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Decreto del Capo Dipartimento rep. 398 dell'8 febbraio 2012: disposizioni sui moduli abitativi in Abruzzo

8 febbraio 2012

Il Capo del Dipartimento

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli articoli 5, comma 1 e 2, comma 1, lett. c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 3 aprile 1997. n. 94;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. a norma dell'art. 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343 coordinato, con la legge di conversione 9 novembre 200l n. 40 l;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002. n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo l della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5, comma l, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all'articolo 2 che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato “progetto C.A.S.E,”) da destinare in via temporanea ai terremotati;
Visto l’articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n, 39, che demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;
Visto il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante “Localizzazione delle prime aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi. ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39”, nel quale vengono riportate in allegalo le particelle catastali sulle quali sono localizzate le aree stesse;
Visto l'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2010, n. 3898 con il quale viene istituita la Struttura di Missione per la gestione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011 - in corso di registrazione - con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata
attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - “Protezione Civile” - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante, “Disciplina
dell'Autonomia Finanziaria e Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2010 al Reg. n. 19, foglio n. 235 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rep. n. 8394 del 6 dicembre 2010, recante “Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile” registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, Reg. n. 20 foglio n. 317 pubblicato nella G.U. del 1D febbraio 2011, n. 25;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 113 del 18 gennaio 2011 - in corso di registrazione - recante “Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 2011 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011 - Suppl. Ordinario n. 145;
Visti i verbali di approvazione degli interventi di cui alt “articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel territorio del Comune di L'Aquila delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
Tenuto conto dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che recita: “l’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione..omissis “;
Tenuto conto del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, che al comma 6 dell'art. 42bis, utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, recita: “le disposizioni di cui al presente articola si applicano, in quanto compatibili. anche quando è imposta una servitù ...omissis”;
Considerato che alcune particelle catastali sono risultate utili ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione, come gli allacci al sistema acquedottistico e fognario, sulle quali si rende necessario la costituzione di servitù;

DECRETA:

Art. l
1. Per quanto esposto nelle premesse deve essere apposto vincolo di servitù da costituirsi per il passaggio di opere di urbanizzazione e servizi sulle particelle catastali di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
1. La Struttura di Missione ex art. 4 O.P.C.M. 3898/2010 provvederà a determinare le indennità derivanti dall’apposizionc del vincolo di servitù.

Art. 3
1. Il presente decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L'Aquila per la pubblicazione nell'albo comunale, nonché pubblicato sul sito internet del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'efficacia del presente decreto decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale del comune di L' Aquila.
3. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio Roma nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
 

In formato .pdf è disponibile il decreto in versione integrale con gli allegati.