Provvedimenti
Dl n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010, sul termine dell'emergenza rifiuti in Campania, il passaggio di consegne della gestione emergenza Abruzzo e altre disposizioni
30 dicembre 2009Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302
La legge n.26 del 26 febbraio 2010 ha convertito il decreto legge n.195, approvato dal Parlamento lo scorso 25 febbraio e contenente: “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.”
Questa la sintesi del decreto, con le modifiche introdotte dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010:
Terremoto Abruzzo: il nuovo Commissario per la ricostruzione. Dal 1° febbraio 2010 le funzioni di Commissario delegato, affidate in emergenza al Sottosegretario e Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, passano al Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi che assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.
Il nuovo Commissario opera con i poteri e le deroghe stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio per superare il contesto emergenziale e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza alla popolazione, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E., dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). Il Commissario può nominare come sub-Commissari i sindaci dei comuni del cratere sismico e i presidenti delle province interessate. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità.
Per le attività di monitoraggio sul rischio sismico, il decreto stanzia inoltre 1 milione di euro per il 2011 e 1 milione di euro a partire dal 2013.(art.1)
Rifiuti Campania: chiusa ufficialmente l’emergenza. Lo stato di emergenza è terminato ufficialmente il 31 dicembre 2009, come previsto dalla legge 123 del 14 luglio 2008. La gestione del ciclo dei rifiuti rientra così nel regime ordinario di competenza della Regione Campania e in particolare delle province.
Per favorire il passaggio di consegne e assicurare il rientro nella gestione ordinaria, vengono istituite due nuove strutture: l’Unità stralcio e l’Unità operativa. Le unità, coordinate dal Capo del Comando logistico Sud, conservano la sede attuale a Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’Unità stralcio ha lo scopo di definire le situazioni creditorie e debitorie della gestione dell’emergenza da parte delle strutture commissariali e della struttura del Sottosegretario all’emergenza rifiuti. All’Unità operativa sono affidate invece le competenze amministrative legate agli impianti, come l’esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra o la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti.
Inoltre, la regione Campania e le province possono richiedere supporto all’Unità operativa, ferme restando le responsabilità degli enti territoriali competenti al momento del termine dello stato di emergenza. (artt. 2, 3, 4)
Impiego delle Forze Armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate. Le Forze Armate possono essere impiegate, nel limite di 250 persone, per la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale come supporto agli enti locali.
Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza rifiuti in Campania sono efficaci fino al 31 dicembre 2009, termine dello stato di emergenza, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza. (art. 5)
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico. Il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico contribuisce alla prevenzione degli infortuni in montagna, nel sottosuolo e in luoghi ostili o impervi, vigilando sulle attività ricreative, culturali, sportive e professionali. Questo articolo modifica la legge n.74 del 21 marzo 2001. (art. 5bis)
Il termovalorizzatore di Acerra. In base ai criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 “Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani”, il valore dell’impianto di termovalorizzazione è determinato in 355 milioni di euro. (art.6)
Entro il 31 dicembre 2011 la proprietà del termovalorizzatore passa alla Regione Campania, o ad un altro soggetto pubblico (Dipartimento della Protezione Civile) o privato.
Dal 1° gennaio 2010, durante il passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell’impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto della durata massima di quindici anni.
Dal 15 gennaio 2010, dopo la stipulazione del contratto di affitto, il soggetto aggiudicatario assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell’impianto fino al collaudo, in base alla procedura di affidamento realizzata dalle Strutture del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania. Se l’esito è positivo, la gestione diventa definitiva.
Entro il 28 febbraio 2010 l’impianto deve essere collaudato. Se il termovalorizzatore non raggiunge i parametri produttivi relativi al carico termico di progetto, l’importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto sulla base della valutazione dell’ENEA, anche se le verifiche accertano il rispetto dei requisiti e dei parametri sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici. (art. 7, 8)
Fino al termine delle attività di manutenzione e non oltre il 30 settembre 2010, prosegue il presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per mantenere le condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti previste dal decreto-legge n. 90 del 2008. (art. 9)
Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti. Lo sgombero e la gestione dei rifiuti che si trovano nelle aree di deposito e di stoccaggio temporaneo in Campania sono eseguiti per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Per agevolare il subentro delle amministrazioni territoriali competenti, gli impianti di discarica realizzati o da realizzare con urgenza nel corso della gestione emergenziale vengono collaudati il 30 giugno 2010.
Per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno la provincia campana opera anche tramite la società provinciale prevista dalla legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, e provvede ad attivare tutte le procedure e le iniziative necessarie. L’impianto tratterà un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate all’anno, completando così nel territorio le opere infrastrutturali per il ciclo dei rifiuti. Il termovalorizzatore sarà realizzato in un’area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa, d’intesa con la provincia di Napoli, Caserta e i comuni interessati. (art. 10)
La gestione del ciclo dei rifiuti e degli impianti. La programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidata ai presidenti delle Province della Regione Campania, ad eccezione di quelle delle isole del Golfo di Napoli. Nelle attività di raccolta, trasporto, selezione e recupero dei rifiuti, le province potranno utilizzare le società provinciali e, in una prima fase, i soggetti pubblici e privati che si occupano attualmente di queste attività.
La gestione degli impianti di Giugliano e Tufino, destinati ad alimentare il termovalorizzatore di Acerra, è affidata ad Asìa, municipalizzata del Comune di Napoli.
Il personale impiegato negli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine è trasferito alle competenti società provinciali, senza che siano instaurati rapporti di pubblico impiego con queste società. Nella fase di trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse finalizzate a questo scopo, il personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province. (art.11)
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può promuovere un accordo di programma per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2. (art.11 bis)
Personale del Dipartimento della Protezione Civile. Per fronteggiare le crescenti richieste di intervento, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento per l’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, valorizzando la professionalità specifica e il servizio prestato nel Dipartimento da dipendenti e collaboratori. (art.14)
Personale dei vigili del Fuoco. L’indennità di trasferimento prevista dalle “Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia” (n.86 del 2001) è estesa ai Vigili del Fuoco. (art. 14 bis)
Disposizioni in materia di Protezione Civile. Fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di coordinare gli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale per gli eventi di interesse della protezione civile. L’incarico può essere ricoperto anche in deroga a quanto prevede la normativa in vigore circa il mantenimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della protezione Civile. Per questo incarico, il Capo Dipartimento della Protezione Civile non percepisce ulteriori compensi. (art.15)
Gestione della flotta aerea. Per assicurare la gestione e la piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della Protezione Civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, il Dipartimento è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, all’efficienza e all’efficacia delle prestazione rese (art.16)
Situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Per salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle situazioni a elevato rischio idrogeologico, possono essere nominati commissari straordinari delegati agli interventi, alle azioni di indirizzo e supporto, e alla promozione di intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Il coordinamento della programmazione e realizzazione degli interventi e la verifica sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per il 2010 il Fondo per la Protezione Civile è integrato con 100 milioni di euro per gli interventi urgenti in Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpite a dicembre scorso dall’emergenza maltempo. (art.17)
Proroghe e sospensioni in stato di emergenza. Chi è colpito da eventi eccezionali e imprevedibili e subisce danni riconducibili all’evento, compresi quelli alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, può usufruire della sospensione o della proroga, fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Sovrappopolamento degli istituti penitenziari. Per la realizzazione urgente di istituti penitenziari si prevede un iter più snello per la localizzazione e l'espropriazione delle aree che ospiteranno le nuove strutture. Per questi obiettivi il Commissario straordinario può avvalersi anche del Dipartimento di protezione civile nelle attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali. In tale ambito, per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata, viene introdotta una disciplina che rende responsabili i prefetti competenti per territorio del coordinamento e dell'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione. (art. 17 ter, quater)




