Provvedimenti
Opcm n. 3931 del 7 aprile 2011: ulteriori interventi per il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009
7 aprile 2011Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’11 aprile 2011
Donazioni per l’Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale del Commissario delegato le risorse provenienti da donazioni private e finalizzate alla realizzazione di interventi approvati dal Comitato dei Garanti.
Poiché tutte le risorse delle donazioni sono state completamente finalizzate, il Comitato dei Garanti viene sciolto. (art.1)
Commissioni e Comitati. Dall’11 aprile 2011, un rappresentante del Commissario delegato per la ricostruzione sostituisce il rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile all’interno della commissione istituita dal Sindaco del Comune dell'Aquila per valutare le situazioni particolarmente gravi da un punto di vista sociale, sanitario o economico per l’assegnazione delle abitazioni. (art.2)
Dall’11 aprile 2011 inoltre sono soppressi il Comitato per il rientro nell'ordinario istituito per l’emergenza relativa ai gravi dissesti idrogeologici nel comune di Marina di Lesina e il comitato per l’emergenza di Cerzeto. Nello stesso tempo il Capo Dipartimento della protezione civile istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario per monitorare i compiti del Commissario delegato per la ricostruzione in Abruzzo. Questo comitato prosegue anche le attività dei Comitati soppressi.
È soppresso l’articolo 6 dell’ordinanza n. 3898 del 17 settembre 2010 che istituiva una commissione di verifica, valutazione e controllo sugli interventi realizzati nella fase dell’emergenza e per la ricostruzione. (art. 4)
Ricostruzione. Per velocizzare la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, i soggetti attuatori possono dare incarichi di progettazione mediante affidamento diretto, nel limite di 100mila euro, in deroga alle procedure di affidamento disposte dall’articolo 91 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. (art. 7)
Autorizzazioni esercizio attività. Per le abitazioni realizzate sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 la domanda di sopralluogo presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco e integrata dalla certificazione di conformità dei lavori eseguiti, vale anche come dichiarazione per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Inoltre, la ricevuta di presentazione della domanda di sopralluogo vale come autorizzazione antincendio provvisoria per l'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendio . (art. 3)
Disposizioni per il personale. La norma modifica l'articolo 12 dell'ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011, che contiene disposizioni per il personale di cui può avvalersi il Commissario delegato per la ricostruzione per assicurare il supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali presieduti dal Commissario stesso o da quello Vicario e per coordinare e controllare i processi e le attività realizzate da tutti i soggetti coinvolti nell’opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione. (art. 6)




