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In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
\nVISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;
\nCONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
\nCONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea (ERCC) assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area,
\nCONSIDERATO che la citata richiesta è tuttora attiva e che è stata rinnovata con ulteriori specifiche richieste di assistenza per il tramite del Meccanismo europeo di protezione civile da parte dell’Ucraina;
\nCONSIDERATO il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l’incremento dell’esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile nel territorio dell’Ucraina;
\nTENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;
\nVISTA la nota del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 ottobre 2025 con la quale si chiede l’attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;
\nRITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;
\nTENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
\nRITENUTO, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all’estero;
\nVISTE le note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025 e del 15 novembre 2025;
\nSU PROPOSTA del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare;
\nSENTITO il Ministero dell’Interno;
\nSENTITA la Regione Friuli-Venezia Giulia;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante: “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.”:
\nRAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
\nRITENUTA, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui all’articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nDISPONE
\nART. 1
(Iniziative urgenti di protezione civile)
ART. 2
\n(Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)
ART. 3
\n(Ricognizione delle richieste di assistenza e donazione di beni finalizzate al soccorso e all’assistenza alla popolazione)
ART. 4
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale)
ART. 5
(Deroghe)
ART. 6
\n(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)
ART. 7
(Disposizioni in favore del Ministero dell’interno)
ART. 8
(Copertura finanziaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 17 dicembre 2025
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano