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Normativa
Ocdpc n. 408 del 15 novembre 2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
15 novembre 2016Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016
L’ordinanza n. 408, oltre a prevedere un aumento del Contributo di Autonoma Sistemazione, definisce i diversi soggetti che, anche in raccordo tra loro, sono responsabili delle procedure per la fornitura dei moduli abitativi provvisori, di quelli destinati a uso pubblico, scolastico, per le attività economiche e produttive, oltre che dell’individuazione, verifica, acquisizione e predisposizione delle aree nelle quali installare gli stessi container. Con l’ordinanza vengono anche nominati due soggetti attuatori, uno per garantire gli interventi necessari alla continuità dell’attività scolastica e l’altro per le attività finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità.
Le nuove disposizioni sul Contributo di Autonoma Sistemazione
Il Contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall’ordinanza 388/2016.Le disposizioni relative al contributo di autonoma sistemazione si applicano anche agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Saranno i Comuni, che effettuano l’istruttoria e gestiscono le attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione, a rideterminare i contributi secondo le nuove disposizioni, anche quelli in via di erogazione.
I Moduli abitativi provvisori. L’ordinanza dispone che il Dipartimento della Protezione Civile provvede all’allestimento di aree da destinare a insediamenti dei moduli abitativi provvisori-container. Le aree saranno comprensive di strutture e servizi a supporto che garantiscano lo svolgimento della vita della comunità locale, in attesa della realizzazione delle soluzioni abitative in emergenza. Il Dipartimento si occuperà di quantificare, su indicazione dei Comuni e anche in modo speditivo, i fabbisogni di massima per la realizzazione dei container ad uso abitativo. La quantificazione dei fabbisogni sarà effettuata in base al quadro di danneggiamento complessivo degli edifici, alle esigenze di assistenza rappresentate dalla popolazione, alle altre forme di assistenza o autonoma sistemazione.
La procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori e a uso lavanderia è in capo al Dipartimento della Protezione Civile che si occuperà anche della fornitura, comprensiva dei relativi arredi e della biancheria, a meno che il Comune interessato non sia in grado di provvedervi direttamente, in base alla propria effettiva capacità operativa . Le aree su cui verranno allestiti i moduli dovranno essere individuate dai Comuni oppure dal Dipartimento che deve procedere d’intesa con il presidente della Regione. Le Regioni si occuperanno di verificare l’idoneità delle aree individuate e il Comune sarà responsabile dell’acquisizione delle stesse e della loro predisposizione per l’allestimento dell’insediamento dei moduli. Anche in questo caso, se il Comune non potesse provvedere alla predisposizione delle aree, di questa attività si occuperà il Dipartimento della Protezione Civile con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale.
La realizzazione di moduli temporanei a uso pubblico: municipi, luoghi di culto, servizi sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco
Le strutture temporanee per i municipi possono essere acquisite o dal Dipartimento della Protezione Civile tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016 o dal Comune con ricorso al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. La fornitura dovrà essere richiesta dal Comune o dalla Regione e le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso o dal Dipartimento della Protezione Civile con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale.
Le strutture temporanee per le attività di culto saranno acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. La fornitura dovrà essere richiesta dal Comune e le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso.
Le strutture temporanee per i servizi sanitari territoriali saranno acquisite dalle Regioni anche tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. La fornitura dovrà essere richiesta dal Comune e le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso.
I presidi temporanei per forze dell’ordine e vigili del fuoco devono essere acquisiti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. Le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dalle amministrazioni di appartenenza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.
I moduli provvisori per le scuole e il soggetto attuatore per la continuità dell’attività scolastica. L’ordinanza dispone che i moduli provvisori per le scuole devono essere acquisiti dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, anche tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. Le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso o dal Dipartimento della Protezione Civile con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale.
L’ordinanza, inoltre, individua la dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, soggetto attuatore per le attività legate alla realizzazione degli insediamenti per la continuità dell’attività scolastica. Il soggetto attuatore dovrà provvedere anche all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, se necessario con il supporto dei Comuni e delle Province o delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Le strutture temporanee e i soggetti attuatori per le attività economiche e produttive
Le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, o i rispettivi Presidenti, sono individuati soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dal sisma.
Le Regioni provvedono in accordo con i Comuni interessati ed eventualmente con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni, all’individuazione delle aree per l’allestimento delle strutture temporanee, preferendo se possibile aree pubbliche a quelle private e cercando di contenere il numero delle aree individuate.
