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Opcm n. 3945 del 13 giugno 2011: disposizioni per l'emergenza terremoto in Abruzzo

13 giugno 2011

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011

Per favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese – e consentire agli Enti il pagamento delle somme per l’indennità di occupazione, il ristoro dei danni e il ripristino delle ex aree di accoglienza – il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a trasferire somme ai Comuni di: L’Aquila, Acciano, Barisciano, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Castelvecchio Calvisio, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Ocre, Ofena, Ovindoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Santo Stefano di Sessanio, Sant’Eusanio Forconese, Secinaro, Tione degli Abruzzi. (art. 1)

Anche per i nuclei familiari ancora assegnatari di un Map o di un alloggio del progetto CASE – con casa F, riclassificata B o C in seguito alla rimozione del rischio esterno – si applica la disciplina indicata nell’Opcm 3806/2009. In particolare i nuclei familiari mantengono il titolo a permanere negli alloggi, per il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di riparazione degli immobili. (art. 2)

I lavori sulle parti comuni degli edifici classificati E, e degli aggregati strutturali, devono iniziare entro 20 giorni dalla concessione del contributo e terminare entro la data indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda. Ciò vale a partire dalla data di pubblicazione di questa ordinanza.
Nella comunicazione del contributo definitivo, il Comune indica le date di inizio/fine lavori per riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari classificate E. Anche per i contributi già concessi i lavori devono iniziare entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in questione e finire entro la data indicata nel preventivo di spesa. Fanno eccezione le situazioni di particolare complessità, purché documentate con perizia asseverata e validata dal servizio tecnico comunale con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Decorsi i termini, i nuclei familiari perdono il diritto all’uso di un alloggio CASE, Map, del Fondo immobiliare o di altre forme di assistenza alloggiativa, rimane invece vivo il diritto al contributo per l’autonoma sistemazione per un periodo ulteriore massimo di quattro mesi. (art. 3)

I Sindaci possono stabilire un canone di locazione a carico degli assegnatari dei Map e degli alloggi del progetto CASE. (art. 4)

Il Ministro della Difesa, per assicurare il presidio dell’ordine pubblico nei centri storici, è autorizzato a prorogare l’impiego di personale al 30 giugno 2011. (art. 5)

Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai Comuni un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2011, nei limiti di 30milioni di euro al Comune dell’Aquila e nel limite di 8.125milioni di euro alla Provincia, in base ai maggiori costi sostenuti o alle minori entrate legate alla gestione dell’emergenza. Lo scopo è concorrere ad assicurare stabilità dell’equilibrio finanziario e continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (art. 6)
L'art. 20 dell'ordinanza n. 3950 del 30 giugno 2011 estende anche ai comuni del "cratere" il contributo straordinario.

Per consentire al Comune dell’Aquila di svolgere le sue funzioni in attesa della ricostruzione delle sue sedi, il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare al Comune le risorse necessarie al reperimento di edifici idonei,nel limite di 850mila euro per il 2011. (art. 7)

Per il ripristino dell’Istituto Santa Maria degli Angeli, danneggiato gravemente e reso inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009, il Commissario delegato si avvale – come soggetto attuatore – del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna. (art. 8)

Per agevolare la rimozione delle macerie da crollo degli edifici e per scongiurare il blocco della ricostruzione in attesa della filiera pubblica di rimozione delle macerie, il Commissario delegato elabora il piano per la gestione delle macerie dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo insieme ai sindaci dei comuni del cratere. I privati che hanno i requisiti di legge possono continuare a operare. (art. 9 - 10)

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 è spostato al 31 agosto 2011 (art. 11)
L'art. 21 dell'ordinanza n. 3950 del 30 giugno 2011 proroga il termine anche per i comuni del cratere.