Legal Measures

You searched

Opcm 3974 del 5 novembre 2011: primi interventi urgenti per le eccezionali avversità atmosferiche di ottobre 2011 nella provincia di Massa Carrara

November 5, 2011

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2011

Commissario delegato. Il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato per superare l'emergenza dovuta alle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nella Provincia di Massa Carrara a ottobre 2011. Entro sette giorni dalla pubblicazione di quest’ordinanza in Gazzetta ufficiale, il Commissario delegato individua i Comuni danneggiati, quantifica i danni e adotta tutte le iniziative necessarie e urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, assicurare l’assistenza alle popolazioni, avviare la messa in sicurezza delle aree colpite e gli interventi urgenti di prevenzione. Per queste azioni il Commissario può nominare dei Soggetti attuatori e si può avvalere di una struttura composta al massimo da cinque unità di personale.

Piano degli interventi. Entro 45 giorni dalla pubblicazione di quest’ordinanza in Gazzetta ufficiale, il Commissario delegato deve avviare un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza che indichi i fabbisogni necessari per le spese sostenute nelle fasi della prima emergenza, per il finanziamento degli interventi di somma urgenza e per quelli di messa in sicurezza dei territori interessati. Nel piano deve essere indicato anche il fabbisogno per i contributi di autonoma sistemazione per i nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte, o sia stata sgomberata, per la ripresa delle attività produttive ed economiche e per il ripristino delle abitazioni principali gravemente danneggiate. Il piano deve, inoltre, individuare i siti di stoccaggio provvisorio dove depositare fanghi e detriti e definire le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati e pianificare azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Nel piano deve essere indicato un ordine di priorità degli interventi. (art. 1)

Conferenza di servizi. Per realizzare gli interventi urgenti il Commissario delegato può affidare la progettazione e/o gli studi di fattibilità e servizi a liberi professionisti. Il Commissario approva i progetti ricorrendo, se necessario, alla Conferenza di servizi. (art. 2)

Contributi per le abitazioni (art. 3)
Case danneggiate o distrutte. Per favorire il rientro nelle case danneggiate o parzialmente inagibili è previsto un contributo:
- fino al 75% e nel limite massimo di 100mila euro per le abitazioni principali
- fino al 75% e nel limite massimo di 30mila euro per le altre abitazioni

Può essere anticipato fino al 50% del contributo, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili o per il loro spostamento da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è previsto un contributo fino al 100% del valore.

Il contributo non può superare il limite massimo del costo al metro quadro delle nuove costruzioni di edilizia pubblica sovvenzionata, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile, e comunque non superiore a 120 mq.

Modalità e procedure per l’erogazione del contributo saranno definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti. Il contributo per abitazioni danneggiate non può essere cumulato con quello per abitazioni distrutte. (art. 3)

Contributo di autonoma sistemazione. Per i nuclei familiari con abitazione principale distrutta in tutto o in parte, o sgomberata è previsto un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro al mese, e nel limite di 100 euro per ogni componente. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il contributo massimo è di 200 euro. Se sono presenti persone con più di 65 anni, portatori di handicap o disabili con una invalidità superiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di 100 euro al mese per ognuna di queste persone.

Il contributo di autonoma sistemazione è concesso dalla data di sgombero fino al rientro in casa o alla sistemazione in una nuova abitazione, e comunque non oltre 12 mesi dal provvedimento di sgombero.

Il Commissario delegato è autorizzato a reperire un alloggio alternativo per i nuclei familiare per cui non sia stata possibile l'autonoma sistemazione. (art. 3)

Trasloco e deposito. Per chi abita in locali sgomberati è previsto un contributo fino all'80% delle spese sostenute per il trasloco e deposito fino ad un massimo di 5mila euro. Per ottenere il contributo, gli interessati devono presentare la documentazione giustificativa. (art. 3)

Beni mobili.
Per i beni mobili necessari al recupero delle normali condizioni di vita, esclusi i beni di lusso, è previsto un contributo fino al 75% del danno, nel limite massimo di 30mila euro, anche in anticipazione. Il contributo è concesso per i danni sui beni mobili registrati, sulla base delle spese di riparazione, o per i beni rottamati, sulla base del loro valore complessivo, per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato. (art. 3)