Le Regioni individuano le aree, d’intesa con i Comuni. Questi acquisiscono e predispongono le aree, anche con il supporto di componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. I Comuni possono acquisire le strutture provvisorie noleggiandole e installandole. Il fabbisogno finanziario necessario alla copertura di queste attività è approvato preventivamente dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Il soggetto attuatore per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità
L’ordinanza nomina l’ing. Fulvio Soccodato di ANAS SpA soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle strade interessate dai terremoti di competenza di ANAS e, dove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali.
Il soggetto attuatore provvede a effettuare la ricognizione delle criticità della rete viaria sulla base delle segnalazioni dei gestori e degli esiti dei sopralluoghi effettuati
Successivamente individua gli interventi minimi necessari a garantire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità compromessa dagli eventi sismici. Redige un programma di ripristino e messa in sicurezza delle strade, indicando le priorità di intervento con tempi e finalità coerenti con la gestione dell’emergenza. Il programma, in merito alla finalizzazione degli interventi per superare le situazioni di criticità, è sottoposto all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Il soggetto attuatore è responsabile del coordinamento operativo e del monitoraggio dell’esecuzione degli interventi contenuti nel programma. Provvede, inoltre, direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali nel caso in cui quest’ultimi non siano in grado di provvedere in autonomia.
Il soggetto attuatore riferisce periodicamente alla Dicomac sullo stato di esecuzione degli interventi e provvede all’aggiornamento del programma sulla base dell’avanzamento dei lavori. Il programma può essere rimodulato dopo approvazione delle variazioni da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Le attività del soggetto attuatore e dei gestori locali possono essere svolte anche con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” e, in particolare, l’art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l’art. 7 contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l’art. 9 contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione;
RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;
ACQUISITO l’avviso favorevole dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
DISPONE
Art. 1
(Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container)
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del decreto legge n. 205/2016, per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di assicurare le attività di assistenza alle popolazioni colpite sui territori dei Comuni interessati, il Dipartimento della Protezione Civile provvede all’allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori – container di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza, in un contesto comprensivo di strutture e servizi a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, nelle more della realizzazione delle strutture provvisorie di emergenza di cui all’articolo 1 della richiamata ordinanza n. 394/2016, dell’implementazione delle altre soluzioni abitative disciplinate dall’art. 4 della medesima ordinanza, ovvero del ripristino degli edifici a seguito della realizzazione degli interventi di immediata esecuzione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 205/2016.
2. Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle indicazioni dei Comuni interessati, provvede alla ricognizione e quantificazione, anche speditiva, dei rispettivi fabbisogni di massima, considerando il quadro di danneggiamento complessivo, le esigenze di assistenza già rappresentate, il possibile ricorso alle altre e più appropriate misure di cui all’art. 4 della richiamata ordinanza n. 394/2016.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui al comma 2, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori – container;
- all’ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneità delle aree individuate;
- all’acquisizione delle aree con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l’esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
4. Il soggetto responsabile dell’ordinativo di fornitura per l’acquisizione in locazione dei container abitativi provvisori e servizi connessi provvede, altresì, all’acquisizione, nella misura necessaria, degli arredi e della biancheria per l’allestimento dei container abitativi provvisori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016.
Articolo 2
(Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici)
1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
- all’ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneità delle aree individuate;
- all’acquisizione delle aree con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l’esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
2. Ove ritenuto necessario, sulla base di valutazioni svolte dai soggetti responsabili all’uopo individuati, qualora economicamente più vantaggioso in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture, si può procedere all’acquisizione in proprietà dei moduli provvisori di cui al comma 1. A tal fine i soggetti individuati operano con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
3. Il Soggetto attuatore di cui all’articolo 3, comma 2 dell’ordinanza n. 394/2016 garantisce il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative da porre in essere dai Soggetti di cui all’allegato 1 ai sensi del presente articolo ed il raccordo con quelle di cui al successivo articolo 3.
4. La Dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attività specificate nella tabella in allegato 1 relative alle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica.
5. Il soggetto attuatore di cui al comma 4 provvede, con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016, all’espletamento delle attività di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica, nonché all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile.
6. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
7. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi di personale afferente alle strutture periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il coordinamento del soggetto attuatore di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 394/2016.
8. Le strutture modulari realizzate dal soggetto attuatore di cui al comma 4, ove acquisite ai sensi del comma 2, sono successivamente trasferite in proprietà all’ente locale territorialmente competente.
Articolo 3
(Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive)
1. In attuazione dell’art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa.
2. Fermo restando quanto previsto all’art. 6 dell’ordinanza n. 394/2016, per le finalità di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d’intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.
3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all’art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d’intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, nonché all’acquisizione, anche mediante noleggio ed all’installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.
4. Il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle iniziative di cui al comma 3 è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Articolo 4
(Disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità)
1. In attuazione dell’art. 7 del decreto legge n. 205/2016, l’Ing Fulvio Soccodato di ANAS s.p.a. è nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS s.p.a. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici di cui in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore, avvalendosi delle organizzazioni territoriali e centrali di Anas s.p.a., provvede:
a) ad effettuare l’aggiornamento della ricognizione delle criticità inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici di cui in premessa sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori nonché degli esiti dei sopralluoghi appositamente programmati ed eseguiti;
b) ad individuare, all’esito della ricognizione di cui alla lettera a), gli interventi minimi essenziali per garantire le finalità di cui al comma 1;
c) a redigere un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi realizzabili mediante tempistiche e finalità coerenti con la gestione emergenziale unitamente alle priorità d’intervento, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile relativamente alla finalizzazione degli interventi ricompresi nel predetto programma al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza.
3. Il programma di cui al comma 2, lettera c) è trasmesso, dopo l’approvazione, alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell’erogazione delle risorse, la Dicomac attesta il superamento delle criticità connesse con ciascun intervento eseguito e autorizza il relativo versamento al soggetto attuatore da parte della medesima Direzione generale, cui fanno capo le risorse del Fondo di cui all’art. di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell’esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera c) e provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali qualora la capacità operativa di questi ultimi e le esigenze emergenziali indicate dalla Dicomac non consentano agli stessi di provvedervi autonomamente.
5. Il Soggetto attuatore riferisce periodicamente alla Dicomac e alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo stato di esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera c), provvedendo all’aggiornamento del medesimo sulla base dell’avanzamento dei lavori. All’eventuale rimodulazione del piano si provvede previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
6. Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, il soggetto attuatore ed i gestori locali operano, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza n 394 del 19 settembre 2016 oltre che, ove necessario, in deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario:
a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
b) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di attuazione;
c) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, articoli 7, 8 e 11.
7. Al fine di garantire l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, ANAS s.p.a. assicura al soggetto attuatore il supporto tecnico necessario mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali e centrali oltre che attraverso la costituzione di una struttura composta da qualificato personale tecnico ed amministrativo di Anas s.p.a. nel limite massimo di 30 unità così suddiviso:
a) una struttura di coordinamento e supporto tecnico operante presso la Direzione Generale di ANAS S.p.A.;
b) un gruppo di lavoro operante sul territorio suddiviso per regione;
c) una struttura di collegamento operante presso la Dicomac.
8. Per la realizzazione delle attività previste dal presente articolo si provvede a valere, in via di anticipazione, sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 208 del 2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legge n. 205/2016.
Articolo 5
(Ulteriori disposizioni in materia di contributi per l’autonoma sistemazione)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l’autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 citata in premessa, è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900 per quelli composti da 5 o più unità.
2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nel nucleo familiare che abbia un’età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. I Comuni interessati, a cui è demandata l’istruttoria e la gestione delle attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1.
4. La disciplina sui contributi per l’autonoma sistemazione di cui al presente articolo deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.
Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio
Allegato 1
TIPOLOGIA DI STRUTTURA | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA | SOGGETTO RESPONSABILE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE | SOGGETTO RESPONSABILE PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DELLE AREE | SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE | SOGGETTO RESPONSABILE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE AREE |
CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E CONTAINER A USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI | DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (mediante gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016) | DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE oppure COMUNE (se in grado sulla base della effettiva capacità operativa) | COMUNE oppure DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE d'intesa con il PRESIDENTE DELLA REGIONE (VCD) | REGIONE | COMUNE | COMUNE oppure DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC) |
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONI DEI MUNICIPI | DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (se si utilizzano gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016) | COMUNE oppure REGIONE | COMUNE | REGIONE | COMUNE | COMUNE oppure DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC) |
COMUNE (se si ricorre al MEPA) | COMUNE | COMUNE | REGIONE | COMUNE | COMUNE oppure DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC) | |
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINTUITA' DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stpulati in attuazione del DL n. 205/2016) | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | COMUNE | REGIONE | COMUNE | COMUNE oppure DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC) |
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTIINUITA' DEI PRESIDI DELLE FORZE DELL'ORDINE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO | AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stpulati in attuazione del DL n. 205/2016) | AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA | COMUNE | REGIONE | COMUNE | AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (anche avvalendosi del Provveditorato alle OO.PP. Competente) |
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' DI CULTO | DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (mediante gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016) | COMUNE | COMUNE | REGIONE | COMUNE | COMUNE |
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITA' DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI | REGIONE (utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stpulati in attuazione del DL n. 205/2016) | REGIONE | REGIONE (sentito il Comune) | REGIONE | COMUNE | REGIONE |