Legal Measures
Opcm n.3850 del 19 febbraio 2010: interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni per gli eccezionali eventi meteorologici nelle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, dicembre '09 - gennaio '10.
February 19, 2010Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010
Il 19 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l’ordinanza n. 3850 sugli interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni dovuti agli eccezionali eventi meteorologici in Emilia-Romagna, Liguria e Toscana dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010.
I Commissari delegati. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza. I Commissari delegati, dopo aver individuato le province e i comuni danneggiati, provvedono, anche attraverso i soggetti attuatori, ad accertare i danni, rimuovere le situazioni di rischio, assicurare l’assistenza alla popolazione e avviare la messa in sicurezza delle aree colpite e gli interventi urgenti di prevenzione. (Art.1, c. 1)
Entro 45 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza in Gazzetta Ufficiale, i Commissari delegati devono predisporre un piano degli interventi con la quantificazione del fabbisogno per: coprire le spese sostenute nella prima emergenza sulla base di un’apposita rendicontazione, finanziare gli interventi urgenti ancora necessari e avviare la messa in sicurezza dei territori; concedere contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta del tutto o in parte, o sgomberata; concedere contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche; concedere contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale; individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio dove depositare fanghi e detriti. (Art. 1, c. 3)
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la Regione Liguria, coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per la pulizia, la bonifica e il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Magra e dei suoi affluenti. (Art. 1, c. 5)
Le risorse stanziate. E’stanziata la somma di 20.000.000,00 € per gli interventi urgenti di protezione civile, da porre a carico del Fondo della protezione civile. Queste risorse sono ripartite tra le Regioni, sulla base delle spese sostenute che risultano dalla stima preliminare, in misura pari a: 12.000.000,00 € per la regione Toscana, 5.000.000,00 € per la Liguria e 3.000.000,00 € per l’Emilia Romagna.
Il Presidente della regione Toscana è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, c.16), nel limite massimo di 4.000.000,00 €. (Art.10, c. 1-2)
I rimborsi alle organizzazioni di volontariato. I rimborsi alle organizzazioni di volontariato autorizzate dal Dipartimento della protezione civile e impiegate negli eventi, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. (Art.3)
I contributi per l’autonoma sistemazione. I Commissari delegati sono autorizzati ad assegnare un contributo di autonoma sistemazione alle famiglie con abitazione principale distrutta, anche in parte, o sgomberata, fino a un massimo di 400 € al mese, nel limite di 100,00 € per ogni componente abitualmente residente nell’abitazione. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il contributo previsto è di 200,00 €. Per ciascun componente della famiglia di età superiore a 65 anni, diversamente abile o con invalidità non inferiore al 67%, è previsto un contributo aggiuntivo di 100,00 €.
Nel caso in cui non sia possibile l’autonoma sistemazione, i Commissari delegati possono disporre il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. I benefici sono concessi a decorrere dalla data dello sgombero, fino al ripristino delle condizioni per il rientro nella propria abitazione o di altra sistemazione stabile, non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero. (Art. 4)
Contributi per la riparazione degli immobili, i traslochi e i depositi. I Commissari delegati sono autorizzati ad erogare contributi fino al 70 % e nel limite massimo di 30.000,00 € per ciascuna abitazione e ad anticipare la somma fino ad un massimo di 15.000,00 € per riparare gli immobili danneggiati la cui funzionalità si possa ripristinare agevolmente, sulla base di un’apposita relazione tecnica. Per chi abita in edifici sgomberati, sono previsti contributi pari all'80% degli oneri sostenuti per i traslochi e i depositi, fino ad un massimo di 5.000,00 €. Occorre presentare un’apposita documentazione giustificativa di spesa. (Art.5)
Contributi per le attività produttive. Per favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche, i Commissari delegati sono autorizzati ad erogare: un contributo per i danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature non superiore al 50% del danno; un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti; un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi che risultano dall'ultima dichiarazione annuale. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
Per importi fino a 25.000,00 €, i danni devono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000,00 €, con una perizia giurata redatta da professionisti abilitati, o da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
I Commissari delegati sono autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 € sulla base di spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene che risulta dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 €. (Art.6)




