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16-09-2004

Centro Funzionale

INDICE DELL'ARTICOLO

   - 1 La direttiva

   - 2 Zone di allerta

   - 3 Previsioni Meteo e Bollettino di Vigilanza Meteo

La direttiva

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, promosso dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, si propone di realizzare una rete di centri operativi per il “Sistema di allertamento” nazionale distribuito ai fini di protezione civile che, attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di supporto alle decisioni delle autorità preposte all’allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile e alle diverse fasi di gestione dell’emergenza in attuazione dei “Piani di emergenza di protezione civile” provinciali e comunali.
La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004, inserendosi nel contesto nazionale, detta gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale di tale sistema di allertamento; definisce i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell’emergenza; stabilisce gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all’insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità coinvolte.
 
I soggetti istituzionali
Al governo del sistema di allertamento nazionale distribuito concorrono responsabilmente:
-la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile;
-le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di quanto specificato dalla circolare del 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla legge 183/1989 e successive modificazioni, dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 401/2001 e dalle normative regionali di riferimento.
La gestione del sistema di allertamento nazionale è quindi assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Tento e Bolzano attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete.
 
La funzione tecnico-scientifica del Metodo Augustus
Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali rappresenta ed organizza all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la funzione di supporto tecnica scientifica, già definita nell’ambito del Metodo Augustus (pubblicato sul n.12 di ottobre/novembre del 1998 della rivista “DPCinforma”), in forma permanente e condivisa.
 
 
Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:
-i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l’osservazione della terra;
-i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
-le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell’anno e, se del caso, su tutto l’arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di protezione civile.
 
Gli strumenti e le modalità
Il sistema di allerta nazionale prevede:
-una fase previsionale costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente;
-una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell’evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi sulla base di misure raccolte in tempo reale.
Al fine della valutazione della situazione meteorologica, per le finalità del Servizio Nazionale di Protezione Civile, il Dipartimento garantisce, entro le ore 12:00 di ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala sinottica per le successive 24, 48 e 72 ore al fine di consentire:
-ai singoli servizi meteorologici o alle aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed interpretare efficacemente le proprie previsioni ad area limitata e quindi ai Centri Funzionali decentrati di procedere alla modellazione dei diversi effetti al suolo;
-al Dipartimento di emettere, in forma pubblica, un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale ed , in forma riservata, un Bollettino di criticità nazionale;
-al Dipartimento, nonché alle Regioni e alle Province Autonome, di emettere, in forma riservata, se del caso, Avvisi di avverse condizioni meteo e di criticità sia nazionali che regionali.
Le Regioni e le Province Autonome d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti. Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta.
In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni e le Province Autonome devono identificare precursori ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari d’evento, nonché dei conseguenti effetti sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorché temporanea e provvisoria, dell’evento stesso.
In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione e consistenza quantitativa, deve riguardare con crescente priorità ed importanza quelli relativi all’ambiente, alle attività, agli insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili, alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari,alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani in particolare, definendo così una gerarchia degli elementi esposti alla pericolosità dell’evento stesso.
Le Regioni e le Province Autonome, d’intesa con il Dipartimento, stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.
Le Regioni e le Province Autonome a seguito di un Avviso di avverse condizioni meteo dichiarano le proprie valutazioni del livello di criticità atteso nelle diverse zone di allerta in cui è classificato il territorio regionale.
 
L’organizzazione del sistema
Sarà cura delle Regioni e delle Province Autonome far sì che al raggiungimento e/o superamento di tali soglie tra diversi livelli di criticità, siano pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema della protezione civile preposti:
-prima del manifestarsi dell’evento temuto, alle fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, nonché di preparazione all’emergenza;
-durante e dopo il manifestarsi dell’evento, alla fase di governo e superamento dell’emergenza.
L’adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile sulla base dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al Presidente della Giunta o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
E’ evidente, tuttavia, che un sistema di allertamento per quanto diligentemente organizzato e tecnologicamente sostenuto non può dirsi effettivamente tale se “non è alimentato e confermato da una continua osservazione del manifestarsi degli eventi e degli effetti e “fisiologicamente” connesso al sistema preposto alla gestione della prima emergenza, sia nelle prime fasi di contrasto che di salvaguardia delle popolazioni.
A tal fine la richiamata Direttiva chiede alle Regioni e alle Province Autonome di promuovere e sostenere l’organizzazione, di presidi territoriali per le attività sia di vigilanza che di intervento tecnico urgente, per quanto possibile anche a scala comunale, a cui assicurare la possibile partecipazione anche ai Corpi dello Stato ed il Volontariato, gli enti pubblici e privati predisposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, alla gestione di opere idrauliche e per l’irrigazione e la regolazione delle acque, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso dell’energia.

 


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