sul territorio colpito, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
    \n\tb) per l'impiego in sede, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  4. \n
  5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 marzo 2014 n. 50 - confermate dall’articolo 1, comma 590, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall’art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.
  8. \n

ART. 14
(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)

\n
  1. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni dei Comuni della regione Toscana interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso la sede a Roma o presso la sede di ANCI Toscana o della regione Toscana di gestione dell’emergenza o in trasferta presso i territori colpiti con proprio personale, nel limite massimo di 3 unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti ai sensi dell’articolo 12 della presente ordinanza, nonché alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il CCNL ANCI, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna. Il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo rimborso a valere sulle risorse rese disponibili per la gestione dell’emergenza.
  2. \n
  3. I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l’impiego del proprio personale nel limite complessivo di 200 unità e per un totale massimo di 30 giorni lavorativi, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal CCNL di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Al predetto personale si applica quanto previsto all’articolo 12 della presente ordinanza. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo tra i Comuni rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, l’ANCI sottopone all’approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni redatto, con il concorso di ANCI Regionale Toscana, su base mensile e previamente concordato con la Regione Toscana.
  6. \n
  7. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti direttamente al Dipartimento della protezione civile.
  8. \n
  9. Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale degli enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni impartite da ANCI e previa comunicazione intercorsa con gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.
  10. \n
  11. Fino al termine dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi indicati in premessa non si applicano i limiti di cui agli articoli 79 e 82 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e di cui all’articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Ai consiglieri comunali, per le attività direttamente connesse allo stato di emergenza, si applica il regime dei permessi previsti per il presidente di consiglio comunale all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  12. \n
  13. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Comuni colpiti dagli eventi in premessa e le relative unioni, nelle more dell’adozione del Piano degli interventi da parte del Commissario delegato e dell’individuazione dei soggetti attuatori, possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese  per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il termine individuato dal Commissario delegato in sede di individuazione dei soggetti attuatori, da stabilirsi in non oltre 60 giorni dal momento della copertura finanziaria dell’intervento nell’ambito del Piano commissariale.
  14. \n
  15. Per l’attuazione del presente articolo si provvede, in fase di prima attuazione, nel limite di euro 300.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  16. \n

ART. 15
(Misure di supporto alle attività del Commissario delegato)

\n
  1. In ragione dell’entità e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa, il Commissario delegato, anche tramite soggetti attuatori, è autorizzato a stipulare anche con procedure d’urgenza una o più convenzioni con Enti, Centri, Istituti di ricerca e Università muniti di particolari conoscenze ed esperienze, finalizzate allo studio dell’evento ed all’individuazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica per la tutela della pubblica e privata incolumità.
  2. \n
  3.  Il Commissario delegato, anche tramite soggetti attuatori, è altresì autorizzato a stipulare contratti, nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 e fatte salve le deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, con operatori economici al fine di attivare studi e monitoraggi sui dissesti geomorfologici connessi all’evento, necessari sia a definire le successive modalità di intervento che per verificare le attuali condizioni di sicurezza per la popolazione.
  4. \n
  5. Nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, possono altresì essere previste misure per gestire in transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi, il traffico su arterie stradali interrotte o compromesse. A tal fine, il soggetto gestore della viabilità dovrà definire un piano emergenziale che definisca eventuali viabilità alternative e che disciplini, in particolare, l'afflusso dei mezzi pesanti, definendo i mezzi e il personale necessario per i servizi di organizzazione della mobilità.
  6. \n
  7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, in fase di prima attuazione, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 9, nel limite di euro 600.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente ordinanza.
  8. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 2 maggio 2025

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del 14 marzo 2025 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione in conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della regione Toscana a partire dal 14 marzo 2025;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia; 

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;  

\r\n\r\n

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

\r\n\r\n

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Piano degli interventi)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato.
  2. \r\n\t
  3. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \r\n\t
  5. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:
    \r\n\ta) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all’effettuazione di rilevazioni, anche aeree, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, nonché individuare gli interventi più idonei e prioritari da realizzare;
    \r\n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
  6. \r\n\t
  7. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l’indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del Piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.
  8. \r\n\t
  9. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 9, comma 4, del presente provvedimento.
  10. \r\n\t
  11. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo,  rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
  12. \r\n\t
  13. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell’articolo 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
  14. \r\n\t
  15. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
  16. \r\n\t
  17. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio.
  18. \r\n\t
  19. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
  20. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Contributi di autonoma sistemazione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente non utilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. \r\n\t
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 9.
  6. \r\n\t
  7. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Deroghe)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  2. \r\n
\r\n\r\n

