Legal Measures
Legge n. 101 del 14 giugno 2011: istituzione della Giornata nazionale per le vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo
June 14, 2011Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.157 dell'8 luglio 2011
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' il seguente:
«Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.»;
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e'
il seguente:
«Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla
legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958,
n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro
negli uffici pubblici.»;
«Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e
2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni
di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado.».
Art. 2
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attivita' di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessita' di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011
Napolitano
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano




