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Contributi per eventi meteo-idro di ottobre 2018
Nei mesi di ottobre e novembre 2018 l’Italia è stata colpita da fenomeni meteorologici particolarmente avversi che hanno determinato gravi danni in alcune Regioni e Province autonome. Per questo motivo, con delibera del Consiglio dei ministri, l’8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le provincie Autonome di Trento e Bolzano.
Il 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento della protezione civile ha firmato l’ordinanza n. 558 che prevede - per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1/2018) - l’avvio di misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale delle comunità colpite dagli eventi calamitosi. Con questo stesso obiettivo, sono stati inoltre adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 che assegnano e disciplinano l’utilizzo di nuove risorse finanziarie.
Per supportare il lavoro delle Amministrazioni interessate da questi eventi, pubblichiamo le risposte alle richieste di chiarimenti più frequenti che arrivano al Dipartimento in relazione ai provvedimenti adottati.
Per l’attuazione degli interventi ricompresi nei Piani di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, è possibile ricorrere alle procedure previste all’art. 63 del codice dei contratti pubblici?
L’articolo 4, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n.558 del 15 novembre 2018 prevede la possibilità per i Commissari delegati e i soggetti attuatori di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si ritiene che questi presupposti possono rinvenirsi nell’urgenza di porre in essere gli interventi di cui alla medesima ordinanza n. 558 che, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 7, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.
E’ possibile richiedere un contributo per il danno subito da un immobile utilizzato come deposito di materiali e non dichiarato presso la camera di commercio?
Possono essere utilizzate le deroghe previste dall’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 anche con riferimento agli stati di emergenza in corso o scaduti da non oltre sei mesi previsti all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145?
Sì. Con riferimento agli stati di emergenza in corso o scaduti da non oltre sei mesi, di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge n.145 del 30 dicembre 2018, ricompresi nell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, si ritiene che le risorse stanziate con il medesimo articolo 1, comma 1028, sono utilizzate con le modalità e le disposizioni derogatorie di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 5 del citato decreto del 27 febbraio 2019.
Sono detraibili le spese sostenute con il contributo statale?
No. La detrazione non è possibile trattandosi di fondi pubblici.
In caso di impresa con sedi operative in diversi comuni danneggiati dallo stesso evento calamitoso, si possono presentare più domande di contributo in base all’art. 3, commi 3, lett .b) e 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 558 del 15 novembre 2018?
Sì, nel limite massimo complessivo di 20.000 euro.
Qual è la disciplina delle eventuali economie degli interventi ricompresi nei Piani?
Le domande di finanziamento devono avere una marca da bollo da 16 euro? Esiste una deroga per richieste di contributi/finanziamenti di questo tipo?
Nel caso di impugnazione di un decreto di concessione, si fa riferimento al TAR Lazio? L’Avvocatura della Regione può essere investita delle attività relative?
La disciplina emergenziale non deroga alla giurisdizione che è posta in capo al giudice territorialmente competente. Si ritiene che l’Avvocatura regionale possa essere investita della questione se l’impugnativa riguarda l’atto di concessione del contributo. Qualora essa riguardi anche l’ordinanza come atto presupposto, dovrà essere investita della questione l’Avvocatura generale dello Stato.
Viene confermato che il termine ultimo per i decreti di concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive è il 30 settembre 2019, come per la contrattualizzazione degli interventi su beni pubblici?
In analogia al termine previsto per i contratti di appalto si è stabilito il 30 settembre come termine per l’adozione dei decreti di concessione dei contributi ai privati e alle attività economiche e produttive. Ciò è necessario al fine di avere i dati per l’eventuale rimodulazione delle risorse non utilizzate.
Il DPCM 27 febbraio 2019 fa riferimento all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata. Nel caso in cui un’associazione (che fa riferimento al modello di domanda dei privati) utilizzi locali di proprietà del Comune, è sufficiente l’autorizzazione del Comune per la domanda o prevale il fatto che l’appartamento non è di proprietà privata e quindi la richiesta non è ammissibile?
Possono rientrare quali beneficiari dei finanziamenti “Società o associazioni senza fini di lucro”?
Le società o associazioni senza fine di lucro sono da considerare privati e quindi è possibile ammetterli a contributo solo qualora la sede sia un immobile ad uso abitativo.
- Fondazione, ente no profit riconosciuto con decreto regionale, avente partita IVA ma non iscrizione alla Camera di commercio: non rileva l’iscrizione alla Camera di Commercio ma il documentabile svolgimento dell’attività economica e produttiva.
- Scuola Sci, che è Associazione iscritta ad apposito albo professionale, avente partita IVA ma non iscrizione alla Camera di commercio: non rileva l’iscrizione alla Camera di Commercio ma il documentabile svolgimento dell’attività economica e produttiva.
- Ente religioso iscritto alla Camera di commercio, ma per lo specifico immobile danneggiato, essendo una “Casa di preghiera” non è stata inserita come unità locale: occorre verificare se l’immobile danneggiato è sede dell’attività economica e produttiva.
- Club Alpino Italiano (per danni a rifugi) Se presso i rifugi si svolge attività turistico-alberghiera (pernottamento e/o ristorazione) il caso rientra tra le attività economico-produttive.
Le note esplicative sulla compilazione della Perizia asseverata – Modulo B1 elencano tra le abitazioni: villetta indipendente o a schiera, un appartamento all’interno di un condominio o di un aggregato strutturale. In caso di dubbio è possibile fare riferimento ai seguenti ulteriori criteri per l’individuazione dell’abitazione?
Ciò che rileva ai fini dell’erogazione del contributo è che si tratti di una unità immobiliare ad uso abitativo e non sede di una attività economica e produttiva (in quanto in tal caso dovrebbe compilarsi la scheda C). Inoltre, deve trattarsi di una unità immobiliare e non di parte comune in quanto per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento sia all’unità che alla parte comune.
- La destinazione d’uso al momento dell’evento come risultante dalle pratiche edilizie agli atti che, peraltro, deve attenersi alla classificazione normativamente prevista, tra cui figura anche quella “residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo” (per la Regione Fvg: art. 5 LR. 19/2009); invece, qualora manchino o siano indeterminati gli atti delle pratiche edilizie, la destinazione d’uso dipende “dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente” (per la Regione Fvg: art. 14 L.R. 19/2009);
- La classificazione catastale, ovvero gli immobili del gruppo “A” classificati come “Abitazioni”;
- La dotazione minima di impianti tecnologici e rispetto dei requisisti igienico-sanitari dettati dalle vigenti disposizioni di legge;
- La residenza anagrafica risultante dai registri dello stato civile ma, com’è ovvio, non nel caso di abitazione/i secondaria/e del proprietario, a meno che la domanda non sia presentata da persona diversa (locatario, comodatario o titolare di altro diritto reale di godimento) e che questa abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’immobile danneggiato.
Il modulo B esclude espressamente i fabbricati non iscritti al catasto e non conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Spetta al richiedente dichiarare che trattasi di immobile ad uso abitativo sottoscrivendo il modulo B (dove vanno indicati i dati catastali), ferme restando le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
E’ possibile consentire a chi ha già segnalato il danno con un atto formale protocollato dal Comune, in cui vi sia evidenza della data di presentazione della richiesta e dell’importo, senza aver compilato i moduli predisposti per le prime misure, di presentare domanda, riaprendo così i termini e attribuire le risorse in percentuale, trovando copertura in eventuali economie?
L’anticipazione risarcitoria di cui all’articolo 1, comma 685 della legge n. 145/2018, fa riferimento ai fondi stanziati con il DPCM 27 febbraio 2019 o altra linea di finanziamento? Esiste una relazione tra i commi 685 e 1028 dell’art. 1 della legge n. 145/2018?