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

\r\n\r\n

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

\r\n\r\n

- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

\r\n\r\n

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

\r\n\r\n

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;

\r\n\r\n

- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11;

\r\n\r\n

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;

\r\n\r\n

- legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

\r\n\r\n

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

\r\n\r\n

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

\r\n\r\n

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

\r\n\r\n

  - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

\r\n\r\n

- decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;

\r\n\r\n

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F;

\r\n\r\n

- legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l’emergenza gli interventi necessari;

\r\n\r\n

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11;

\r\n\r\n

- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all’ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall’articolo 23 Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.
  2. \r\n\t
  3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
  4. \r\n
\r\n\r\n

-   22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

\r\n\r\n

- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

\r\n\r\n

- 41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAB;

\r\n\r\n

- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

\r\n\r\n

- 43, comma 1, al fine di velocizzare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;

\r\n\r\n

- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;

\r\n\r\n

- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

\r\n\r\n

- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

\r\n\r\n

-   62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

\r\n\r\n

- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

\r\n\r\n

-  119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;

\r\n\r\n

- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  2. \r\n\t
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  4. \r\n\t
  5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  6. \r\n\t
  7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Commissario delegato identifica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
  2. \r\n\t
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all’indicazione delle singole stime di costo.
  4. \r\n\t
  5. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziate per l’emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
    \r\n\ta) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
    \r\n\tb) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
  6. \r\n\t
  7. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
  10. \r\n\t
  11. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Gestione dei materiali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali – esclusi i tronchi e rami degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui al successivo articolo 6, rimossi dal demanio idrico e lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente, ovvero a favore di altri enti locali, per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dagli eventi, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi dei lavori previsti dal piano con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
  2. \r\n\t
  3. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e lacuale per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. \r\n\t
  5. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 9.
  6. \r\n\t
  7. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 \"rifiuti urbani non specificati altrimenti\", fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.
  8. \r\n\t
  9. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.
  10. \r\n\t
  11. Al fine di ridurre i rischi per l’ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Autorità competente, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.
  12. \r\n\t
  13. Per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali è escluso l’obbligo di pretrattamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. Nel rispetto dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 il Commissario delegato, anche tramite la ATO di riferimento, può definire il prezzo di conferimento agli impianti di discarica.
  14. \r\n\t
  15. ARPA Toscana e le Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti forniranno supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Rimozione degli alberi abbattuti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti e di ripristino delle relative aree sono soggette alla seguente disciplina.
  2. \r\n\t
  3. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell’area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire, ove possibile, anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.
  4. \r\n\t
  5. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.
  6. \r\n\t
  7. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell’urgenza, il Commissario delegato o i Soggetti Attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  8. \r\n\t
  9. Il Commissario delegato ovvero i Soggetti Attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al Comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.
  10. \r\n\t
  11. Il Commissario delegato e i Soggetti attuatori dallo stesso individuati per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali possono, anche in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione nel rapporto con gli appaltatori. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. A tal fine il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato, oltre che a compensare le spese di rimozione e trasporto, alla esecuzione dei successivi interventi di reimpianto o ripristino sia nell’area di intervento che in altre aree dello stesso Comune. A tal fine può essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricato purché dotati dei requisiti tecnici richiesti.
  12. \r\n\t
  13. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e lacuale, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Procedure di approvazione dei progetti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2. \r\n\t
  3. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  4. \r\n\t
  5. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  6. \r\n\t
  7. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Toscana nelle attività previste dall’articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Toscana  provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto della Regione Toscana con squadre di volontari che hanno operato nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
  6. \r\n\t
  7. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, può provvedere alla copertura delle spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9. Il Commissario delegato provvede alla relativa istruttoria, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n(Copertura finanziaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente   ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalle delibere del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 citate in premessa.
