Provvedimenti
Opcm n. 3921 del 28 gennaio 2011: interventi per ridurre la concentrazione di arsenico nelle acque di alcuni comuni laziali
28 gennaio 2011Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011
Nomina e compiti del Commissario delegato. Il Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, è nominata commissario delegato per l'emergenza relativa alla concentrazione di arsenico, superiore ai limiti di legge, nelle acque destinate all'uso umano, riscontrata in alcuni comuni della Regione Lazio.
Dopo aver individuato le province e i comuni interessati dall’emergenza, il Commissario delegato dovrà identificare le fonti contaminate e adottare tutte le iniziative per rimuovere le situazioni di pericolo e per garantire l'erogazione di acqua con parametri conformi a quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 31/2001.
Il Commissario delegato svolge la sua funzione a titolo gratuito e può avvalersi sia di un soggetto attuatore da lui nominato sia della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, dei Gestori del Servizio Idrico Integrato e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza in Gazzetta Ufficiale, il Commissario delegato deve:
- predisporre il piano generale degli interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità e quantificare relative spese.
- intraprendere le azioni necessarie affinché i comuni interessati e l’Autorità d’Ambito pianifichino, entro il termine dello stato di emergenza, interventi per garantire il rispetto dei parametri stabiliti dal decreto legislativo n. 31/2001. (art.1)
Progetti e procedure. Il Commissario delegato può affidare, dove non è possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, la progettazione degli interventi previsti dall’ordinanza a liberi professionisti e, avvalendosi del soggetto attuatore, provvede anche all'approvazione dei progetti ricorrendo, se necessario, alla conferenza di servizi. In questo caso la Conferenza deve essere indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti.
Il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività nel caso in cui gli interventi da realizzare riguardano territori in cui sono già in corso di attuazione opere connesse con i fini dell’ordinanza. (art.2)
Il Commissario delegato se lo ritiene necessario e sulla base di specifiche motivazioni, può derogare alle norme riportate nell’articolo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. (art.3)
Il Commissario delegato può servirsi del personale appartenente alla pubblica amministrazione per il supporto tecnico-amministrativo. L’articolo stabilisce anche la quota massima di ore di lavoro straordinario che il personale impiegato nelle iniziative emergenziali può effettuare oltre il limite stabilito dalla normativa di settore. (art. 4)
Per la durata dello stato di emergenza, il Commissario delegato è anche autorizzato ad assumere fino a 4 unità di personale tecnico-amministrativo con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. (art. 5)
La regione Lazio é autorizzata a mettere in atto ogni azione per migliorare il monitoraggio delle fonti di approvvigionamento idrico, con oneri anche a carico del Fondo regionale di protezione civile e del bilancio regionale. Questi interventi che sono considerati di pubblica utilità, possono modificare i piani urbanistici. (art.6)
Fondi. Per le spese degli interventi indicati nell’ordinanza si utilizzano le risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale o eventuali risorse messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici.
Il Commissario delegato è autorizzato all'apertura di un’apposita contabilità speciale, dove le Amministrazioni e gli Enti pubblici potranno trasferire eventuali risorse finalizzate al superamento dell’emergenza. (art.7)
Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale che verrà stipulato sulla base dell’ordinanza. (art. 8)




