Provvedimenti

Opcm n. 3987 del 15 dicembre 2011: altre disposizioni per l'emergenza terremoto in Abruzzo

15 dicembre 2011

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo subentra
nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del
Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009;
Viste le note del Commissario delegato, prot. 18918/AG del 29
settembre 2011, prot. 19811/AG del 13 ottobre 2011, prot. 20759/AG
del 28 ottobre 2011 e prot. 22538/AG del 24 novembre 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Commissario delegato, in esito all'attivita' svolta
dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26
novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa
delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a
trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro
1.117,44, al comune di Bussi sul Tirino la somma complessiva di euro
82.576,04 ed al comune di Introdacqua la somma complessiva di euro
6.080,00 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai
relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione,
per il ristoro dei danni e per la riduzione in ripristino dei beni
immobili gia' utilizzati come aree di accoglienza. I comuni
rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo delle somme loro
assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 89.773,48, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a
titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
 

Art. 2

1. Il Commissario delegato, in esito all'attivita' svolta
dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 10
settembre 2009 per l'espletamento delle attivita' connesse alla
requisizione temporanea di beni mobili ed immobili per far fronte
alla necessita' di reperire in termini di somma urgenza una
sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e
ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali, ai sensi
dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 39 del 2009 e dell'art.
12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797
del 30 luglio 2009, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila
la somma complessiva di euro 4.650,00 al fine di consentire all'Ente
locale il pagamento, agli aventi diritto, dell'indennita' di
requisizione. Il comune rendiconta al Commissario delegato l'utilizzo
delle somme assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14, comma 1,
del decreto-legge n. 39/2009.
 

Art. 3

1. Al fine di assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita
nel territorio aquilano colpito dal sisma del 6 aprile 2009, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna e' autorizzato ad effettuare i lavori di
straordinaria manutenzione della palazzina «C» della caserma
Campomizzi dell'Aquila, da destinare ad alloggi per gli studenti
universitari, nei limiti dell'importo di euro 88.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del
decreto-legge n. 39 del 2009.
3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del
15 settembre 2009, con esclusione delle deroghe ivi previste al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53.

 

Art. 4

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011 e' aggiunto il seguente comma:
«4. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione le risorse
derivanti dalle donazioni private, non finalizzate dal Comitato dei
garanti, da impiegarsi con il medesimo vincolo di finalizzazione di
cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, ed a chiudere i conti
correnti aperti ai sensi del comma 3 del citato art. 5.».
 

Art. 5

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3892 del 13 agosto 2010 dopo le parole «accertato il
rapporto» sono aggiunte le seguenti: «di coniugio o».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2011

Il Presidente: Monti