  2. \r\n\t
  3. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  4. \r\n\t
  5. La Regione Toscana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
  6. \r\n\t
  7. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  8. \r\n\t
  9. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10
\r\n(Relazioni del Commissario delegato)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. ll Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1, commi 5 e 6.
  2. \r\n\t
  3. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
  4. \r\n\t
  5. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
  6. \r\n\t
  7. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  8. \r\n\t
  9. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11
\r\n(Sospensione dei mutui)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  2. \r\n\t
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\n(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 2, in base alla valutazione del Commissario delegato sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 2.
  2. \r\n\t
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  4. \r\n\t
  5. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
  6. \r\n\t
  7. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi novanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 13
\r\n(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, è corrisposto, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti:
    \r\n\ta) per l'impiego sul territorio colpito connesso al predetto contesto emergenziale, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego;
    \r\n\tb) per l'impiego in sede, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  2. \r\n\t
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, durante la vigenza dello stato di emergenza:
    \r\n\ta) per l'impiego sul territorio colpito, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
    \r\n\tb) per l'impiego in sede, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  4. \r\n\t
  5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 marzo 2014 n. 50 - confermate dall’articolo 1, comma 590, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall’art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 14
\r\n(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni dei Comuni della regione Toscana interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso la sede a Roma o presso la sede di ANCI Toscana o della regione Toscana di gestione dell’emergenza o in trasferta presso i territori colpiti con proprio personale, nel limite massimo di 3 unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti ai sensi dell’articolo 12 della presente ordinanza, nonché alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il CCNL ANCI, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna. Il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo rimborso a valere sulle risorse rese disponibili per la gestione dell’emergenza.
  2. \r\n\t
  3. I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l’impiego del proprio personale nel limite complessivo di 200 unità e per un totale massimo di 30 giorni lavorativi, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal CCNL di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Al predetto personale si applica quanto previsto all’articolo 12 della presente ordinanza. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo tra i Comuni rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, l’ANCI sottopone all’approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni redatto, con il concorso di ANCI Regionale Toscana, su base mensile e previamente concordato con la Regione Toscana.
  6. \r\n\t
  7. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti direttamente al Dipartimento della protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale degli enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni impartite da ANCI e previa comunicazione intercorsa con gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.
  10. \r\n\t
  11. Fino al termine dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi indicati in premessa non si applicano i limiti di cui agli articoli 79 e 82 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e di cui all’articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Ai consiglieri comunali, per le attività direttamente connesse allo stato di emergenza, si applica il regime dei permessi previsti per il presidente di consiglio comunale all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  12. \r\n\t
  13. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Comuni colpiti dagli eventi in premessa e le relative unioni, nelle more dell’adozione del Piano degli interventi da parte del Commissario delegato e dell’individuazione dei soggetti attuatori, possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese  per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il termine individuato dal Commissario delegato in sede di individuazione dei soggetti attuatori, da stabilirsi in non oltre 60 giorni dal momento della copertura finanziaria dell’intervento nell’ambito del Piano commissariale.
  14. \r\n\t
  15. Per l’attuazione del presente articolo si provvede, in fase di prima attuazione, nel limite di euro 300.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15
\r\n(Misure di supporto alle attività del Commissario delegato)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In ragione dell’entità e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa, il Commissario delegato, anche tramite soggetti attuatori, è autorizzato a stipulare anche con procedure d’urgenza una o più convenzioni con Enti, Centri, Istituti di ricerca e Università muniti di particolari conoscenze ed esperienze, finalizzate allo studio dell’evento ed all’individuazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica per la tutela della pubblica e privata incolumità.
  2. \r\n\t
  3.  Il Commissario delegato, anche tramite soggetti attuatori, è altresì autorizzato a stipulare contratti, nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 e fatte salve le deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, con operatori economici al fine di attivare studi e monitoraggi sui dissesti geomorfologici connessi all’evento, necessari sia a definire le successive modalità di intervento che per verificare le attuali condizioni di sicurezza per la popolazione.
  4. \r\n\t
  5. Nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, possono altresì essere previste misure per gestire in transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi, il traffico su arterie stradali interrotte o compromesse. A tal fine, il soggetto gestore della viabilità dovrà definire un piano emergenziale che definisca eventuali viabilità alternative e che disciplini, in particolare, l'afflusso dei mezzi pesanti, definendo i mezzi e il personale necessario per i servizi di organizzazione della mobilità.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, in fase di prima attuazione, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 9, nel limite di euro 600.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente ordinanza.
  8. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 2 maggio 2025

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabio Ciciliano

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\n

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice;

\n

CONSIDERATA la necessità di dover disporre, senza alcun indugio, degli strumenti necessari a garantire una gestione coordinata delle cerimonie funebri di Papa Francesco, del conclave e dell’intronizzazione del nuovo Pontefice, con l’obiettivo prioritario di assicurare l’assistenza necessaria alle persone che giungono nella Capitale per parteciparvi, promuovendo, in raccordo con le competenti autorità, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;

\n

CONSIDERATO che per l’evento si prevede un massiccio afflusso di persone nella Capitale;

\n

CONSIDERATO che il summenzionato decreto-legge sancisce che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisca, tra l’altro, il coordinamento di tutte le attività, operando in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, nonché con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;

\n

RAVVISATA la necessità di disporre degli strumenti necessari per una organizzata e coordinata gestione degli eventi, garantendo tutta l’assistenza necessaria alle persone coinvolte;

\n

ATTESO che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;

\n

ACQUISITI gli esiti del Comitato operativo del 21, 22 e 23 aprile 2025;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
(Coordinamento delle attività)

\n
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2025, può avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché della struttura del Dipartimento della Protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
  2. \n
  3. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di Protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l’urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l’erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo pattuito.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e pienamente operativi.
  6. \n
  7. Il Sindaco di Roma Capitale, per un’eventuale migliore dislocazione dei bagni chimici nelle aree di Roma Capitale, può avvalersi degli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della Protezione civile, che devono essere adeguatamente rendicontati ai fini della liquidazione delle spese sostenute.
  8. \n
  9. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  10. \n

ART. 2
(Piani operativi di settore)

\n
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile garantisce l’attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
  2. \n
  3. Il Sindaco di Roma Capitale - Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 garantisce sin da subito, per il tramite delle proprie strutture, l’attivazione e l’impiego del dispositivo già predisposto per la gestione degli eventi giubilari, per far fronte alle prime fasi di gestione delle attività connesse alla presente ordinanza. Tale dispositivo viene opportunamente potenziato e rimodulato, in base alle necessità, con le ulteriori risorse afferenti al Servizio nazionale della Protezione civile.
  4. \n
  5. Il Direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio, garantisce la redazione di uno o più piani sanitari, che interverranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio della medesima regione.
  6. \n
  7. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il Prefetto di Roma predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell’ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
  8. \n
  9. Il Direttore del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell’Interno-Viabilità Italia, nell’ambito del Comitato operativo nazionale assicura il costante monitoraggio della viabilità extraurbana in considerazione del notevole afflusso di persone dirette nella Capitale.
  10. \n
  11. Il Dipartimento della Protezione civile, tramite il Centro Operativo Aereo Unificato-COAU, in coordinamento con l’ENAC e l’ENAV garantisce il costante monitoraggio degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti italiani.
  12. \n
  13. Il Sindaco di Roma Capitale predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
  14. \n
  15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  16. \n

ART. 3
(Deroghe)

\n
  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    \n\t- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
    \n\t- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    \n\t- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    \n\t- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
    \n\t- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
    \n\t- decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 2, comma 1, lett. ee) e 98-vicies-ter, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante “Allertamento e sistema di allarme pubblico IT - Alert in riferimento alle attività di protezione civile;
    \n\t- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
  2. \n
  3. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
  4. \n
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
    \n\t- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
    \n\t- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    \n\t- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    \n\t- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
    \n\t- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
    \n\t- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    \n\t- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
    \n\t- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
    \n\t- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
    \n\t- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  6. \n
  7. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo n. 36 del 2023, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  8. \n
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  10. \n
  11. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  12. \n
  13. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  14. \n

ART. 4
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

\n
  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall’articolo 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
  2. \n
  3. Il Dipartimento della Protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale.
  4. \n
  5. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto con squadre di volontari che operano nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nei rispettivi Elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
  6. \n
  7. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, sono autorizzate le spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco e per l’eventuale allestimento delle aree previamente autorizzate.
  8. \n
  9. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Regioni e le Province Autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della Protezione civile, che darà corso alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l’evento in rassegna.
  10. \n
  11. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’evento, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
  12. \n
  13. Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  14. \n

ART. 5
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

\n
  1. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.
  2. \n
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, direttamente impegnati nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \n
  7. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della Protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l’approvazione da parte del medesimo Dipartimento come di seguito specificato:
    \n\t- per la Regione Lazio e per Roma Capitale, i piani di impiego sono sottoposti direttamente dalle predette Amministrazioni;
    \n\t- per il personale delle altre Regioni, delle strutture operative e dei Comuni attivati per il tramite dell’ANCI, i piani di impiego sono sottoposti attraverso i rappresentanti in seno al Comitato Operativo Nazionale della Protezione civile.
  8. \n
  9. Nei Piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresì, indicate, le spese relative all’utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l’evento sostenute dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile, anche in sede di Comitato Operativo.
  10. \n
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  12. \n

ART. 6
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Dipartimento della Protezione civile)

\n
  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnato per le attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, in deroga all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite.
  2. \n
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 marzo 2014 n. 50 - confermate dall’articolo 1, comma 590, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall’art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività di cui alla presente ordinanza.
  8. \n

ART. 7
(Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert)

\n
  1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della Protezione civile può:
    \n\ta) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l’utilizzo anche di sistemi mobili.
    \n\tb) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 e successive modificazioni;
    \n\tc) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
  2. \n

ART. 8
(Copertura finanziaria)

\n
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  2. \n
  3. I soggetti e le strutture di cui alla presente ordinanza possono motivatamente chiedere l’anticipazione degli oneri assunti, comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo. Il rimborso degli oneri avviene previa rendicontazione delle spese sostenute e approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  4. \n
  5. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 23 aprile 2025

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice;

\r\n\r\n

CONSIDERATA la necessità di dover disporre, senza alcun indugio, degli strumenti necessari a garantire una gestione coordinata delle cerimonie funebri di Papa Francesco, del conclave e dell’intronizzazione del nuovo Pontefice, con l’obiettivo prioritario di assicurare l’assistenza necessaria alle persone che giungono nella Capitale per parteciparvi, promuovendo, in raccordo con le competenti autorità, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che per l’evento si prevede un massiccio afflusso di persone nella Capitale;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che il summenzionato decreto-legge sancisce che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisca, tra l’altro, il coordinamento di tutte le attività, operando in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, nonché con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di disporre degli strumenti necessari per una organizzata e coordinata gestione degli eventi, garantendo tutta l’assistenza necessaria alle persone coinvolte;

\r\n\r\n

ATTESO che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;

\r\n\r\n

ACQUISITI gli esiti del Comitato operativo del 21, 22 e 23 aprile 2025;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Coordinamento delle attività)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2025, può avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché della struttura del Dipartimento della Protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
  2. \r\n\t
  3. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di Protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l’urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l’erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo pattuito.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e pienamente operativi.
  6. \r\n\t
  7. Il Sindaco di Roma Capitale, per un’eventuale migliore dislocazione dei bagni chimici nelle aree di Roma Capitale, può avvalersi degli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della Protezione civile, che devono essere adeguatamente rendicontati ai fini della liquidazione delle spese sostenute.
  8. \r\n\t
  9. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Piani operativi di settore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile garantisce l’attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
  2. \r\n\t
  3. Il Sindaco di Roma Capitale - Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 garantisce sin da subito, per il tramite delle proprie strutture, l’attivazione e l’impiego del dispositivo già predisposto per la gestione degli eventi giubilari, per far fronte alle prime fasi di gestione delle attività connesse alla presente ordinanza. Tale dispositivo viene opportunamente potenziato e rimodulato, in base alle necessità, con le ulteriori risorse afferenti al Servizio nazionale della Protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Il Direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio, garantisce la redazione di uno o più piani sanitari, che interverranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio della medesima regione.
  6. \r\n\t
  7. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il Prefetto di Roma predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell’ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
  8. \r\n\t
  9. Il Direttore del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell’Interno-Viabilità Italia, nell’ambito del Comitato operativo nazionale assicura il costante monitoraggio della viabilità extraurbana in considerazione del notevole afflusso di persone dirette nella Capitale.
  10. \r\n\t
  11. Il Dipartimento della Protezione civile, tramite il Centro Operativo Aereo Unificato-COAU, in coordinamento con l’ENAC e l’ENAV garantisce il costante monitoraggio degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti italiani.
  12. \r\n\t
  13. Il Sindaco di Roma Capitale predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
  14. \r\n\t
  15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Deroghe)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    \r\n\t- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
    \r\n\t- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    \r\n\t- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    \r\n\t- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
    \r\n\t- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
    \r\n\t- decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 2, comma 1, lett. ee) e 98-vicies-ter, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante “Allertamento e sistema di allarme pubblico IT - Alert in riferimento alle attività di protezione civile;
    \r\n\t- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
  2. \r\n\t
  3. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
  4. \r\n\t
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
    \r\n\t- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
    \r\n\t- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    \r\n\t- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    \r\n\t- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
    \r\n\t- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
    \r\n\t- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    \r\n\t- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
    \r\n\t- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
    \r\n\t- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
    \r\n\t- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  6. \r\n\t
  7. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo n. 36 del 2023, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  8. \r\n\t
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  10. \r\n\t
  11. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  12. \r\n\t
  13. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall’articolo 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
  2. \r\n\t
  3. Il Dipartimento della Protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale.
  4. \r\n\t
  5. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto con squadre di volontari che operano nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nei rispettivi Elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
  6. \r\n\t
  7. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, sono autorizzate le spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco e per l’eventuale allestimento delle aree previamente autorizzate.
  8. \r\n\t
  9. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Regioni e le Province Autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della Protezione civile, che darà corso alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l’evento in rassegna.
  10. \r\n\t
  11. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’evento, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
  12. \r\n\t
  13. Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.
  2. \r\n\t
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, direttamente impegnati nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \r\n\t
  7. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della Protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l’approvazione da parte del medesimo Dipartimento come di seguito specificato:
    \r\n\t- per la Regione Lazio e per Roma Capitale, i piani di impiego sono sottoposti direttamente dalle predette Amministrazioni;
    \r\n\t- per il personale delle altre Regioni, delle strutture operative e dei Comuni attivati per il tramite dell’ANCI, i piani di impiego sono sottoposti attraverso i rappresentanti in seno al Comitato Operativo Nazionale della Protezione civile.
  8. \r\n\t
  9. Nei Piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresì, indicate, le spese relative all’utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l’evento sostenute dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile, anche in sede di Comitato Operativo.
  10. \r\n\t
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Dipartimento della Protezione civile)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnato per le attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, in deroga all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite.
  2. \r\n\t
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 8.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 marzo 2014 n. 50 - confermate dall’articolo 1, comma 590, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall’art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività di cui alla presente ordinanza.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della Protezione civile può:
    \r\n\ta) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l’utilizzo anche di sistemi mobili.
    \r\n\tb) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 e successive modificazioni;
    \r\n\tc) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Copertura finanziaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. I soggetti e le strutture di cui alla presente ordinanza possono motivatamente chiedere l’anticipazione degli oneri assunti, comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo. Il rimborso degli oneri avviene previa rendicontazione delle spese sostenute e approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l’evento giubilare.
  6. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 23 aprile 2025

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabio Ciciliano

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

\n

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

\n

CONSIDERATO che il giorno 21 aprile 2025 è scomparso il Santo Padre Francesco, per cui le relative esequie comporteranno la partecipazione di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti di Italia e del mondo;

\n

CONSIDERATO che, conseguentemente alla scomparsa del Santo Padre, vi sarà la celebrazione per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, per cui si impone la definizione e l'attuazione di straordinarie misure organizzative efficaci sotto il profilo della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza, anche sanitaria, e di quant'altro occorra ad assicurare una ordinata partecipazione dei fedeli;

\n

CONSIDERATA la necessità di garantire misure urgenti adeguate alla straordinarietà dei citati eventi, da assumere con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025;

\n

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della salute;

\n

EMANA

\n

il seguente decreto-legge:

\n

ART. 1
(Disposizioni organizzative e gestionali)

