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Opcm n. 3890 del 29 luglio 2010: didposizione per affrontare la situazione nell'area archeologica di Roma e provincia

July 29, 2010

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2010

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Considerato che in relazione al contesto di criticità conseguente agli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre 2008 sono cessate le condizioni richieste dall'ordinamento giuridico vigente per il mantenimento dello stato di emergenza anche con riferimento al territorio della regione Lazio;

Considerato, tuttavia, che limitatamente alle aree archeologiche di Roma e provincia permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nei sopra citati territori;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L'architetto Roberto Cecchi è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato per le finalità di cui al comma 1 si avvale dei soggetti attuatori nonché della Commissione generale d'indirizzo e coordinamento di cui rispettivamente all'art. 1, commi 4 ed 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni. (3)

4. Il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati, nonché dei beni e dei servizi messi a disposizione dai medesimi.

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale già operanti ai sensi del comma 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'esperto di cui al comma 11 del medesimo articolo. (4)

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(3) Per le modifiche al presente comma, vedi l'art. 4, comma 1, lett. a) e b), Ordinanza 24 settembre 2010, n. 3899.

(4) Per le modifiche al presente comma, vedi l'art. 4, comma 1, lett.c), Ordinanza 24 settembre 2010, n. 3899.

Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse di destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.

2. Il Commissario delegato continua altresì ad utilizzare la contabilità speciale già aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni. (5)

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(5) Per le modifiche al presente comma, vedi l'art. 4, comma 1, lett.d), Ordinanza 24 settembre 2010, n. 3899.

Art. 4

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute.


La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.