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Terremoto Emilia: domande e risposte sui sopralluoghi e le verifiche di agibilità
Pubblichiamo alcune domande e risposte su richieste di sopralluogo e verifiche di agibilità.
A chi devo richiedere la verifica della mia casa e chi la realizza?
Devi fare richiesta al tuo Comune compilando il modulo I1 bis allegato alla nota del 22 maggio 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e disponibile sul sito della Protezione Civile dell’Emilia Romagna.
Se nel modulo dichiari “nessun danno evidente” o “piccole lesioni” sull’edificio, i Vigili del fuoco o i tecnici disponibili presso i Comuni svolgeranno un sopralluogo cosiddetto speditivo. Al contrario, se dichiari che ci sono “evidenti lesioni”, “crolli limitati” o “crolli estesi”, l’edificio sarà ispezionato da squadre di tecnici abilitati con scheda Aedes. I sopralluoghi Aedes sono coordinati dalla funzione “Rilievo di agibilità” della Di.coma.C. (aggiornata al 30 giugno 2012)
Fino a quando posso richiedere la verifica della mia casa?
Puoi richiederlo entro il 7 luglio. Questa scadenza è stata fissata per permettere alla struttura del Presidente della Regione Emilia Romagna di pianificare le successive fasi di assistenza alla popolazione. Lo stabilisce la nota del 27 giugno dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato, Vasco Errani. (aggiornata al 30 giugno 2012)
Qual è la procedura per richiedere la verifica di un edificio in cui ha sede un’attività produttiva?
Dipende dal tipo di edificio e dal luogo in cui è collocata l’attività.
Per le attività produttive che si svolgono in edifici assimilabili ai capannoni industriali e che ricadono nei comuni elencati nell’allegato 1 al decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, vanno seguite le procedure descritte nell’art. 3, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 e precisate nella Circolare sulle disposizioni per favorire la rapida ripresa della attività produttive del 12 giugno 2012 del Commissario delegato Presidente dell’Emilia-Romagna. (per dettagli sulla procedura vedi domanda: Qual è la procedura per chiedere una verifica di un edificio assimilabile a capannone in cui ha sede un’attività produttiva?)
Per le attività produttive che invece hanno sede in edifici che non presentano queste caratteristiche costruttive e che non sono collocati nei comuni dell’allegato 1 al dl 74 del 6 giugno 2012 va applicata la procedura prevista per gli edifici ordinari. Questa prevede che la richiesta di sopralluogo sia presentata al Comune attraverso il modulo I1 bis disponibile sul sito della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.
(aggiornata al 30 giugno 2012)
Che cosa si intende per edifici assimilabili a capannoni industriali?
Sono edifici con mancanza di continuità strutturale, grandi luci, in genere con un sviluppo su un unico piano Questo tipo di edifici possono presentare le tre tipologie di carenze costruttive elencate nell’art. 3, comma 8, del dl 74/2012. I tre tipi di carenze costruttive sono:
1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso. (aggiornata al 30 giugno 2012)
Qual è la procedura per chiedere una verifica di un edificio assimilabile a capannone in cui ha sede un’attività produttiva?
Per le attività produttive che si svolgono in edifici assimilabili ai capannoni industriali e che ricadono nei comuni elencati nell’allegato 1 al decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, il titolare dell’attività chiede ad un professionista abilitato di produrre, entro 6 mesi dall’8 giugno 2012 (entrata in vigore del dl 74/2012) una verifica di sicurezza dell’edificio secondo le norme tecniche vigenti (cap. 8: edifici esistenti del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008). A seguito della verifica, il tecnico fornisce al titolare una relazione, chiamata relazione per il committente, nella quale evidenzia se l'edificio può continuare ad essere utilizzato nello stato attuale (caso 1) o se devono essere effettuati interventi mirati (caso 2).
- Caso 1: edificio che può continuare ad essere utilizzato. In questo caso per la ripresa delle attività, occorre il rilascio, da parte del tecnico, di un certificato di agibilità provvisorio, in cui sia accertato che non sono presenti i tre tipi di carenze descritte nell’art. 3, comma 8, del dl 74/2012 o altre provocate dal sisma o che, se presenti, queste carenze siano state ridotte attraverso interventi, anche provvisionali e dunque idonei.
- Caso 2: edificio su cui devono essere fatti interventi. In questo caso, il tecnico incaricato procede alla definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza ed, eventualmente, alla redazione, entro 6 mesi dall’8 giugno 2012 di un progetto che consenta di raggiungere un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello richiesto ad una nuova costruzione. I lavori previsti dal progetto devono essere eseguiti entro ulteriori 18 mesi.Queste procedure sono descritte nell’art. 3, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 e precisate nella Circolare sulle disposizioni per favorire la rapida ripresa della attività produttive del 12 giugno 2012 del Commissario delegato Presidente dell’Emilia-Romagna. (aggiornata al 30 giugno 2012)
Se un'attività produttiva si trova all’interno di un centro commerciale, la verifica può essere chiesta solo dal titolare o anche dall’affittuario?
Hanno facoltà di richiedere la verifica anche gli affittuari dei singoli esercizi commerciali, ma, dato che la verifica non può riguardare singoli esercizi ma l’edificio o gli edifici del centro commerciale nel suo complesso, è opportuno che questa sia richiesta dall'amministratore del condominio, per non generare richieste parziali e multiple.
Se, invece, si intendono fare interventi sull'edificio, possono essere effettuati solo se è d’accordo la maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Questi devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio (dl 74/2012 art. 3, comma 4). (aggiornata al 30 giugno 2012)
Il mio datore di lavoro è obbligato a fare verifiche di agibilità sugli edifici?
No. Il datore di lavoro risponde solo agli obblighi di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 e dagli obblighi previsti dalla norme sulle costruzioni (cap. 8: edifici esistenti del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008). (aggiornata al 30 giugno 2012)
I cittadini che vivono nei Comuni che rientrano in una delle sei Province elencate del dl 74/12, ma che non rientrano nei Comuni indicati nell’allegato 1 del decreto 1 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possono richiedere la verifica di agibilità dell’edificio danneggiato?
Sì. Anche in questo caso il cittadino può richiedere la verifica dell’edificio, a condizione che le lesioni osservate siano successive agli eventi del 20 e 29 maggio 2012. La domanda deve essere presentata al Comune in cui si trova l’edificio compilando il modulo I1 bis disponibile sul sito della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. (aggiornata al 30 giugno 2012)
Che cos’è la scheda AeDES?
La scheda AeDES - Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica - è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici che non ricadono in questa tipologia, come gli edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati), gli edifici monumentali (in particolare le chiese), o gli altri manufatti (come serbatoi, etc…), né tantomeno a ponti ed altre opere infrastrutturali.
La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi.
La scheda e il relativo manuale di compilazione sono stati approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, “Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, Supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011. Il provvedimento ha previsto che tutte le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali dotino le proprie strutture della scheda e del manuale per la compilazione.
Che differenza c’è tra una verifica Aedes e una verifica speditiva?
Entrambe le tipologie di sopralluogo, con “scheda AeDES” e "speditivo", sono finalizzate ad emettere un giudizio di agibilità in fase di emergenza post-sismica.
Per giudizio di agibilità s’intende che, in base a quanto emerso da un sopralluogo condotto attraverso una semplice analisi visiva del manufatto, non sono stati rilevati danni evidenti e si può ritenere che la funzionalità del fabbricato non abbia subito modifiche rispetto a come si presentava prima del sisma. L’edificio può essere, quindi, immediatamente riutilizzato, alle stesse condizioni presenti prima del terremoto.
A differenza del sopralluogo “speditivo”, il sopralluogo condotto con la “scheda AeDES” consente di raccogliere ulteriori informazioni relative alla tipologia costruttiva e al danno apparente e di graduare l’esito di agibilità secondo le seguenti categorie:A - Edificio agibile
B - Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
C - Edificio parzialmente inagibile
D - Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
E - Edificio inagibile
F - Inagibile per rischio esternoDopo gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia nello scorso maggio, la procedura per lo svolgimento delle ispezioni sugli edifici è stata strutturata in modo da poter attivare in parallelo le due differenti tipologie di verifica, sulla base di quanto dichiarato dal cittadino con la richiesta di verifica (modello I1 bis), per ottimizzare le risorse disponibili e consentire un rapido svolgimento dei sopralluoghi.
Salvo diverse disposizioni a livello locale, ogni Centro Operativo Comunale-COC separa le richieste di verifica su edifici con “nessun danno evidente” o “piccole lesioni” da quelle su edifici con “evidenti lesioni” o “crolli limitati” o “crolli estesi”. Gli edifici del primo gruppo sono ispezionati dai Vigili del fuoco o dai tecnici comunali, in via preliminare, attraverso un sopralluogo “speditivo”; gli edifici del secondo gruppo, invece, sono direttamente sottoposti a verifica con “scheda AeDES”.
Per gli edifici soggetti a verifica “speditiva”, i Vigili del fuoco o i tecnici comunali indicano l’eventuale necessità di un successivo sopralluogo con “scheda AeDES”, o la possibilità di un immediato riutilizzo dell’edificio alle stesse condizioni presenti prima del terremoto e senza la necessità di un sopralluogo con “scheda AeDES”.
Che cosa si intende per valutazione di agibilità? E’ uguale alla certificazione di agibilità?
In base al Dpcm del 5 maggio 2011 “la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva, vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili, volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana ”. Questo significa che la dichiarazione di agibilità di un edificio in fase post-sismica, formulata solamente sulla base del danno rilevato, è direttamente correlata alla intensità della scossa risentita.
La dichiarazione di agibilità consiste nel verificare che la funzionalità dello stabile non sia stata sostanzialmente alterata a causa dei danni provocati dal terremoto. Quindi, il giudizio “agibile” significa che in caso di una nuova scossa di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che il livello di danneggiamento generale non aumenti in modo significativo.
La certificazione di agibilità, invece, è emessa per il rilascio del certificato di abitabilità, che usualmente accompagna la costruzione o la modifica delle condizioni d’uso di un edificio in condizioni di normalità e non costituisce “verifica di sicurezza” ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni del 2008, approvate con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.




