IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 10 marzo 2019;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n. 494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27 dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 589 del 15 aprile 2019 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno”.
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
VISTE le note della Regione Toscana del 2 e dell’8 marzo 2021;
D’INTESA con la Regione Toscana;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6064, intestata al Dirigente del settore protezione civile regionale della regione Toscana ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 589 del 15 aprile 2019, è prorogata fino al 15 settembre 2021.
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Roma, 2 aprile 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio