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Opcm n. 3844 del 29 gennaio 2010: ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il terremoto di Haiti

January 29, 2010

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010

Il 29 gennaio 2010 è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'ordinanza n. 3844, il secondo provvedimento sulle attività di soccorso dell'Italia alla popolazione haitiana colpita dal terremoto del 12 gennaio. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010. Ne proponiamo una sintesi:

Un soggetto attuatore per gli interventi delle Forze Armate. Per garantire il coordinamento della missione delle Forze Armate ad Haiti, è nominato Soggetto Attuatore il Vice capo dell’ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa della Marina Militare. Le risorse per l’attuazione della missione, comprese quelle che provengono da donazioni e atti di liberalità, confluiscono in una contabilità speciale intestata al Soggetto Attuatore. (art. 1)

La struttura di missione della Protezione Civile. Un provvedimento del Capo Dipartimento della protezione civile definirà i compiti, i ruoli, l’articolazione e la composizione della struttura temporanea di missione che si occuperà di dare supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico e amministrativo per le attività in corso o che saranno realizzate dal Dipartimento. Il responsabile della struttura sarà un dirigente di prima fascia del Dipartimento. (art. 2)

Per dare soccorso alle persone colpite dal terremoto, il Dipartimento è autorizzato a consentire l’uso dei beni e dei materiali alle autorità locali, anche a a scopo di prevenzione, per evitare il peggioramento delle condizioni attuali. (art. 3)

Assunzioni di personale nella Croce Rossa. All’interno delle iniziative da adottare per supportare le persone colpite dal terremoto, la Croce Rossa è autorizzata ad assumere a tempo determinato personale, fino ad un massimo di 20 unità, che ha maturato esperienza nel Movimento internazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o in altre organizzazioni che operano nel settore della cooperaione internazionale. (art. 4)

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