{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-en-jsx","path":"/en/normativa/ocdpc-n-1182-del-19-febbraio-2026-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900018058,"title":"Ocdpc n. 1182 del 19 febbraio 2026","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1182 del 19 febbraio 2026 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine","field_id_contenuto_originale":900018057,"field_data":"2026-02-19T09:46:35+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine;
\nCONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
\nCONSIDERATO, altresì, che i già menzionati eventi hanno causato colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia;
\nDISPONE
\nART. 1
(Piano degli interventi)
ART. 2
(Contributi di autonoma sistemazione)
ART. 3
(Deroghe)
\ta. Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)
\n\tPer la realizzazione degli interventi in alveo e delle opere di messa in sicurezza idraulica, è ammessa la deroga agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 (autorizzazioni e procedimenti di polizia idraulica per opere e interventi negli alvei e nelle pertinenze fluviali);
\n\tb. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
\n\t(Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato)
\n\tPer accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);
\n\tc. Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
\n\t(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
\n\tPer accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 7 e 8 (procedimenti autorizzatori in materia di vincolo idrogeologico);
\n\td. Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
\n\t(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)
\n\tPer accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);
\n\te. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)
\n\tPer accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 34 (destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici);
\n\tf. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
\n\t(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima)
\n\tPer accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 36 (destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato)
\n\tg. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
\n\t(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
\n\tPer la semplificazione delle procedure è ammessa la deroga all’articolo 5 (Valutazione di incidenza);
\n\th. Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)
\n\tPer accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga all’articolo 13 (determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo);
\n\ti. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
\n\t(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
\n\tPer accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);
\n\tl. Legge 7 agosto 1990, n. 241
\n\t(Termini di conclusione del procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi)
\n\tÈ ammessa la deroga ai termini procedimentali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
\n\tm. Legge 6 dicembre 1991, n. 394(Legge quadro sulle aree protette)
\n\tÈ ammessa la deroga all’articolo 13 (nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al titolo III (aree naturali protette regionali);
\n\tn. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
\n\tÈ ammessa la deroga all’articolo 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;
\n\to. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\n\t(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
\n\tÈ ammessa la deroga agli articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli);
\n\tp. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
\n\t(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
\n\tPer accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 191, comma 3 (principi di gestione e controllo di gestione);
\n\tq. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
\n\t(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
\n\tPer accelerare le procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
\n\tr. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni
\n\t(Norme in materia ambientale)
\n\tAl fine di accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, limitatamente ai termini ivi previsti;8/98CEE; cento
\n\ts. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
\n\t(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
\n\tÈ ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici);
\n\tt. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31
\n\t(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
\n\tÈ ammessa la deroga agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica);
\n\tu. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380
\n\t(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
\n\tÈ ammessa la deroga agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 (competenze delle regioni regolamenti edilizi titoli abilitativi edilizi, segnalazioni certificate, permessi di costruire e agibilità);
\n\tv. Decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446
\n\t(Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse)
\n\tw. Legge 20 marzo 1865, n. 2248
\n\t(Legge sui lavori pubblici allegato F)
\n\tÈ ammessa la deroga agli articoli 51, 52, 53 e 54 in materia di interventi sulle strade vicinali;
\n\tz. Legge 12 febbraio 1958, n. 126
\n\t(Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico)
\n\tÈ ammessa la deroga all’articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l’emergenza gli interventi necessari;
\n\tÈ ammessa altresì la deroga alle leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
\n\t
ART. 4
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
\ta) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
\n\tb) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
\n\t
ART. 5
(Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico)
ART. 6
(Gestione dei materiali)
ART. 7
(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 8
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
ART. 9
(Copertura finanziaria)
ART. 10
(Relazioni del Commissario delegato)
ART. 11
(Prestazioni di lavoro straordinario)
ART. 12
(Sospensione dei mutui)
ART. 13
(Collaudi)
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 19 febbraio 2026
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano