Provvedimenti
Ocdpc n. 1 del 22 maggio 2012: primi interventi urgenti per gli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012
22 maggio 2012Il 22 maggio 2012 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato l’ordinanza con i primi interventi urgenti di protezione civile per il soccorso, l’assistenza alla popolazione e gli interventi provvisionali strettamente necessari per le popolazioni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, colpite dal terremoto. L’ordinanza del Capo Dipartimento segue la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri del 22 maggio, in base a quanto stabilito dal decreto legge n.59 del 30 aprile 2012 che modifica la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Di seguito, una sintesi del provvedimento:
Nomina dei responsabili. Il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna è nominato responsabile per l’attuazione delle attività di assistenza alla popolazione e per gli interventi provvisionali legati alle prime necessità nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara. Le stesse responsabilità sono affidate per la Provincia di Mantova al Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia. I responsabili possono operare tramite i sindaci dei comuni interessati e le strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, avvalendosi anche delle colonne mobili delle regioni e province autonome e delle organizzazioni di volontariato. (art.1)
Assistenza alla popolazione. L’attività consiste nel fornire alla popolazione pasti e primi generi di conforto, sistemazione alloggiativa in aree di accoglienza e strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero. Sono inoltre organizzati servizi di trasporto pubblico e privato ed effettuate le verifiche di agibilità degli edifici. (art.1)
In alternativa alla sistemazione alloggiativa in aree di accoglienza e strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, è previsto un contributo per l’autonoma sistemazione per chi non può fare rientro nella propria abitazione fino a un massimo di 600 euro, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare. Se in casa c’è una persona di età superiore ai 65 anni o diversamente abile il contributo aumenta di 200 euro per ognuna di queste persone. Chi viveva solo invece potrà ricevere 200 euro. L’assistenza alloggiativa è concessa fino alla verifica di agibilità delle abitazioni, effettuata da parte di tecnici opportunamente formati che utilizzano per il rilevamento la scheda Aedes. (art.3)
Spese e rendicontazione. Le spese sostenute nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso per prestare soccorso ed assistenza alla popolazione e per provvedere ad interventi provvisionali urgenti sono liquidate dai Direttori che, prima di provvedere al pagamento, devono rendicontare al Dipartimento della Protezione Civile. Le spese sostenute, sempre nelle prime 72 ore e per le stesse finalità , dalle componenti statali sono rimborsate direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile dietro rendicontazione.
Per le spese successive alle prime 72 ore, una volta raccolta la segnalazione di esigenze dal territorio e riscontrata l’effettiva necessità, i direttori dovranno preventivamente inviare una richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile, corredata da adeguata motivazione e dalla previsione di spesa massima.
Per l’acquisizioni straordinaria di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori, le amministrazioni dovranno inserire negli atti negoziali clausole per l'accertamento della congruità della spesa anche ex post da parte dei propri uffici tecnici. (art.2)
Personale PA e Tecnici. L’ordinanza stabilisce le ore massime di straordinario consentito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il tetto dell’indennità forfettaria per il personale dirigenziale. (art.4)
Il Dipartimento della Protezione Civile e i Direttori sono autorizzati inoltre ad usare polizze assicurative già stipulate per garantire la copertura al personale impiegato nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza. (art.5)
Fondi. Per questi primi interventi stabiliti dall’ordinanza, il Capo del Dipartimento ha messo a disposizione 10 milioni di euro dei 50 stanziati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio. L’ordinanza autorizza inoltre i Direttori ad aprire contabilità speciali a loro intestate per realizzare gli interventi previsti. (art.7)




