{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-en-jsx","path":"/en/normativa/ocdpc-n-1140-del-2-maggio-2025-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900015953,"title":"Ocdpc n. 1140 del 2 maggio 2025","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1140 del 2 maggio 2025 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato","field_id_contenuto_originale":900015952,"field_data":"2025-05-02T12:24:31+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTO il decreto del 14 marzo 2025 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione in conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della regione Toscana a partire dal 14 marzo 2025;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;
\nCONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;
\nDISPONE
\nART. 1
(Piano degli interventi)
ART. 2
(Contributi di autonoma sistemazione)
ART. 3
(Deroghe)
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
\n- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
\n- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
\n- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11;
\n- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
\n- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
\n- legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
\n- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
\n- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
\n- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
\n- decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;
\n- legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F;
\n- legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l’emergenza gli interventi necessari;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11;
\n- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
\n- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
\n- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n- 41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAB;
\n- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 43, comma 1, al fine di velocizzare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;
\n- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
\n- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
\n- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
\n- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
\n- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
\nART. 4
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
ART. 5
(Gestione dei materiali)
ART. 6
(Rimozione degli alberi abbattuti)
ART. 7
(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 8
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
ART. 9
(Copertura finanziaria)
ART. 10
(Relazioni del Commissario delegato)
ART. 11
(Sospensione dei mutui)
ART. 12
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)
ART. 13
(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)
ART. 14
(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)
ART. 15
(Misure di supporto alle attività del Commissario delegato)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 2 maggio 2025
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano