Provvedimenti
Decreto del Capo Dipartimento n. 134 del 21 gennaio 2011: regolamentazione uso dei fondi per altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico
12 maggio 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2011 il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 134 del 21 gennaio 2011, per l’attuazione dell’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.
Il decreto riguarda la regolamentazione dell’uso dei fondi destinati ad “altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico”, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera d dell’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010.
Interventi finanziati
Sono finanziati interventi urgenti e indifferibili su ponti e viadotti che fanno parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con queste. I contributi riguardano opere collocate in siti ad elevata pericolosità sismica, ai quali le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni attribuiscono un’accelerazione orizzontale massima al suolo uguale o superiore a 0,20g in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni. Questa soglia di accelerazione è ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico. Per verificare se sussistono le condizioni per l'accesso al contributo si possono utilizzare i valori di (ag) riportati nell’allegato 7 dell’opcm n. 3907 e la lista dei comuni in zona vulcanica con ag maggiore di 0,15 g, riportata nell’allegato al decreto.
Il carattere urgente e indifferibile di questi interventi deve essere documentato attraverso una verifica sismica eseguita nel rispetto delle attuali Norme Tecniche delle Costruzioni emanate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, o in base all’opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 (allegati 2 e 3). Nel caso in cui le verifiche siano state effettuate con riferimento all’opcm n. 3274, gli indici di rischio si possono essere ricondotti, anche attraverso l’utilizzo di un software fornito dal Dipartimento della Protezione Civile, a quelli che deriverebbero dall’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, se sussistono determinate condizioni.
Graduatorie degli interventi
La Regione che propone l’intervento deve assicurare l’omogeneità delle verifiche delle opere, mentre il Dipartimento istituisce una commissione per istruire le richieste delle Regioni e perfezionare la graduatoria per l’assegnazione del contributo.
La Regione individua le graduatorie degli interventi stabilendo per ciascuno un punteggio base che dipende dall’indice di rischio, espresso in termini di Vita Nominale Restante (VNR) dell’opera e dall’esposizione, espressa in termini di utenti giornalieri. Sono ammesse a finanziamento le opere con VNR inferiore a 5 anni. Per le opere che si trovano nei comuni a rischio vulcanico il punteggio base viene corretto tramite un Fattore FV=0,8 che ne rende più favorevole la graduatoria. Nell’allegato 1 del decreto sono riportati i criteri di definizione dei diversi parametri necessari.
Entro tre mesi dalla pubblicazione di questo decreto in Gazzetta Ufficiale le Regioni devono inviare al Dipartimento della Protezione Civile i dati richiesti nell’allegato 1, ovvero l’identificazione dell’opera, l’indice di rischio, il tempo d’intervento, l’esposizione dell’opera, il punteggio base e l’eventuale punteggio corretto. Sarà definita una graduatoria a livello nazionale per l’assegnazione dei contributi. La commissione potrà richiedere alle Regioni una copia della documentazione con i calcoli di verifica dell’indice di rischio sismico (art. 1).