\n
  1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
  2. \n
  3. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.
  4. \n
  5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto.
  6. \n

ART.2
\n(Disposizioni finanziarie)

\n 

\n
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
  2. \n

ART.3
\n(Entrata in vigore)

\n
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \n

\nDato a Roma, addi' 22 aprile 2025

\n

MATTARELLA
\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
\nPiantedosi, Ministro dell'interno
\nCrosetto, Ministro della difesa
\nSchillaci, Ministro della salute

\n

Visto, il Guardasigilli: Nordio

\n","value":"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che il giorno 21 aprile 2025 è scomparso il Santo Padre Francesco, per cui le relative esequie comporteranno la partecipazione di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti di Italia e del mondo;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che, conseguentemente alla scomparsa del Santo Padre, vi sarà la celebrazione per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, per cui si impone la definizione e l'attuazione di straordinarie misure organizzative efficaci sotto il profilo della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza, anche sanitaria, e di quant'altro occorra ad assicurare una ordinata partecipazione dei fedeli;

\r\n\r\n

CONSIDERATA la necessità di garantire misure urgenti adeguate alla straordinarietà dei citati eventi, da assumere con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

\r\n\r\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025;

\r\n\r\n

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della salute;

\r\n\r\n

EMANA

\r\n\r\n

il seguente decreto-legge:

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Disposizioni organizzative e gestionali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.
  4. \r\n\t
  5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART.2
\r\n(Disposizioni finanziarie)

\r\n 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART.3
\r\n(Entrata in vigore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nDato a Roma, addi' 22 aprile 2025
\r\n
\r\nMATTARELLA
\r\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
\r\nPiantedosi, Ministro dell'interno
\r\nCrosetto, Ministro della difesa
\r\nSchillaci, Ministro della salute
\r\n
\r\nVisto, il Guardasigilli: Nordio

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025

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Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della protezione civile per un periodo di 12 mesi, nell’ambito dello SDA per la fornitura dei “servizi di vigilanza\"

\n

Base d'asta: € 1.154.980,80, I.V.A esclusa

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Procedura telematica aperta per per l'affidamento della fornitura di parti di ricambio per tende da campo autostabili di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile.

\n

La procedura è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo www acquistinretepa.it.

\n

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al seguente link e sul Sistema www.acquistinretepa.it

\n

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema alla sezione “CHIARIMENTI” e sul sito istituzionale www.protezionecivile.it – Amministrazione Trasparente al link: www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/.
\nSi invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

\n

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

\n

Inizio presentazione offerte: 16 settembre 2024 ore 8:00

\n

Termine ultimo presentazione offerte: 15 ottobre 2024 ore 12:00

\n

Termine ultimo richiesta chiarimenti: 5 ottobre 2024 ore 12:00

\n

Trasmissione della documentazione (Anacform, Eform, Esp/DGUE) alla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC: 5 settembre 2024

\n

Responsabile Unico del Progetto: arch. Paolo Ivaldi

\n

 

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Procedura telematica aperta per per l'affidamento della fornitura di parti di ricambio per tende da campo autostabili di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile.

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La procedura è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo www acquistinretepa.it.

\r\n\r\n

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al seguente link e sul Sistema www.acquistinretepa.it

\r\n\r\n

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema alla sezione “CHIARIMENTI” e sul sito istituzionale www.protezionecivile.it – Amministrazione Trasparente al link: www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/.
\r\nSi invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

\r\n\r\n

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

\r\n\r\n

Inizio presentazione offerte: 16 settembre 2024 ore 8:00

\r\n\r\n

Termine ultimo presentazione offerte: 15 ottobre 2024 ore 12:00

\r\n\r\n

Termine ultimo richiesta chiarimenti: 5 ottobre 2024 ore 12:00

\r\n\r\n

Trasmissione della documentazione (Anacform, Eform, Esp/DGUE) alla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC: 5 settembre 2024

\r\n\r\n

Responsabile Unico del Progetto: arch. Paolo Ivaldi

\r\n\r\n

 

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Le offerte devono essere presentate entro le 12.00 del 15 ottobre 2024
\nLa documentazione deve pervenire solo ed esclusivamente in via telematica sul sito www acquistinretepa.it

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