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Legge n. 210 del 30 dicembre 2008: misure per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania

December 30, 2008

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2009

La seconda legge sull’emergenza rifiuti è la n. 210 del 30 dicembre 2008 e ha convertito il decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008, “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”.

La legge si compone di 11 articoli e questi sono i suoi temi principali:

Rimozione e gestione rifiuti
Inceneritori
Potenziamento dei mezzi e del personale
Commissariamento, sanzioni e arresti 
Campagna informativa e scuole 
 

Rimozione dei rifiuti - Per la durata dello stato di emergenza dei rifiuti in Campania sono in vigore misure per affrontare il problema dell'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. (art. 1)

Stoccaggio e monitoraggio dei rifiuti - I soggetti pubblici competenti possono decidere la rimozione e il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, che siano accumulati su aree pubbliche o private. I rifiuti sono raccolti nei siti di stoccaggio, anche provvisori, in cui vengono selezionati e classificati prima delle successive fasi di recupero o di smaltimento.
Con lo scopo di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti, partirà un progetto pilota per garantire la tracciabilità dei rifiuti, che sarà avviato dal Sottosegretario in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania. Inoltre, i dati sul monitoraggio delle acque di falda e delle acque potabili saranno pubblicati e divulgati ai cittadini.
Infine sarà possibile realizzare un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati, che produca energia nel rispetto della salute della popolazione e dell’ambiente. Sarà il Sottosegretario ad avviare la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto e anche a individuare un sito idoneo in Campania. (art. 2)

Per affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e per evitare che si espanda lo stato di emergenza dei rifiuti sul territorio nazionale, sarà applicato un insieme di disposizioni che punta a superare le difficoltà incontrate dagli operatori nel contesto campano. (art. 9-bis)

Abbandono dei rifiuti nelle fognature - È vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con specifici procedimenti. (art. 9-quater)

Incentivi per gli impianti - Viene modificata la procedura che assegna incentivi per la realizzazione degli impianti. In particolare la procedura sarà attivata, in via prioritaria, non solo per gli inceneritori in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008. Inoltre, per far fronte alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti, sono introdotti i finanziamenti e gli incentivi Cip6 per gli impianti, senza distinzione fra parte organica e inorganica.

Sempre in tema di incentivi, ogni 3 anni verranno aggiornate le procedure che determinano qual è la quota di energia elettrica che dev’essere prodotta, all’interno degli impianti, attraverso fonti rinnovabili, anche dove sono impiegate fonti non rinnovabili. Queste nuove modalità di calcolo saranno definite dal Gestore dei Sevizi elettrici e approvate con decreto dal Ministro dello Sviluppo economico, insieme con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel frattempo, per accedere agli incentivi, la quota di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili dev’essere pari al 51% della produzione complessiva. Questo vale sia nel caso in cui negli impianti siano impiegati rifiuti urbani sia combustibile da rifiuti. (art. 9).

Piano nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani - Verrà infine adottato un Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani residui della raccolta differenziata. Il provvedimento sarà adottato dal Presidente del Consiglio, dopo aver consultato il Ministro dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Commissioni parlamentari competenti in materia. Il Piano partirà entro 12 mesi dall’entrata in vigore di questa legge. (art. 9-ter).

Più misure antincendio - Il Dipartimento della protezione civile potrà avvalersi almeno di 35 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009, per potenziare le capacità operative, anche antincendi, in Campania. A questo scopo potranno essere acquistati i mezzi e le dotazioni logistiche necessarie per assicurarne la piena funzionalità. (art. 8)

Lavoro straordinario del personale militare - Il personale militare che opera nella struttura commissariale riceverà una maggiorazione sul compenso per il numero di ore di straordinario.
Sono ampliate inoltre le competenze delle Forze armate, che, oltre alle attività di vigilanza e protezione, hanno anche il compito di controllare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, per velocizzare il trasporto dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate. (art. 5)

Commissariamento degli enti locali - Questo articolo modifica il Testo unico sugli enti locali ed è applicato solo nei territori in cui vige lo stato di emergenza per lo smaltimento di rifiuti. In particolare, in caso di inosservanza dei provvedimenti legati all’emergenza dei rifiuti e di scadenza dei termini stabiliti dal Sottosegretario, il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte possono essere rimossi. La rimozione avverrà tramite proposta motivata dal Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'Interno. (art. 3)

Sanzioni e arresti - Sono previste sanzioni speciali, applicabili esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti. In particolare una serie di condotte già vietate dal codice ambientale vengono trasformate da contravvenzioni amministrative a reati penali, punibili con l’arresto; inoltre è introdotta una differenziazione tra comportamenti dolosi e colposi, oltre a un generale inasprimento delle pene.
Per esempio, per l’abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti o ingombranti e per l'incendio di rifiuti:

• è prevista la reclusione fino a 3 anni e 6 mesi, se si tratta di rifiuti pericolosi o speciali;
• è applicata una multa che varia tra i 100 e i 600 euro, se i rifiuti non sono pericolosi.

Le pene si inaspriscono se i colpevoli sono i titolari di imprese e i responsabili di enti; in questo caso:
• se si tratta di rifiuti pericolosi la reclusione va da 6 mesi a 5 anni, ma con comportamento colposo l’arresto va da 6 mesi a 1 anno;
• se si tratta di rifiuti non pericolosi la pena è la reclusione da 3 mesi a 4 anni, ma con comportamento colposo l’arresto va da 1 mese a 8 mesi.

Sono considerati reati e puniti con l’arresto la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva e la gestione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta. Rimane anche in questo caso una differenziazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La miscelazione di rifiuti pericolosi o la loro miscelazione con rifiuti non pericolosi è punita in modo diverso se la condotta è dolosa o colposa.
Infine è previsto il sequestro del veicolo utilizzato per mettere in pratica questi comportamenti, a cui segue la confisca con la sentenza di condanna. (art. 6)

Campagna per la raccolta differenziata - Potranno partire campagne informative e comunicative che sensibilizzino alla raccolta differenziata e che ne spieghino l’importanza anche da un punto di vista economico.
Tra le attività di informazione ci sarà anche uno spazio per spiegare le sanzioni introdotte per regolare la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti.
Sarà compito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare attivare queste iniziative, in accordo con il Dipartimento dell’informazione e dell’Editoria. Gli spazi informativi saranno realizzati su radio, tv e web. (art. 7)

Educazione ambientale - Inoltre sarà introdotta l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo. Le modalità saranno definite con decreto del Ministero dell'Istruzione, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (art. 7bis)

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