Le attività quali la gestione e affittanza della darsena, ormeggi, posti barca e posti auto, costruzione di edifici, attrezzature, impianti a carattere turistico, balneare, sanitario, termale, sportivo e ricreativo, alberghiero, residenziale, commerciale, sia su beni di proprietà che in concessione, possono accedere ai finanziamenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019?
L’ammissibilità ai finanziamenti di cui al DPCM 27/2/2019 va valutata caso per caso. In particolare per:
- Rimozione di tronchi e ramaglie del fiume Tagliamento che si sono riversati sull’arenile: rientra nell’intervento sui beni pubblici di cui all’articolo 2 del DPCM 27/2/2019.
- Intervento di drenaggio dei sedimi in eccesso: rientra nell’intervento sui beni pubblici di cui all’articolo 2 del DPCM 27/2/2019.
- Ripristino del pontile: in linea generale il ripristino del pontile dove si svolge l’attività economica è ammissibile. Occorre, però, verificare se si tratta di pontile fisso o mobile: nel primo caso lo stesso dovrà essere considerato quale struttura e ammesso a contributo ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 27.2.2019; nel caso di pontile mobile strumentale all’esercizio dell’attività economica potrà essere, invece, inserito o come prime misure di cui alla OCDPC n.558/2018, art.3, comma 3, lettera b) o nella sezione separata della perizia di cui all’articolo 5, coma 4, lettera b, di cui al citato DPCM del 27 febbraio 2019. Occorre inoltre verificare la sussistenza e la validità dell’atto di concessione.
- Danni a piattaforma galleggiante del passo barca: non rientrano nei finanziamenti del DPCM del 27 febbraio 2019. Tuttavia, qualora strumentali all’esercizio dell’attività economica, possono essere inseriti o come prime misure di cui alla OCDPC n.558/2018, art.3, comma 3, lettera b) o nella sezione separata della perizia di cui all’articolo 5, comma 4 lettera b) del citato DPCM del 27 febbraio 2019. Non trattandosi di unità locali ma di attrezzature.
Con il DPCM del 27 febbraio 2019 possono essere finanziati solo gli interventi sugli immobili?
Società che gestiscono beni demaniali (spiagge) non hanno unità locali sulla “spiaggia”. L’impianto balneare è assimilabile all’immobile sede dell’attività produttiva? Come si interpreta in tal caso il concetto di sede?
In casi come quello prospettato, non si tratta di sede o di unità locale ma di strutture, opere ed impianti ammissibili ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DPCM del 27 febbraio 2019, previa valutazione caso per caso rimessa alle Regioni sulla base di quanto espressamente previsto nei relativi contratti di concessione.
Con riferimento a imprese che esercitano attività estrattive, è ammissibile il finanziamento per danni subiti dal cantiere nel quale viene esercitata l’attività estrattiva, anche nel caso in cui non siano presenti fabbricati nel cantiere, ma risultino danneggiate le aree stesse (erosione) nelle quali si esercita l’attività estrattiva, che a seguito degli eventi alluvionali ha comunque dovuto essere sospesa?
Sono ammissibili a finanziamento i danni a infrastrutture di distribuzione di energia elettrica, tralicci, cabine delle imprese che esercitano attività di distribuzione di energia elettrica?
Che cosa si intende per impianti?
Per impianti si intendono le seguenti categorie:
- impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell’art. 812 c.c. (es.: impianto di produzione di energia elettrica, inteso come complesso edilizio, e comunque incorporato al suolo), il cui contributo, se ammissibile, è pari al 50%;
- impianti generici, in attuazione dell’art. 2424 del codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all’immobile sede dell’attività di impresa, nella misura del 50%;
- impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell’80%, legati alle tipiche attività produttive dell’azienda.
Per le attività economiche e produttive, i finanziamenti sono concessi, per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione e per il ripristino strutturale e funzionale, fino al 50% (e 80% per impianti) della spesa ammissibile, il cui limite massimo è pari ad Euro 450.000?
Ipotesi:
- danno per immobili indicato in perizia asseverata € 500.000, danno per impianti € 200.000
- spesa ritenuta ammissibile per immobili € 450.000 e per impianti € 200.000
- finanziamento concesso € 225.000 + € 160.000
Si conferma che il limite massimo complessivo del contributo totale concedibile è fissato in 450.000 euro.
In caso di spesa per impianti pari a € 600.000, ritenuto interamente ammissibile, il finanziamento concedibile è pari a € 480.000 (che va sommarsi ad € 225.000 per i lavori all’immobile) oppure a non più di € 225.000 (per non superare, insieme al finanziamento per immobili, € 450.000)?
Il DPCM del 27 febbraio 2019 fa riferimento alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e all’aumento della resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive. Tra le tipologie di danni causati dagli eventi del 29 e 30 ottobre nella Regione Lazio, presso alcuni territori comunali (es. Terracina) i danni sono stati causati da tromba d’aria e forte vento, che hanno causato scoperchiamento di tetti e danni a serre e infrastrutture di vario genere di attività produttive, in particolare agricoltura. L’ammissione di tali tipologie di danni è compatibile con la disciplina prevista dal citato DPCM?
Sul tema aiuti di Stato alle attività produttive, ed in particolare alle attività agricole, facendo riferimento sia all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) della OCDPC 558 che al DPCM del 27.02.2019 (che richiama nelle premesse il Regolamento UE 651/2014), nonché alla circolare del Dipartimento del 01.12.2018 che fa riferimento al regime degli aiuti de minimis, si richiedono maggiori informazioni in merito alla applicabilità o meno delle esenzioni, atteso che i contributi riguardano danni alle strutture e infrastrutture e non alle produzioni in senso stretto.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha inviato alle Regioni le schede per raccogliere le varie esigenze, specificando che l’articolo 25 del Reg. UE n. 702/2014 è attivabile. Sul contributo fino a 20.000 euro occorre la specifica perché qualora utilizzati per il ripristino delle strutture danneggiate questi rientrano nell’art. 25 (se il danno è superiore al 30%) del predetto Regolamento.
Si rinvia, al riguardo, alle slides fornite dal citato Ministero.
Cosa si intende con il termine “trasferito”, riferito al personale che può essere inserito nella struttura del Commissario delegato? In particolare, tenuto conto che l’OCDPC 558 fa riferimento, per la costituzione dell’Ufficio in commento, al personale regionale.
E’ possibile rivedere i termini indicati dal punto 3 dell’art.2 del DPCM del 27 febbraio 2019?
In merito all’art. 3, comma 5 e art. 4, comma 6 del DPCM 27 febbraio 2019, per l’attribuzione di una somma integrativa pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente, qualora la somma integrativa ecceda il residuo ammissibile non coperto dal contributo, quest’ultima può essere comunque riconosciuta per intero o deve essere ricompresa nei limiti dell’importo di perizia?
Fermo restando che il contributo è riconosciuto al netto degli eventuali rimborsi erogati dalle assicurazioni, lo stesso può eccedere il limite dei 450.000 euro poichè si sommano i premi pagati.
Esempio:
- danno totale 450.000 su impianti
- indennizzo assicurazione = 200.000€
- contributo max concedibile 80% =360.000
- contributo erogabile massimo fino a concorrenza di 450.000€ = 250.000 €
- integrazione premi pagati 10.000 € x 5 anni= 50.000 €
- totale contributo 500.000€
In ordine al regime de minimis si richiedono ulteriori elementi di dettaglio.
Per quanto attiene alle prime misure di cui alla OCDPC 558/2018, considerato l’importo massimo concedibile di euro 20.000, si rinvia a quanto già rappresentato nella circolare dipartimentale del 1° dicembre 2018 in ordine al regime de minimis. Per quanto attiene ai contributi di cui al DPCM 27 febbraio 2019, si rende necessario che ciascuna Regione avvii la procedura di comunicazione in esenzione della misura di cui al reg. UE n. 651/2014. E’ inoltre possibile predisporre un unico bando per entrambe le citate misure attivando, quindi, unicamente la procedura della comunicazione in esenzione.
Con riferimento agli eventi di cui all’ OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, e in particolare ai contributi di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, si chiede se tra i costi relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti di cui all'art. 5, comma 4 lett. b), possano rientrare anche i prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, quali ad esempio, per il settore agricolo, i frutti pendenti, o, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le scorte di pesci e molluschi stoccate all'interno delle aree di allevamento o nelle aree oggetto di pesca esclusiva. Inoltre, qualora questa qualificazione sia da ritenersi corretta, si chiede se siano ascrivibili a questa categoria, oltre alle spese per il riacquisto, anche le spese ad esso connesse quali quelle per gli interventi di trasporto e ricostituzione del prodotto all'interno delle aree di allevamento o di pesca esclusiva.
I prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.
Si chiede conferma della corretta applicazione dell’articolo 4 del DPCM del 27 febbraio 2019 nel senso di seguito rappresentato: a) Indennizzo massimo concedibile a singolo richiedente = 450.000,00 euro (con intensità al 100% della spesa periziata); b) Indennizzo massimo concedibile (con intensità al 100% della spesa periziata) per spese rientranti nella voce I. della lettera a), comma 5, dell’articolo 4 (finanziamento per la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’Immobile) = 225.000,00 euro (fino al 50% del limite massimo di 450.000,00 euro); c) Indennizzo massimo concedibile (con intensità al 100% della spesa periziata) per spese rientranti nella voce II. della lettera a), comma 5, dell’articolo 4 (finanziamento per il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso,) = 360.000,00 euro (fino all’80% del limite massimo di 450.000,00 euro; d) Indennizzo della spesa per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), ammissibile (con intensità al 100%) ai sensi della lettera b), comma 5, dell’articolo 4, nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermo restando il massimale di indennizzo individuale di 450.000,00 euro.
Nel limite massimo concedibile di 450.000 euro sono ricomprese anche le fattispecie che saranno oggetto di separato finanziamento ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPCM del 27 febbraio 2019?
E’ corretto ritenere che l’articolo 3 dell’OCDPC n. 558/2018 – a differenza del DPCM 27 febbraio 2019 che espressamente esclude, all’articolo 4, i beni mobili registrati dalla possibilità di accedere a contributi, trattandosi di un elenco tassativo – possa riguardare anche la contribuzione a favore di beni mobili registrati (ad esempio: barche per le imprese ittiche)?
Con riferimento alle misure per l’immediato sostegno alle attività economiche e produttive, di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b) dell’OCDPC n. 558/2018, si ritengono ammissibili a contributo, nei limiti delle risorse ivi previste, i soli beni mobili registrati funzionali all’attività di impresa, quale, ad esempio, la barca adibita all’esercizio dell’attività ittica. Qualora le risorse anzidette non fossero sufficienti, si potranno inserire i relativi danni nella separa sezione della perizia di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b) del DPCM 27 febbraio 2019.
Per i contributi richiesti dalle imprese a titolo di immediato soccorso di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b) dell’OCDPC n. 558/2018, è possibile assegnare un contributo per ogni modello presentato dalla stessa impresa, che ovviamente deve corrispondere ad un diverso immobile (unità locale)?
Si rappresenta che è possibile presentare più domande purché si tratti di immobili diversi, che ognuno di essi sia destinato all’attività produttiva e che il contributo sia finalizzato all’immediata ripresa della stessa.
C’è l’obbligo di presentare la perizia in sede di rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 3 dell’OCDPC n. 558/2018?
Non è prevista la presentazione di alcuna perizia.
