Provvedimenti
Opcm n. 3958 del 10 agosto 2011: ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza umanitaria
10 agosto 2011Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2011
L'ordinanza 3958, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2011, prevede disposizioni riguardo l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini dal Nord Africa nel nostro Paese.
Procedura di rimpatrio. In particolare l'articolo 1 dispone che l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni-Oim, in qualità di Soggetto attuatore, provvede al rimpatrio per vettore aereo degli immigrati che ne facciano richiesta, sulla base delle istanze del Commissario delegato. L'Oim garantisce l'assistenza logistica ai richiedenti, curando il trasporto dalle strutture all'aeroporto di partenza. Per lo svolgimento di queste attività l'Oim è autorizzato a richiedere l'apertura di una contabilità speciale.
Possono chiedere il rimpatrio gli stranieri giunti in Italia dopo il 1° gennaio 2011 e assistiti dalla struttura del Commissario delegato, Capo del Dipartimento della Protezione Civile. In particolare possono fare domanda:
- i richiedenti protezione internazionale;
- coloro che hanno richiesto la protezione internazionale e pur non ottenendola sono nei tempi per la presentazione di ricorso;
- i titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status;
- gli immigrati con permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dal Dpcm del 5 aprile 2011;
- gli immigrati con permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Le persone che beneficiano di questa procedura di rimpatrio non potranno usufruire di altri programmi di rimpatrio assistiti o volontari. Possono inoltre essere ammessi alla procedura una sola volta.
Oltre al biglietto aereo ai cittadini che rimpatriano è concessa un'indennità di € 200,00, consegnata al momento della partenza dopo il valico di frontiera.
Le procedure di rimpatrio sopra riportate fanno riferimento a un contingente di 600 immigrati.
Le spese relative alle attività di rimpatrio, nel limite di € 904.792,40, sono coperte con le risorse disponibili assegnate al Commissario delegato in base all'ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1 di questa ordinanza può essere derogato l'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Programmi di rimpatrio assistito”.
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In base all'articolo 2 del provvedimento il Ministro dell'Interno è autorizzato a istituire con proprio decreto, cinque nuove sezioni nell’ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le sezioni operano fino al 31 dicembre 2011 e i costi, nel limite massimo di 191.500,00, sono coperti dalle risorse assegnate al Commissario delegato in base all'ordinanza 3933.
L'art. 3 dell'ordinanza prevede fino al 31 dicembre 2011 l'incremento di missioni dei componenti e del personale di supporto delle Commissioni e delle relative sezioni per accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale dei cittadini dal Nord Africa e per contenere i costi di trasferimento dei richiedenti asilo nelle sedi delle Commissioni per l'audizione prevista.
Il personale di supporto alle Commissioni, massimo 200 persone, può svolgere fino a 60 ore di straordinario mensile, con una media di 40 ore pro capite, corrisposte come lavoro straordinario. Le spese relative a queste misure, nel limite massimo di 835.937,00 sono coperte dalle risorse previste dalle ordinanze 3933 e 3951, con trasferimento delle somme sulle contabilità speciali delle prefetture interessate.
Prefetto di Palermo. Per il completamento delle attività solutorie avviate in base all'ordinanza n. 3924 del 18 febbraio 2011 il Prefetto di Palermo provvede al pagamento delle somme dovute ai Soggetti attuatori, sulla base dei riscontri amministrativi e contabili e della liquidazione della spesa da parte dei Soggetti attuatori.




