Provvedimenti
Opcm n. 3767 del 15 maggio 2009: ulteriori disposizioni urgenti per il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009
13 maggio 2009Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2009
Nella semplificazione dell'Ordinanza, in corsivo, segnaliamo le modifiche apportate al testo dalle Ordinanze successive.
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2009 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 sulla rimozione e il trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati e lo smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti nei campi.
Deposito temporaneo dei rifiuti. I sindaci individuano, nei loro comuni, i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti durante l’emergenza dichiarata il 6 aprile 2009 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le autorità locali stabiliscono anche le misure per la messa in sicurezza di questi luoghi al fine di garantire la tutela della salute pubblica.
I comuni individuano inoltre gli spazi per lo stoccaggio provvisorio dei materiali derivanti dai crolli degli edifici durante il terremoto e dalle demolizioni di quelli danneggiati.
"Stoccaggio provvisorio" è sostituito con "deposito temporaneo". I materiali da dapositare in questi siti sono degli edifici sia pubblici che privati. (art. 10, comma 1, dell’oridnanza n. 3771 del 19 maggio 2009 modificata in seguito, dall’art. 7, comma 4, dell’ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009).
Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero, all’interno dei siti individuati possono essere avviate tramite presentazione della richiesta di “verifica di assoggettabilità”.
I comuni provvedono a queste iniziative con il supporto della Provincia de L’Aquila e dell’Arta Abruzzo. (Art. 1).
Trattamento dei rifiuti. I rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza, classificati come rifiuti urbani, vengono trattati dal Comune in cui sono prodotti. I Comuni rendicontano al Commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti liquidi per la verifica contabile e la liquidazione dei costi sostenuti.
Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dall’evento sismico e dei rifiuti liquidi si applica quanto previsto dall’articolo 193 del d.lgs. n 152 del 2006 sul trasporto dei rifiuti. (Art. 2)