Per quanto attiene al contributo di cui all’articolo 3, comma 3, lett. a) della OCDPC N.558/2018, è stato affermato il principio che per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D. Lgs. 504/ 1992, debba intendersi quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare. E’ possibile riconosce il contributo anche in favore dei soggetti per i quali la residenza anagrafica risultava stabilita presso altra unità immobiliare?
Si ritiene ammissibile il contributo di cui all’art. 3, comma 3, lett.a), della OCDPC N.558/2018 anche qualora venga dimostrata l’effettiva dimora presso l’immobile danneggiato al momento dell’evento calamitoso, previa attestazione degli uffici comunali o esibizione di copia di fatture per utenze attive o quant’altro necessario a dimostrare l’effettiva abituale e continuativa fruizione dell’unità abitativa.
Con riferimento al contributo previsto all’art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC n. 558/2018 ritenendo di potere contemplare le imprese agricole tra i beneficiari, considerata la natura dell'attività svolta, è possibile annoverare tra i beni ammissibili a contributo, in quanto investimenti, la lavorazione dei terreni per la preparazione e la piantumazione di nuovi alberi e colture danneggiati, nonché gli impianti di irrigazione? Ed inoltre, sono ammissibili a contributo i prodotti agricoli distrutti ed i beni mobili registrati, quali i trattori, che nel caso specifico rappresentano mezzo strumentale per l'attività produttiva?
Si ritiene che il contributo di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) dell’OCDPC n. 558/2018 sia ammissibile con riferimento agli impianti di irrigazione danneggiati, con esclusione della lavorazione dei terreni. Si ritiene che siano altresì ammissibili a contributo anche i prodotti agricoli distrutti già raccolti (scorte), fermo restando che i prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, non possono essere considerati scorte, trattandosi di perdita di produzione, e come tale, non ammissibile a contributo. Sono altresì ammissibili i beni mobili registrati strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economico-produttiva.
E’ possibile ammettere a contributo il danneggiamento/distruzione di autovetture, non immatricolate o usate, presenti all'interno di concessionarie e di quelle ricoverate presso officine meccaniche per interventi di riparazione?
Per quanto attiene alle autovetture, non immatricolate o usate, presenti all’interno di concessionarie, o quelle ricoverate presso le officine, si deve tener conto della relativa proprietà. Pertanto, si ritengono ammissibili a contributo unicamente quelle per le quali sia dimostrata la proprietà in capo all’impresa interessata e che siano strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economico-produttiva.
Per la programmazione degli interventi di tipo d) (riduzione del rischio residuo) quali garanzie possono essere date agli enti in merito ai finanziamenti relativi alle annualità successive al 2019?
Si conferma che per gli interventi di tipo d) relativi alle annualità 2020 e 2021 verranno trasferite le risorse finanziarie stanziate dall’art. 1, comma 1028 della legge n. 145/2018 e dall’art. 24-quater come ripartite per ciascuna annualità dai ddPCM del 27 febbraio 2019 e 4aprile 2019, con le procedure ivi previste.
Cosa succede se al momento non viene fatto partire nessun bando per lettera [e] (tra l'altro da quanto indicato a pag. 1 delle FAQ ci sembra di capire che anche per la lettera [e] vale il termine del 30 settembre, nella fattispecie per fare la graduatoria dei beneficiari dei contributi ai privati e alle attività economiche e produttive)?
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del dPCM 27 febbraio 2019, entro il termine del 30 settembre 2019 è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto delle risorse non utilizzate.
Ne consegue che entro tale data deve essere conclusa anche la procedura di riconoscimento dei contributi ai soggetti beneficiari e devono essere comunicate al Dipartimento della Protezione civile le risorse finanziarie non utilizzate.
Il dPCM del 27.02.2019 recita che “si provvede entro il 30 settembre (…) alla assegnazione delle risorse non utilizzate”. Si chiede di chiarire se il termine del 30 settembre è da considerarsi per la trasmissione al Dipartimento degli elenchi dei contratti o se è previsto un termine anteriore a tale data.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del dPCM 27 febbraio 2019, entro il termine del 30 settembre 2019 è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto delle risorse non utilizzate.
Ne consegue che entro tale data devono essere comunicate al Dipartimento della Protezione civile le risorse finanziarie non utilizzate.Nel caso di stabilimenti balneari che hanno concessione demaniale, una associazione privata può presentare comunque la richiesta pur non essendo proprietaria del suolo ma solo dell’immobile in uso all’attività produttiva?
Nel caso di associazione che svolge attività economica – produttiva, debitamente documentata, su area demaniale, si ritiene ammissibile a contributo il ripristino dell’immobile danneggiato, sede della citata attività.
Si chiedono chiarimenti in merito alla modulistica Mod C3 per quanto riguarda la compilazione. Si richiede se i Concessionari demaniali marittimi non sono tenuti a compilare questo Modello, considerato che le strutture sono di proprietà dello Stato e loro sono solo concessionari.
In casi come quello prospettato, le strutture, sono ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DPCM del 27.2.2019, previa valutazione caso per caso rimessa alle Regioni sulla base di quanto espressamente previsto nei relativi contratti di concessione. Le Regioni e Province autonome potranno utilizzare il Mod C3 adattato al caso specifico o predisporne un altro.
A rendiconto quale importo di spesa minimo devono presentare le imprese a supporto del contributo concesso, in presenza di indennizzo assicurativo?
Non è fissato un importo di spesa minimo. A rendiconto in via generale occorre presentare le spese relative al ripristino dell’intero danno, sul quale è stato calcolato il contributo spettante. Nel caso di specie deve essere quindi prodotta anche la documentazione delle spese sostenute con il rimborso assicurativo nonché quella relativa ai premi assicurativi pagati negli ultimi cinque anni.
Si possono considerare ammissibili a contributo gli interventi di ripristino di reti paramassi e/o muri di contenimento o di sostegno costruiti da privati su terreni privati atti a riparare abitazioni principali o sedi di attività economiche e produttive?
Si qualora l’intervento del soggetto privato realizzato sul proprio terreno sia effettuato su una struttura pertinenziale all’immobile.
Un’impresa di costruzioni ha edificato un palazzo residenziale e una rete paramassi a protezione, su prescrizione del comune. Terminata la costruzione ha venduto solo l’immobile, mantenendo in proprietà la rete paramassi e il terreno su cui insiste che ha funzione di protezione dell’edificio residenziale. Tale attività produttiva può richiedere il contributo per la riparazione della struttura di protezione?
No, in quanto la barriera paramassi non è pertinenza dell’edificio.
Le strutture di proprietà dello Stato date ai Concessionari demaniali marittimi possono essere ammesse a contributo? Possono presentare il modello C3?
Sì. Si ritiene che le strutture possono essere ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DPCM del 27.2.2019, previa valutazione caso per caso rimessa alle Regioni sulla base di quanto espressamente previsto nei relativi contratti di concessione. Le Regioni e Province autonome potranno utilizzare il Mod C3 adattato al caso specifico o predisporne un altro.
Può un Ente religioso (Abbazia benedettina) proprietario di un immobile locato alla Provincia per uso scolastico, danneggiato da eventi calamitosi ricompresi nell’elenco allegato al DPCM 27 febbraio 2019, presentare domanda di contributo ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato decreto?
Qualora nel caso di specie sussista il requisito soggettivo di impresa in capo all’Ente religioso e la locazione dell’immobile danneggiato costituisca oggetto dell’attività economica, può essere presentata domanda di contributo ai sensi dell’art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019.
Diversamente, può intendersi prevalente l’uso pubblico dell’immobile in rassegna, che può quindi rientrare nel Piano degli investimenti di cui all’art. 2 del predetto decreto.