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Opcm n. 3926 del 26 febbraio 2011: disposizioni per l'emergenza nel territorio delle isole Eolie

February 26, 2011

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2011

L'Ordinanza è composta da un unico articolo suddiviso in 11 commi

Nell’ordinanza n.3749 del 19 marzo 2009 “Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza nelle isole Eolie” l’art.1 autorizzava il Capo Dipartimento della protezione civile a conferire un incarico dirigenziale di seconda fascia a personale dirigente appartenente ai ruoli speciali di protezione civile “per l'espletamento delle funzioni di cui al presente comma, e per lo svolgimento delle attività di gestione del presidio territoriale avanzato”. Il comma 1 dell’art. 1 della presente ordinanza modifica le finalità dell’incarico in questo modo “per lo svolgimento delle attività e degli interventi funzionali al superamento dell'emergenza in relazione agli effetti indotti dal vulcanismo in atto nel territorio delle isole Eolie”. (Comma 1)

I commi 2 e 9 sono abrogati dall'art. 2 dell'opcm n. 3948 del 20 giugno 2011.

Il Commissario delegato - Capo Dipartimento della protezione civile può, quando lo ritiene necessario, indire conferenze dei servizi entro sette giorni dall’acquisizione della disponibilità dei progetti. (Comma 3)

Il comma 4 dell’art.1 della presente ordinanza dettaglia inoltre le regole per la convocazione e le deliberazioni della conferenza di servizi. (Comma 4)

L’Ordinanza n.3266 del 7 marzo 2003 “Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile” prevedeva che il Dipartimento della protezione civile potesse realizzare “le attività di supporto logistico per la manutenzione e la gestione delle reti di monitoraggio e di sorveglianza afferenti al Dipartimento anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 4324, dell'11 settembre 2007, unitamente alle azioni per la manutenzione e gestione delle pertinenze tecnologiche e logistiche e per lo svolgimento di attività tecniche di valutazione, anche scientifica, e di pianificazione di protezione civile poste in essere dal Centro operativo avanzato istituito presso l'isola di Stromboli che costituisce presidio territoriale avanzato del medesimo Dipartimento”. Rispetto a queste attività, la presente ordinanza abroga lo svolgimento di quelle “tecniche di valutazione, anche scientifica, e di pianificazione di protezione civile”. (Comma 5)

L’ordinanza n.3225 del 2 luglio 2002 prevedeva che gli introiti (derivanti dall’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 dell’Ordinanza 3225/2002) potessero essere utilizzati dal comune di Lipari “per realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo”. Questa ordinanza sostituisce alle parole "ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo" quelle di "Stromboli e Vulcano". (Comma 6)

Il Sindaco di Lipari provvederà anche alla manutenzione delle elisuperfici realizzate nel territorio del Comune di Lipari. (Comma 7)

Il Sindaco di Lipari, su segnalazione del Dipartimento della Protezione Civile, dispone l’attivazione delle sirene situate sull’isola di Stromboli e sull’isola di Panarea per gli eventi che potrebbero aumentare la probabilità che collassi una porzione della Sciara del Fuoco con il possibile conseguente innesco di un maremoto. Il Sindaco di Lipari assicura inoltre procedure e mezzi di comunicazione certi e affidabili e provvede inoltre ad emanare i provvedimenti necessari alla sicurezza delle persone e alla divulgazione dell’allerta. (Comma 8)

Riguardo alle campagna di comunicazione rivolta alla popolazione ed ai turisti sui fenomeni di vulcanismo presenti a Stromboli e Vulcano, questa ordinanza modifica quanto previsto all’art.16 dell’ordinanza n.3266 del 7 marzo 2003 e ne assegna la cura al Sindaco di Lipari, nell’ambito delle proprie competenze ordinarie e non più al Commissario delegato, Capo della protezione Civile. (Comma 10)

Per garantire il proseguimento delle attività legate al contesto emergenziale in atto nelle isole Eolie, limitatamente all’emergenza idrica, l’Ordinanza n.3891 del 4 agosto 2010 stabiliva che il Commissario delegato provvedesse a realizzare la condotta sottomarina di adduzione dal dissalatore dell’isola di Lipari per l’isola di Vulcano. La presente ordinanza prevede in alternativa la realizzazione di un impianto di produzione di acqua potabile a servizio dell’isola medesima. (Comma 11)

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