Servizio Nazionale della Protezione Civile
In Italia la protezione civile è un “Servizio Nazionale”, un sistema complesso e decentrato che è costituito da componenti e strutture operative.
Componenti: governi regionali, le autonomie locali e le amministrazioni centrali – Ministeri, Regioni, Province, Comuni. Sono componenti anche tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, in eventi di protezione civile: enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica, istituzioni e organizzazioni anche private, cittadini e gruppi associati di volontariato civile, ordini e collegi professionali - art 6, legge n. 225 del 1992.
Strutture operative: corpi organizzati come i Vigili del Fuoco, le Forze Armate e dell'Ordine, il Corpo Forestale, il Soccorso Alpino, la Croce Rossa e le strutture del Servizio sanitario nazionale. Tra questi, hanno assunto negli ultimi anni un ruolo di particolare importanza le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, che, in questi anni, sono cresciute in ogni area del Paese sia in numero sia in termini di capacità operativa e di specializzazione e rappresentano la risorsa più numerosa del sistema - art. 11 della legge n. 225 del 1992.
Attività del Servizio Nazionale
La legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, ha codificato le sue quattro attività fondamentali: previsione, prevenzione, emergenza e ripristino. Con la legge n. 100/2012 di conversione del decreto legge n. 59/2012 viene meglio specificato il concetto di “superamento dell’emergenza”, cui si associa ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio” connessa con gli eventi calamitosi. Alle attività concorrono diverse amministrazioni, pubbliche e private, che partecipano sulla base di una precisa classificazione degli eventi, di tipo "a", "b" e "c".
In emergenza. In caso di eventi che colpiscono un territorio, il Sindaco ha il compito di provvedere ad assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali, tra cui i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Se il Comune non riesce a fronteggiare l’emergenza - evento di tipo "a" - su sua richiesta intervengono la Provincia, gli Uffici territoriali di governo, cioè le Prefetture, e la Regione, che attivano le risorse di cui dispongono - evento di tipo "b". Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Governo regionale, subentra il livello nazionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza - evento di tipo "c". In questo caso il coordinamento dell'intervento viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile.
In ordinario. Le Amministrazioni sono impegnate, ad ogni livello, in attività di previsione e nella programmazione di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio. In questo processo è centrale il coinvolgimento della comunità scientifica, che rappresenta una delle componenti del Servizio Nazionale. Come specificato dalla legge n. 100/2012, le attività di prevenzione “non strutturale” sono l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, l’applicazione della normativa tecnica, le esercitazioni, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l’informazione alla popolazione. Su quest’ultima attività la responsabilità è del Sindaco, come previsto dalla legge n. 265/1999, che è autorità di protezione civile sul territorio.
Legislazione e decentramento
Nel 1992 la legge 225 che istituisce il Servizio Nazionale affida al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo di indirizzo e coordinamento. Dal 1998 inizia un percorso verso il decentramento dallo Stato ai Governi regionali e alle Autonomie locali, che coinvolge anche l’organizzazione del Servizio Nazionale. Il decreto legislativo n. 112/1998, meglio conosciuto come “Decreto Bassanini”, trasferisce alcune competenze in materia di protezione civile dallo Stato centrale al territorio. Il Dipartimento mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento, ma il coordinamento operativo in emergenza è riservato agli eventi di tipo c, per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza sentito il Presidente della Regione interessata.
Nel 2001, con la Legge Costituzionale n.3 che modifica il titolo V della Costituzione si rafforza e si impone definitivamente nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà, già affermato con la legge Bassanini. Il decentramento amministrativo trova la sua completa realizzazione: la protezione civile diventa materia di legislazione concorrente e quindi, nell’ambito di principi generali stabiliti da leggi dello Stato, di competenza regionale.




