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Opcm n. 3790 del 9 luglio 2009: ulteriori interventi urgenti per fronteggiare il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile.

9 luglio 2009

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009

Nella semplificazione dell'Ordinanza, in corsivo, segnaliamo le modifiche apportate al testo dalle Ordinanze successive.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 20 luglio l'ordinanza n. 3790 del 9 luglio che introduce un contributo per riparare o ricostruire una casa inagibile di tipo E o acquistarne una nuova.

Concessione di un contributo per la riparazione degli edifici di tipo E. Per avviare le operazioni di riparazione o ricostruzione degli immobili inagibili o distrutti (con esito E) che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto è riconosciuto un contributo diretto per la copertura delle spese relative a:
- riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati;
- ricostruzione degli edifici distrutti;
- acquisto di una nuova abitazione equivalente alla principale nel caso in cui il terremoto l’abbia distrutta, con relativi interventi di adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico.

Il contributo diretto verrà erogato dal Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, che garantirà il completamento delle attività di ricostruzione o riparazione con priorità per le abitazioni destinate a “prima casa”. (art.1)

L'ammontare dei contributi. In caso di abitazione principale di tipo E, il contributo economico copre integralmente le spese di riparazione o di ricostruzione o di acquisto di una nuova abitazione.

In caso di immobili non destinati ad abitazione principale o di immobili non ad uso abitativo classificati come E, il contributo copre l’80% delle spese per la riparazione con o per la ricostruzione, fino ad un importo massimo di 80.000 euro. Solo nel caso in cui l’unità immobiliare ad uso non abitativo sia adibita all’esercizio dell’impresa o della professione. questo contributo è cumulabile con il contributo per l’abitazione principale.

Il contributo è riconosciuto anche per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni dei condomini. In questo caso l’amministratore condominiale deve preventivare, gestire e rendicontare le spese. L'art. 15, comma 2 dellordinanza n. 3817 del 16 ottobre 2009 ha specificato che il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio in favore del condominio.
La stessa disposizione ha specificato che il contributo per gli interventi strutturali e alle parti comuni dell’immobile erogato al singolo proprietario sarà diminuito della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all’amministratore del condominio.
Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle eventualmente sostenute per la progettazione e l’assistenza tecnica dei professionisti abilitati. (art.1)
L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009 introduce tra le spese ammissibili anche quelle per l'IVA, precedentemente escluse.

Modalità di erogazione del contributo. Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d’imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l’interessato intende avvalersi e se preferisce ottenere il finanziamento agevolato, come disciplinato dalla stessa ordinanza n. 3790. (art.3)

Modalità per la richiesta del contributo. La richiesta di contributo va presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi di attuazione dell’ordinanza 3790 emanati dal Commissario delegato.
Il termine di 90 giorni viene modificato in 160 giorni dall'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009.
L'ordinanza n. 3845 del 29 gennaio 2010 modifica il termine per la presentazione della richiesta di contributo, fissandolo al 6 aprile 2010.
L'ordinanza n. 3950 del 30 giugno 2011 proroga il termine per la presentazione della richiesta di contributo al 31 agosto 2011.

La domanda va presentata al Sindaco del Comune in cui si trova l’edificio da riparare o acquistare utilizzando il modello di domanda allegato all’ordinanza n. 3790. Se la richiesta di contributo riguarda parti comuni di un edificio, la domanda va presentata dall’amministratore condominiale o da un rappresentante designato dai proprietari delle parti comuni.

Alla domanda vanno allegati:
- il preventivo di spesa con l’indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione, firmato dalla ditta che esegue i lavori;
- una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale che attesti l’entità del danno subito;
- una perizia giurata, che attesti il nesso di causalità diretto tra il danno e il terremoto del 6 aprile scorso, se l’edificio è al di fuori dei Comuni colpiti dal terremoto.

Il Comune vaglia le domande e se una domanda è incompleta concede altri 30 giorni di tempo per regolarizzarla. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, decide se autorizzare o meno gli interventi di riparazione e, in caso positivo, determina l’ammontare del contributo e lo comunica ai proprietari. Il sindaco autorizza gli interventi anche dettando prescrizioni (precisazione introdotta con l'art. 11, comma 2 dell'ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009).

I beneficiari del contributo devono comunicare l’inizio dei lavori al Comune ed al Genio civile della Provincia, indicando il direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d’opera. Dove previsto, i beneficiari devono depositare presso il Genio civile della Provincia e presso il competente ufficio tecnico del Comune, anche il progetto di miglioramento sismico dell’edificio. Il Genio Civile, per l'istruttoria sulle domande presentate si può avvalere del Consorzio Rete di laboratori universitari diingegneria (RELUIS) nonché di Abruzzo Engineering, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 11, comma 3 dell'ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009 e dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3808 del 15 settembre 2009.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante del condominio deve depositare una dichiarazione di ultimazione degli interventi a cui vanno allegati i documenti di spesa. La dichiarazione deve attestare, tra l’altro, il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell’edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e il loro rispetto delle norme sismiche. Nel caso siano stati eseguiti anche interventi di miglioramento sismico, il beneficiario dei contributi deve depositare presso il Genio civile della Provincia anche una relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo.

Se il ripristino dell’agibilità di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari, e se il mancato intervento comporta un pericolo per l’incolumità pubblica e privata, l’amministratore – o il comproprietario o il Sindaco – deve invitare il proprietario/condomino a provvedere.
Nel caso in cui quest’ultimo si rifiuti di eseguire i lavori, il Sindaco può agire in sua sostituzione facendosi carico delle spese sostenute.

Per ottenere l’erogazione del contributo per l’acquisto di un’abitazione in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, il beneficiario deve depositare nel Comune copia autentica del contratto preliminare registrato entro 30 giorni dalla sua stipula. Inoltre, il beneficiario è tenuto a depositare una copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione e la documentazione delle spese sostenute, con la domanda di cambio di residenza per il suo nucleo familiare, pena la revoca del contributo. (art.2)

I Comuni informano la popolazione sull’attivazione della procedura contributiva. A tal fine, possono utilizzare ogni strumento di pubblicità e mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande. (art.5)

Attività di controllo. I Comuni effettuano controlli a campione sull’esecuzione dei lavori, anche tramite sopralluoghi. Se è accertato che i lavori non sono stati effettuati, del tutto o in parte, il Comune revoca il contributo o lo riduce e lo comunica all’Agenzia delle Entrate o all’Istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato. (art.4)

I fondi e la loro erogazione. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Cipe il fabbisogno complessivo per ottenere i finanziamenti, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni.

I Sindaci dei Comuni rendicontano sui fondi utilizzati per l’erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. In particolare, i Sindaci provvedono all’erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Il restante 25%, viene erogato entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori. (art.4)

Gli atti e le operazioni per i finanziamenti – inclusi quelli che riguardano la prestazione delle eventuali garanzie, personali e gli atti conseguenti e connessi – sono esenti da ogni tributo e diritto. Tale disposizione non si applica all’imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell’80%. (art.6)

Per le spese che derivano da questa ordinanza, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 e dell’articolo 7, si fa riferimento a quanto previsto nel decreto legge per l’Abruzzo, convertito nella legge n.77 del 24 giugno scorso, all’articolo 3, comma 6. (art.8)

Realizzazione dei moduli abitativi provvisori. Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati, alla realizzazione in tempi rapidi dei Map, Moduli abitativi provvisori, e delle connesse opere di urbanizzazione nei comuni colpiti dal terremoto per garantire una sistemazione temporanea alle persone che hanno l’abitazione distrutta o inagibile di categoria E o F. (art.7)

Realizzazione dei moduli ad uso scolastico provvisori. Con le medesime modalità, il Commissario provvede anche alla realizzazione dei Musp, Moduli ad uso scolastico provvisori, e delle relative opere di urbanizzazione, avvalendosi delle risorse stanziate nell’art.7 del decreto legge per l’Abruzzo, convertito nella legge n.77 del 24 giugno scorso e delle risorse trasferite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. (art.7)

Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni necessarie per l’attuazione dei moduli sono adottate in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali interessate (parole aggiunte dall'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 3817 del 16 ottobre 2009).