{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-en-jsx","path":"/en/normativa/ocdpc-n-1186-del-23-marzo-2026-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900018454,"title":"Ocdpc n. 1186 del 23 marzo 2026","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1186 del 23 marzo 2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l’assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza","field_id_contenuto_originale":900018453,"field_data":"2026-03-23T14:55:06+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2026
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
\nVISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea (ERCC);
\nCONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi di particolare gravità;
\nCONSIDERATE le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo Unionale di protezione civile, da parte di Paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;
\nCONSIDERATO che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all’estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 maggio 2024 n. 1085 recante: “Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l’assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza”.
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 con la quale lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza è stato prorogato di dodici mesi:
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nRITENUTA, pertanto, l’esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell’ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nDISPONE
\nART. 1
(Ruolo di coordinamento del Dipartimento della protezione civile)
ART. 2
(Iniziative di protezione civile)
ART. 3
(Modifiche all’art. 5 dell’ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024)
ART. 4
(Modifiche all’art. 4 dell’ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di donazioni)
ART. 5
(Copertura finanziaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 23 marzo 2026
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano