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Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto–legge 7 febbraio 2003, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 e ai sensi dell’articolo 80. comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 12-09-2003 G.U. n.219 del 20-09-2003

Numero provvedimento: 3311

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO l’articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2003, n.15, recante [Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali], convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.62;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n.225 del 1992;

VISTA l’ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale è stata disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della citata legge;

VISTO l’articolo 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la ripartizione dei limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992;

CONSIDERATO che occorre provvedere al riparto del restante 40% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge 8 aprile 2003 n. 62, da destinarsi agli interventi nei territori colpiti da calamità naturali che non abbiano formato oggetto di riparto del 60% e per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;
CONSIDERATO che occorre provvedere altresì al riparto del limite di impegno autorizzato ai sensi dell’articolo 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
ACQUISITA l’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D I S P O N E
ART.1
1. I limiti di impegno di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, per i complessivi importi di euro 22,2 milioni a decorrere dall’anno 2003 ed euro 4 milioni a decorrere dall’anno 2004, nonché quelli di cui all’articolo 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per l’importo di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2004, sono destinati alla prosecuzione degli interventi relativi alle situazioni emergenziali di cui all’allegato 1. Il Dipartimento della protezione civile può autorizzare, sulla scorta di motivate richieste delle regioni ovvero dei Commissari delegati, qualora nominati, una diversa distribuzione delle risorse tra gli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, nei limiti della quota complessivamente assegnata a ciascuna regione.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all’ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle contabilità speciali istituite o da istituire ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai Presidenti delle regioni - Commissari delegati.
4. Le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

ART.2
1. I mutui di cui all’articolo 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.
2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l’operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l’attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1 gennaio 2004 e dal 1 luglio 2004 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d’impegno decorrenti, rispettivamente, dall’anno 2003 e dall’anno 2004.
3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.
5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall’avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l’istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

ART.3

1. Le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla stipula dei mutui, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d’azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a istituire con propri decreti uno o più Comitati di rientro con i compiti e le modalità organizzative di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, anche utilizzando personale dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi. In tal caso il relativo compenso è stabilito con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga, all’occorrenza, all’articolo 24, comma 3, ed all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché all’articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

G.U. N. 219 del 20 settembre 2003

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