Legal Measures
Opcm n. 3985 del 2 dicembre 2011: disposizioni urgenti per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche in Liguria dal 4 all'8 novembre 2011 e a La Spezia a ottobre 2011
December 2, 2011Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011
Il Presidente della Regione Liguria, Commissario delegato per l’emergenza legata alle avversità atmosferiche che si sono verificate nella Provincia di La Spezia a ottobre 2011, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011, con il quale è stato, tra l’altro, dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, attuerà tutte le iniziative per fronteggiare i danni conseguenti alle predette eccezionali avversità atmosferiche.
Per questo il Commissario individuerà con urgenza i comuni danneggiati.
I fondi privati raccolti dal Dipartimento della Protezione Civile per le provincie di La Spezia e Massa Carrara, come stabilito dalle ordinanze 3973 e 3974, verranno ripartiti anche tra le provincie di Genova, Savona e Imperia.
Il piano degli interventi previsto per il superamento dell'emergenza legata alle avversità atmosferiche che si sono verificate nella Provincia di La Spezia a ottobre 2011 viene esteso ai territori della Regione Liguria danneggiati dagli eventi atmosferici di novembre 2011. (art.1)
A seguito del disagio economico per gli eventi alluvionali che si sono verificati in Liguria tra il 4 e l’8 novembre i titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, e i titolari di attività commerciali ed economiche in edifici che rientrano in questa tipologia, possono chiedere la sospensione del mutuo per 8 mesi.
A partire dal 17 dicembre 2011, data di pubblicazione di questa ordinanza, gli istituti di credito hanno 30 giorni di tempo per comunicare ai loro clienti le modalità per richiedere la sospensione. Gli istituti di credito dovranno anche comunicare i termini per questa richiesta che comunque non dovranno essere inferiori a 30 giorni. In mancanza di queste comunicazioni, le rate dei mutui vengono sospese fino al 30 giugno 2012. (art.2)




