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Stati di emergenza

 

La dichiarazione dello Stato di emergenza

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2013

In Italia gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di protezione civile, in tre diversi tipi. Per ogni evento, in base ad estensione, intensità e capacità di risposta di protezione civile, si individuano i competenti livelli di protezione civile che devono assumere la direzione e il coordinamento degli interventi: tipo a (livello comunale), tipo b (provinciale e regionale) e tipo c (nazionale).

Lo stato di emergenza può essere dichiarato “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” di calamità naturali, oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari (legge 100/2012).

Per gli eventi “di tipo c” il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l’intesa. Fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 59/2012, convertito nella legge n. 100/2012, la dichiarazione dello stato di emergenza avveniva con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La durata dello stato di emergenza non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione all’emergenza, viene individuata anche “l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria” che coordina gli interventi conseguenti l’evento allo scadere dello stato di emergenza.

Agli interventi si provvede anche con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Prima della legge 100/2012, le ordinanze venivano emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. L’emanazione richiede l’acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate.

Anche in caso di calamità naturali o gravi eventi all’estero il Dipartimento della Protezione Civile può definire i provvedimenti, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza e per far fronte alle calamità. (art. 4 della legge n. 152 del 2005).

Se si verifica un'emergenza eccezionale, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata. In questi casi, valutati in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita umana, il coordinamento è affidato al Capo del Dipartimento della protezione civile. (art. 3 del decreto legge n. 245 del 2002 convertito nella legge 286 del 2002).

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