Provvedimenti

Opcm n. 3917 del 30 dicembre 2010: interventi per il terremoto in Abruzzo

30 dicembre 2010

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011

Fondi. Il Presidente della Regione Abruzzo, nominato Commissario delegato per la ricostruzione, è autorizzato ad avvalersi, nei limiti di 45 milioni di euro, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n.5430 per far fronte agli impegni in scadenza per gli interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione. (art.1)

Il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo – è autorizzato a trasferire fondi ad alcuni comuni colpiti dal terremoto per favorire la ripresa dell’aggregazione sociale, anche ripristinando gli impianti sportivi già utilizzati per il soccorso alla popolazione colpita dal terremoto nella prima fase emergenziale. (art.7)

Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di L'Aquila, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad erogare 2.890.000 euro al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, a copertura integrale dei costi sostenuti dal predetto provveditorato. (art.9)

Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al Comune dell'Aquila un ulteriore contributo straordinario di euro 300.000 per completare i lavori di ripristino della Funivia del Gran Sasso. (art. 26)

Il Sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato a destinare risorse per stipulare contratti di affitto anche con privati o per interventi di sostegno abitativo alternativo per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio economico e sociale, in caso di non disponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare. (art. 27)

Proroghe. I comuni individuano entro il 28 febbraio 2011 gli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. L’articolo modifica i termini individuati dall’art.7, comma 3-bis dell’ordinanza n.3820 del 12 novembre 2009. (art.2)

Il termine di scadenza del diritto al contributo per l’autonoma sistemazione e l’assistenza gratuita in strutture private o pubbliche è prorogato al 31 giugno 2011 se l’unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B e C.
Comma così modificato dall'art.6 dell'ordinanza n. 3950 del 30 giugno 2011.

Il termine è prorogato al 31 dicembre 2011 nel caso in cui l’unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata E, o si trova nell’area perimetrata dei centri storici, o ha esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione dell’ordinanza in questione. (art.12)

Possono essere prorogati fino al 30 giugno 2011 i contratti di locazione per i nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C. La disposizione riguarda i contratti di locazione stipulati in base all’ordinanza n.3796 del 30 luglio 2009. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2011 per i nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata E, o si trova nell’area perimetrata dei centri storici, o ha esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione dell’ordinanza in questione, se ancora non sussistono le condizioni per il rientro nella propria abitazione. (art.13)

Scade il 31 marzo 2011 o entro 60 giorni dalla data di notifica dell’esito di agibilità, se successiva, il termine entro cui comunicare l’inizio delle attività per richiedere il contributo per la riparazione dei danni di lieve entità delle unità abitative con esito A.(art.16)

E’ prorogato fino al 30 giugno 2011 il termine per presentare la richiesta di contributo per le costruzioni con esito di agibilità E. Il provvedimento modifica l’art. 2 dell’ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009.
In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, quelli descritti nell’art. 7 dell’ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni e per le singole unità immobiliari è fissato a 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio o dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successiva. (art. 17)

Il termine previsto per la determinazione dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione fissato dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 è prorogato al 31 dicembre 2011. (art.20)

Coloro che hanno usufruito degli alloggi temporanei e del contributo per l'autonoma sistemazione, stabiliti dall'art. 13, comma 2, dell'ordinanza n. 3827 del 27 novembre 2009, possono continuare a avvalersi di questi benefici fino al 30 giugno 2011. L’articolo riguarda gli alloggi e i contributi concessi agli inquilini che a causa del terremoto hanno perso il rapporto di locazione perché l’abitazione è stata classificata A, B o C. (art. 25)

Personale. Disposizioni per il personale del ministero della Difesa che assicura il presidio dell’ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti nei comuni colpiti dal terremoto. (art.3)

Disposizioni sul personale di cui può avvalersi l’Azienda per il Diritto agli studi Universitari di L’Aquila per consentire il regolare proseguimento delle attività di competenza. (art.5)

Disposizioni sul personale per il progetto C.A.S.E. (art.8)

Disposizioni per il personale impiegato dal comune dell’Aquila per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande di concessione di contributo per lavori di riparazione e ricostruzione.
Disposizioni per il personale del Corpo di polizia municipale dell’Aquila per un costante ed efficace controllo dell’utilizzo degli alloggi del progetto Case e Map da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune dell’Aquila.
Disposizioni sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa avviati dai comuni colpiti dal terremoto e dalla provincia dell’Aquila per fronteggiare le maggiori richieste che derivano dalla situazione emergenziale.
Proroga dei tempi con cui si autorizza il sindaco dell’Aquila a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per l’assistenza alla popolazione e alla ricostruzione.
Disposizioni per il personale del comune dell’Aquila per le esigenze che derivano dalle attività di emergenza e ricostruzione.
Proroga dei termini dei contratti a tempo determinato stipulati dal Sindaco del comune dell’Aquila per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici.
Proroga dei termini dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal sindaco dell’Aquila per la gestione degli alloggi C.A.S.E. e Map. (art.11)

Disposizioni per il personale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna per proseguire nelle sue attività. (art.14)

Disposizioni per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle attività volte al superamento dell’emergenza in Abruzzo. (art.15)

Disposizioni sui compensi per i membri della struttura commissariale istituita con l’ordinanza n. 3833 del 22 dicembre 2009. (art. 18)

Il Commissario delegato è autorizzato a prorogare fino al 31 giugno 2011 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli a tempo determinato per la prosecuzione delle attività emergenziali. La disposizione fa riferimento ai contratti stipulati sulla base delle ordinanze n.3755 del 15 aprile 2009 e n.3757 del 21 aprile 2009. (art.22)

Il Presidente della provincia dell'Aquila è inoltre autorizzato a stipulare fino al 30 giugno 2011 contratti di lavoro per le attività di competenza dell'amministrazione provinciale. (art. 24)

Riassegnazione Map. I Map-Moduli Abitativi Provvisori non assegnati al 30 dicembre 2010 secondo la procedura individuata dall’art.2 dell’ordinanza n.3857 del 10 marzo 2010 sono rimessi nella disponibilità dei Sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono stati realizzati per i nuclei familiari ivi residenti, secondo queste priorità:
- Nuclei familiari che hanno diritto e che sono ancora in attesa di una sistemazione adeguata;
- Nuclei familiari che hanno diritto e che attualmente sono alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l’autonoma sistemazione.
L’assegnazione è decisa dal Sindaco e comporta la cessazione delle altre forme di assistenza alloggiativa.
Se non ci sono nuclei familiari con i requisiti per l’assegnazione di questi Map i Sindaci possono prevedere l’assegnazione a nuclei con abitazione principale B o C, alle quali sia stato concesso il contributo per la riparazione, per il tempo strettamente necessario ad effettuare i lavori di riparazione della loro abitazione. L’assegnazione dell’alloggio comporta l’automatica cessazione di assistenza alternativa. (art.4)

Convenzioni. Il Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo – è autorizzato a prorogare per un periodo di otto mesi la convenzione stipulata con il Formez-Centro di formazione, società in house del Dipartimento della Funzione Pubblica, per assicurare la prosecuzione dei servizi forniti a favore delle strutture che operano per la prosecuzione e chiusura delle attività emergenziali. (art.6)

Il comune dell’Aquila può avvalersi fino al 30 giugno 2011 di Abruzzo Engineering S.c.p.a. per gli impegni che derivano dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione degli edifici, soprattutto in aggregato e nei centri storici. (art.11)

L’ordinanza autorizza la spesa per prorogare le convenzioni con Consorzio ReLUIS - Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e con Cineas - Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni- che danno supporto ai sindaci per l'istruttoria tecnica ed economica delle domande di concessione dei contributi. (art. 19)

Il Sindaco di L'Aquila e il Vice Commissario vicario sono autorizzati a stipulare una convenzione con la società Servizio Elaborazione Dati (S.e.d.) S.p.a. per la realizzazione e la gestione delle banche dati relative alle attività di assistenza alla popolazione, quelle relative ai progetti C.a.s.e., Map e Fondo immobiliare, e quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009. (art. 23)

La provincia dell'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2011 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. per gli impegni che derivano dalle proroghe per la presentazione delle domande di contributo. (art. 24)

Energia elettrica e gas. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è autorizzata a riconoscere all’azienda fornitrice, previa richiesta di quest’ultima , i corrispettivi divenuti inesigibili. L’autorizzazione viene concessa all’azienda fornitrice se ricorrono i seguenti presupposti:
- dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas deriva l’impossibilità dell’azienda di esercitare la sospensione prevista all’art.9 della delibera 229 del 2001 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas;
- l’azienda cliente è formalmente sottoposta entro il 30 gennaio 2011 ad una procedura concorsuale. (art.10)

Beni storici e paesaggistici. Per gli edifici di particolare pregio storico artistico il limite di contributo fissato dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 3881 dell'11 giugno 2010, può essere incrementato fino a un massimo del 60%. Il limite del contributo ammesso nell’ordinanza n. 3881 ammonta al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato sulla base del costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%. (art.21)

Approfondimento rischi