Cumulabilità dei contributi.
I contributi ed eventuali indennizzi assicurativi possono essere accumulati, non oltre l'importo del costo per la riparazione o il riacquisto dei beni danneggiati. Il contributo per abitazioni danneggiate non può essere cumulato con quello per abitazioni distrutte. (art. 3)

Contributi per attività produttive
(art. 4)

Ripresa delle attività produttive.
Il Commissario delegato può destinare una parte delle somme stabilite da quest’ordinanza per favorire l’immediata ripresa delle attività produttive danneggiate a causa dell’alluvione. Le risorse possono essere distribuite ai soggetti interessati, anche attraverso i sindaci dei comuni colpiti. Il contributo può essere:

a) fino al 75% del danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature, in base alla spesa effettivamente sostenuta;

b) fino al 30% del prezzo di acquisto delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) legato alla durata della sospensione dell’attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi. In caso di attività avviate nel 2011, la domanda di contributo deve essere accompagnata da perizia asseverata compilata da un professionista autorizzato alla certificazione tributaria, cioè un revisore contabile iscritto negli albi dei commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni.

d) fino al 75% del danno, nel limite di 30mila euro, per beni mobili registrati o danneggiati, sulla base della fattura relativa alla riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni ricavato sulla base dei listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro. Il contributo fino al 75% vale per chi presenta domanda entro il 31 gennaio 2012. (art. 4)

Attestazione dei danni. Per importi fino a 30mila euro, i danni possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. I controlli, a campione, sulle attestazioni verranno svolte dal Commissario delegato anche attraverso i soggetti attuatori. Danni superiori a 30mila euro devono essere attestati con perizia asseverata fatta da professionisti abilitati o da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. (art. 4)

Il Commissario delegato, su richiesta degli interessati, può anticipare fino al 50% del contributo, che è calcolato sulla base della relazione tecnica degli interventi da realizzare e dei costi stimati. (art. 4)

È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati. (art. 4)

Assegnazione dei contributi.
Il Commissario delegato stabilisce le norme per l’assegnazione, l'erogazione dei contributi, le anticipazioni e la rendicontazione delle spese. (art. 5)

Deroghe. L’ordinanza stabilisce inoltre le deroghe di cui può avvalersi il Commissario delegato. (art.6)

Aree di stoccaggio. Il Commissario delegato può decidere l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero, accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati.

Nel piano del Commissario delegato possono essere inseriti anche altri interventi finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. (art. 7)

Sospensione dei mutui. È possibile richiedere la sospensione per otto mesi delle rate dei mutui per edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente. La stessa sospensione può essere richiesta per i mutui legati alle attività commerciali ed economiche svolte in edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i clienti interessati sulla possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, e il termine per richiedere la sospensione, che non può essere inferiore a 30 giorni.

Se manca la comunicazione della banca o dell’istituto di credito, le rate sono sospese fino al 30 giugno 2012, e senza spese aggiuntive. (art.8)

Donazioni. L’ordinanza autorizza il Dipartimento della Protezione Civile a ricevere risorse attraverso la raccolta di fondi privati e l'invio di messaggi Sms - Short Message Service dalle reti di telefonia fissa e mobile, da destinare all'attuazione di iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza

I fondi saranno versati al Fondo per la protezione civile e saranno messi a disposizione del Commissario delegato. Viene anche istituito un Comitato di garanti, formato da tre membri, per vigilare sull’utilizzo delle risorse. (art.8)

Fondi. L’ordinanza stabilisce anche la somma stanziata per gli interventi che ammonta a 85 milioni di euro. Oltre a questa somma, il Commissario può utilizzare anche altre eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale. Il Commissario delegato è autorizzato aprire una contabilità speciale per l’utilizzo delle risorse necessarie per gli interventi. (art. 9)

Rimborsi per i volontari. I rimborsi per il volontariato saranno a carico delle risorse previste per far fonte all’emergenza indicate nell’art. 9. (art. 10)